Norme del Regolamento Edilizio

Art. 102 Passi carrabili ed uscita dalle autorimesse

1. Per l'attraversamento dei marciapiedi da parte dei veicoli potrà essere consentita la costruzione di ingressi carrai o passi carrabili a condizione che la loro ubicazione non sia di intralcio al traffico.

2. La costruzione dei passi carrabili è per intero a carico della proprietà, la quale sarà inoltre soggetta all'applicazione delle tasse stabilite dall'Amministrazione Comunale per l'occupazione di suolo pubblico.

3. Quando il passo carrabile sia collegato con una rampa, questa non dovrà superare la pendenza del 20%.

Tra l'inizio della livelletta inclinata e i filo dello spazio di pubblico transito dovrà essere previsto un tratto piano di lunghezza pari al almeno 5 ml.; qualora ciò non fosse possibile andranno comunque adottati tutti gli accorgimenti tesi ad eliminare situazioni di pericolo.

4. La distanza degli ingressi carrabili dall'intersezione fra due strade percorse da traffico veicolare non dovrà essere inferiore a 12 ml.

Tra le uscite pedonali di locali collettivi (scuole, cinema ecc.) e le uscite di autorimesse deve incorrere una distanza di almeno 10 ml. In ogni caso deve essere assicurata una buona visibilità al conducente.

5. La realizzazione degli ingressi carrabili è per intero a carico della proprietà che sarà soggetta, inoltre, alla applicazione delle tasse stabilite dall'Amministrazione Comunale per l'occupazione di suolo pubblico.

Ultimo aggiornamento
29/05/2023, 11:37