Norme del Regolamento Edilizio

Art. 91 Impianti fotovoltaici

Scheda

3.2 IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Tipologia di intervento

NUOVA COSTRUZIONE

Grado d'intervento

OBBLIGATORIO

Metodo

Il rilascio del Permesso di Costruire è subordinato alla previsione di installare contestualmente impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili tali da garantire una produzione energetica minima di:

  • a. 1 kW per ciascuna unità immobiliare e per qualunque destinazione d'uso, con esclusione della destinazione d'uso industriale e artigianale, con Superficie Utile Lorda (SUL) inferiore a 250 mq.;
  • b. 2 kW per ciascuna unità immobiliare e per qualunque destinazione d'uso, con esclusione della destinazione d'uso industriale e artigianale, con SUL compresa tra 250 mq. e 1.000 mq.;
  • c. 5 kW per ciascun fabbricato con destinazione d'uso industriale e artigianale con SUL pari o superiore a 100 mq. ed inferiore a 1.000 mq., nonché per ciascuna unità immobiliare con destinazione d'uso diversa da quella industriale e artigianale con SUL superiore a 1.000 mq.;
  • d. 10 kW per ciascun fabbricato con destinazione d'uso industriale e artigianale con SUL pari o superiore a 1.000 mq.

Riferimenti normativi e/o legislativi

  • Legge Finanziaria 2008; D.P.R. 59/2009; d.lgs. 28/2011

Destinazioni d'uso

tutte con esclusione delle Attività agricole

Ultimo aggiornamento
29/05/2023, 11:37