Norme del Regolamento Edilizio

Art. 112 Marciapiedi, passaggi e cortili

1. Tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere dotati di marciapiede perimetrale di larghezza minima pari a 90 cm. oppure di intercapedini aerate e drenate, realizzate all'esterno dei muri perimetrali fino al di sotto del piano di calpestio. Tale norma si applica anche ai cortili ed alle chiostrine.

In ogni caso dovrà essere assicurato il rapido deflusso delle acque meteoriche ed evitata l'imbibizione del sottosuolo.

2. I cortili devono essere facilmente accessibili dall'esterno anche a mezzo di locali comuni di disobbligo.

3. All'interno delle aree urbane la viabilità di accesso, gli spazi di manovra e - per la parte copribile - le rampe di accesso alle autorimesse interrate dovranno essere coperte per almeno l'80% della superficie in pianta, fatte salve diverse esigenze dettate da norme di sicurezza e/o antincendio.

La copertura dovrà essere finita con terreno vegetale dello spessore minimo di 40 cm., con sottostante drenaggio e pendenze atte allo scolo delle acque meteoriche.

Ultimo aggiornamento
29/05/2023, 11:37