Norme del Regolamento Edilizio

Art. 106 Sporgenze e aggetti

1. Gli aggetti dalla facciate non devono costituire pericolo per le persone o le cose.

In particolare, negli edifici e nei muri fronteggianti spazi pubblici sono ammessi i seguenti aggetti:

  • a) lo zoccolo degli edifici può occupare lo spazio pubblico per una sporgenza non superiore a 5 cm.;
  • b) gli aggetti e le sporgenze quali cornici, bancali, serrande a rotolo, cancelli, vetrine, ecc. fino all'altezza di 2,50 ml. dal suolo, non possono superare 12 cm. di sporgenza;
  • c) le vetrate, le gelosie e le persiane possono aprirsi all'esterno solo ad un'altezza non inferiore a 2,50 ml., misurata dal piano del marciapiede, o di 5 ml. sul piano stradale (sono fatti salvi gli infissi scorrevoli).

Per gli edifici pubblici o di notevole interesse o pregio artistico e architettonico il Responsabile del Servizio può consentire sporgenze maggiori di quelle fissate e anche occupazione di suolo pubblico con zoccoli, basamenti di colonne, gradini, corpi aggettanti, ecc.

2. Le tende aggettanti poste al piano terreno sono vietate nelle strade prive di marciapiedi. Nelle strade con marciapiede l'aggetto della tenda dovrà essere inferiore di almeno 40 cm. rispetto alla larghezza del marciapiede stesso.

Tende, loro appendici e loro meccanismi non possono essere posti ad un'altezza inferiore a 2,20 ml. dal marciapiede, con una sporgenza massima di 1,50 ml. Sono proibite le appendici verticali, anche di tela o guarnizioni di frangia, che scendano al di sotto di 2,20 ml., salvo casi speciali in cui una minore distanza non nuoccia al decoro della località o al libero transito.

3. Tutte le aperture di porte e di negozi verso la strada, devono essere munite di serramenti che non si aprano verso l'esterno, a meno che ricorrano motivi di sicurezza. In tal caso dovranno essere costruiti con cautele atte ad eliminare ogni molestia e pericolo e sottostare ad apposita autorizzazione comunale.

Anche le finestre del piano terreno non possono essere munite di serramenti che si aprano o abbiano dispositivi a sporgere verso la strada.

4. Le finestre dei locali interrati devono essere protette da inferriate.

5. Le parti basamentali delle facciate degli edifici devono presentare caratteristiche di resistenza all'usura ed all'umidità; particolari ragioni ambientali possono consigliare in proposito circostanziate richieste da parte dell'Amministrazione Comunale.

Ultimo aggiornamento
29/05/2023, 11:37