Norme del Regolamento Edilizio

Art. 108 Sovrastrutture e impianti accessori dell'edificio

1. Tutti gli elementi sporgenti dalle coperture degli edifici quali torrette di ascensori, scale, camini, abbaini, altane, antenne radio e televisive, ecc. devono essere inseriti in forma organica nel contesto architettonico dell'edificio e dettagliatamente rappresentati nel progetto.

2. I climatizzatori non possono essere installati sui fronti principali né con mensole né mediante tasselli e neppure stabilmente sui davanzali delle finestre e sui balconi. Vanno ricercate quindi soluzioni con climatizzatori posti all'interno degli ambienti con presa d'aria inserita o fra le ante delle aperture o attraverso il vetro.

Nel caso di sottotetti i climatizzatori con macchina esterna possono essere ubicati in punti non evidenti della copertura ed adeguatamente mimetizzati anche nel colore.

Nel caso di edifici con più unità immobiliari tali installazioni dovranno essere basate su un progetto unitario esteso all'intero fabbricato e non limitato alla singola unità immobiliare.

3. I sistemi antifurto con elementi di allarme acustico e luminoso esterno non possono essere collocati sulle facciate principali né nei sottoportici. Vanno collocati sui fronti secondari quando esistono o all'interno dell'edificio su corti, cortili e chiostri o sulla copertura in prossimità dei comignoli, camini, ecc. Per i negozi sottoportico tali elementi vanno collocati nell'ambito o nell'intorno dell'incorniciatura della vetrina esterna.

4. Le parabole satellitari non possono essere collocate sui colmi verso i fronti principali, né sui corpi edilizi emergenti di terrazze, altane e torri e tanto meno sulle falde e sui colmi delle stesse. Vanno collocate su falde secondarie nascoste il più possibile da viste panoramiche dall'alto.

In caso di manutenzione straordinaria estesa all'intero edificio con rifacimento della copertura le antenne e/o parabole per apparecchiature radiotelevisive devono essere centralizzate.

Negli interventi di nuova costruzione di edifici formati da una o più unità immobiliari è obbligatoria la posa in opera di un'unica antenna e/o parabola per apparecchiature radiotelevisive.

5. Le discese mediante cavi volanti sono vietate. I cavi dovranno essere disposti nelle pareti interne alle costruzioni o, se collocati all'esterno, sistemati in appositi incassi ed opportunamente rivestiti; nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente i cavi dovranno essere opportunamente protetti e saldamente ancorati alla struttura muraria.

6. I vani contatori andranno preferibilmente collocati entro idonea nicchia realizzata nella recinzione del lotto di pertinenza o presso parti comuni nel caso di edifici con più unità immobiliari, adottando opportune soluzioni di integrazione.

Nel caso di complessi di valore storico-documentale dovrà essere valutata ogni possibile soluzione che permetta di minimizzare l'impatto visivo, fermo restando il rispetto della normativa vigente.

Ultimo aggiornamento
29/05/2023, 11:37