Norme del Regolamento Edilizio

Art. 110 Tutela degli elementi di valore storico-documentale ed architettonico

1. Tutto ciò che costituisce o completa la decorazione di valore architettonico degli edifici costruiti antecedentemente al 1945, tanto all'esterno quanto all'interno, come colonne, pilastri (anche se non necessari alla statica), mostre di porte o finestre, vetrine, insegne, ringhiere, cancelli, recinzioni, edicole, camini, rivestimenti marmorei, pitture murali, graffiti, sculture di alto e bassorilievo, nonché statue, busti, vasi, urne od altro, facenti parte integrante dell'architettura dell'edificio, non può essere asportato o, in qualsiasi parte, modificato senza preventiva Autorizzazione dell'Amministrazione Comunale e di eventuali altri organi competenti.

2. A tale vincolo sono soggetti anche i frammenti antichi, le lapidi, gli stemmi, le mostre, i graffiti ed qualsiasi altra opera di carattere monumentale o storico-documentale o che abbia altrimenti forma di bellezza, esposta da tempo alla vista del pubblico.

3. Nel permettere le demolizioni o trasformazioni di immobili che abbiano qualche pregio artistico o storico, l'Amministrazione Comunale può imporre speciali condizioni, vigilare sulla esecuzione delle opere ed effettuare tutti i rilievi e calchi che riterrà opportuni nell'interesse della storia e dell'arte, fatti salvi nulla osta e prescrizioni di altre eventuali autorità competenti.

Ultimo aggiornamento
29/05/2023, 11:37