Norme del Regolamento Edilizio

Art. 104 Chioschi ed edicole

1. I chioschi di ogni tipo e/o materiale da collocarsi su suolo pubblico e/o privato possono essere consentiti solo ove non intralcino o rechino difficoltà alla circolazione e non contrastino con l'ambiente e col suo decoro; in ogni caso devono ottenere regolare titolo abilitativo, nei modi e con le procedure di legge e regolamenti.

2. La collocazione di chioschi sul suolo pubblico è sempre a titolo precario e temporaneo, e può essere revocata in ogni momento dall'Amministrazione Comunale, sentiti gli Uffici Comunali competenti, qualora ne sia stata riscontrata l'opportunità.

Ultimo aggiornamento
29/05/2023, 11:37