Norme del Regolamento Edilizio

Art. 95 Conformità

1. La conformità dell'opera alle prescrizioni del presente capo ed alle disposizioni del Regolamento Urbanistico deve essere esplicitamente attestata dall'installatore congiuntamente al deposito presso il Servizio competente della dichiarazione di conformità prevista dalle vigenti leggi in materia di sicurezza degli impianti.

2. In sede di certificazione di abitabilità/agibilità degli edifici dovrà essere espressamente attestata la sussistenza degli impianti di cui agli articoli precedenti e la loro idoneità ad assicurare il fabbisogno energetico prescritto.

Ultimo aggiornamento
29/05/2023, 11:37