Norme del Regolamento Edilizio

Art. 113 Strade private

1. È fatto divieto ai privati di costruire o aprire al pubblico transito strade, portici e passaggi, coperti o scoperti, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, da valutare in rapporto alle esigenze del traffico e del luogo nonché alla situazione ambientale. In relazione a tali elementi saranno definite anche le caratteristiche dell'opera (larghezza, pavimentazione, alberature, parcheggi, illuminazione, fognature ecc.).

2. Le strade, i portici ed i passaggi privati aperti al pubblico transito dovranno essere dotati di razionale impianto di illuminazione, da realizzare a cura e spese della proprietà secondo il progetto approvato dall'Amministrazione Comunale.

Portici e i passaggi privati aperti al pubblico transito dovranno essere pavimentati con materiali antisdrucciolevoli; allo scopo di evitare condizioni di pericolo, dovrà essere garantita, a cura dei proprietari, la manutenzione del piano di calpestio, eliminando tempestivamente tutte le cause di alterazione (rigonfiamenti, discontinuità, lesioni, avvallamenti).

3. I soggetti proprietari delle strade devono provvedere alla pavimentazione, alla manutenzione e pulizia, all'efficienza del sedime e del manto stradale, all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta, alla realizzazione e manutenzione delle opere di raccolta e scarico delle acque meteoriche fino all'immissione nei collettori comunali.

4. Le strade private dovranno avere larghezza minima di 5 ml. nel caso di insediamenti residenziali e di 7 ml. nel caso di insediamenti produttivi o commerciali; se a fondo cieco, dovranno terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli e, nel caso di insediamenti produttivi o commerciali, dei veicoli da trasporto.

Le strade private poste all'interno dei centri abitati dovranno essere dotate di idoneo impianto di illuminazione.

Ultimo aggiornamento
29/05/2023, 11:37