Norme del Regolamento Edilizio

Art. 4 Formazione e composizione

1. La Commissione Edilizia è composta da un componente di diritto e da quattro componenti elettivi.

2. È componente di diritto:

  • il Responsabile del Servizio competente che presiede la Commissione.

3. Sono componenti elettivi:

  • un Architetto;
  • un Ingegnere;
  • un Geologo;
  • un Geometra (o altro tecnico con qualifica professionale equivalente).

4. Il Responsabile del Procedimento comunale partecipa alle sedute della Commissione al solo fine di illustrare il progetto.

5. I componenti elettivi sono nominati dal Consiglio Comunale, e sono professionisti scelti in base ad una terna, corredata dei relativi curriculum, proposta dagli ordini o collegi di appartenenza, e ad essi iscritti da almeno 5 anni.

Essi restano in carica per cinque anni e possono essere confermati una sola volta. Essi non possono svolgere attività professionale nel territorio di competenza della Commissione per il periodo in cui svolgono le relative funzioni.

Anche in caso di decorrenza dei termini di incarico, fino alla nuova nomina, resta in carica la Commissione precedentemente eletta.

Saranno considerati dimissionari i componenti che, senza giustificato motivo, risultino assenti per tre sedute consecutive.

In caso di rinuncia, dimissione o revoca da parte dell'Amministrazione Comunale, il componente dovrà essere sostituito con la stessa procedura della nomina, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento.

6. I componenti non possono essere dipendenti dell'Amministrazione Comunale di Pian di Scò né avere con questa rapporti di lavoro né ricoprire la carica di Consigliere Comunale o essere componente della Giunta Comunale; non possono inoltre essere dipendenti di organi statali o regionali ai quali competono attribuzioni di controllo preventivo o successivo sulla attività urbanistica-edilizia del Comune.

Nel caso in cui successivamente alla nomina insorga una di tali incompatibilità, il componente decade automaticamente.

7. Ai componenti della Commissione è corrisposto un gettone, a titolo di rimborso forfettario per la partecipazione alle sedute. L'importo del gettone non può superare il tetto massimo fissato per i consiglieri comunali.

Ultimo aggiornamento
29/05/2023, 11:37