Norme del Regolamento Edilizio

Art. 87 Impianti centralizzati di produzione di calore

Scheda

2.1 IMPIANTI CENTRALIZZATI DI PRODUZIONE Di CALORE

Tipologia di intervento

NUOVA COSTRUZIONE / ALTRI INTERVENTI CON SOSTITUZIONE DEL GENERATORE O DELLE CALDAIE SINGOLE

Grado d'intervento

CONSIGLIATO

Metodo

Al fine di migliorare la gestione e manutenzione degli impianti installati, negli edifici di nuova costruzione ad uso residenziale composti da più di 4 unità immobiliari è opportuno prevedere la realizzazione di un impianto centralizzato di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria con sistemi di termoregolazione e contabilizzazione individuale dei consumi.

Ciò si applica anche, per gli edifici composti da più di 4 unità immobiliari, nel caso di altri interventi che comprendano la sostituzione del generatore o la sostituzione di caldaie singole con un impianto centralizzato.

È sconsigliata la sostituzione di impianti di riscaldamento centralizzati con caldaie singole.

Riferimenti normativi e/o legislativi

  • d.lgs. 192/2005; d.p.r. 59/2009; d.lgs. 28/2011 D.G.R. 322/2005

Destinazioni d'uso

tutte

Ultimo aggiornamento
29/05/2023, 11:37