Norme del Regolamento Edilizio

Art. 90 Impianti solari termici

Scheda

3.1 IMPIANTI SOLARI TERMICI

Tipologia di intervento

NUOVA COSTRUZIONE / ALTRI INTERVENTI CON INSTALLAZIONE O RISTRUTTURAZIONE DI IMPIANTI TERMICI PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

Grado d'intervento

OBBLIGATORIO

Metodo

Nel caso di nuova costruzione o in occasione di nuova installazione o di ristrutturazione di impianti termici destinati anche alla produzione di Acqua Calda Sanitaria (ACS), è obbligatorio, salvo provati impedimenti di natura tecnica o l'incompatibilità con le disposizioni del Regolamento Urbanistico, realizzare l'impianto di produzione di energia termica in modo tale da coprire almeno il 60% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di ACS attraverso il contributo di impianti alimentati da fonti rinnovabili (per fonti rinnovabili si devono intendere: solare termico, biomasse, pompe di calore, recupero termico).

Tale limite è ridotto al 20% per gli edifici appartenenti ai sottosistemi R1.1 (Nuclei di matrice antica) e R1.2 (Nuclei minori dell'alta collina) individuati dal Regolamento Urbanistico ed in generale per gli edifici per i quali sono previsti interventi di restauro e risanamento conservativo (rc) oppure di ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a).

Nel caso di impedimenti tali da impedire l'effettiva copertura del fabbisogno annuo di energia primaria richiesto, il risparmio energetico previsto deve essere comunque garantito in altra maniera, ad esempio incrementando l'isolamento delle pareti e/o sostituendo gli infissi.

I collettori solari possono essere installati su tetti piani, su falde esposte a sud, sud-est, sud-ovest, est e ovest e sulle facciate (verticali) fatte salve le disposizioni indicate dalle norme vigenti per zone e immobili sottoposti a vincoli.

Sono comunque da rispettare le seguenti indicazioni per l'installazione:

  • gli impianti devono essere in andamento alla copertura inclinata (modo retrofit) o meglio integrati (modo strutturale);
  • i serbatoi di accumulo, se non accorpati al collettore, devono essere coibentati e posizionati all'interno degli edifici sfruttando sottotetti o altri locali accessori;
  • nel caso di coperture piane, i pannelli ed i loro serbatoi potranno essere installati con inclinazione ritenuta ottimale, purché non visibili dal piano stradale sottostante ed evitando l'ombreggiamento tra di essi se disposti su più file.

Il contributo di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili si intende rispettato qualora l'acqua calda sanitaria derivi da una rete di teleriscaldamento che sfrutti il calore di un impianto di cogenerazione oppure i reflui energetici di un processo produttivo non altrimenti utilizzabili.

Per il collegamento dell'impianto solare alle singole utenze devono essere predisposti cavedi di opportuna sezione o vani che possono contenere la linea di mandata/ritorno dell'acqua calda sanitaria e relativi collegamenti elettrici.

Riferimenti normativi e/o legislativi

  • d.lgs. 192/2005; d.p.r. 59/2009; d.lgs. 28/2011 D.g.r. 322/2005
  • UNI 8477-2; UNI TS 11300-2

Destinazioni d'uso

tutte con esclusione delle Attività agricole

Ultimo aggiornamento
29/05/2023, 11:37