Norme del Regolamento Edilizio

Art. 114 Recinzioni

1. Muri di cinta e recinzioni in genere non potranno avere altezza superiore a 2,00 ml. Qualora esista un dislivello di quota del piano di campagna in corrispondenza del limite di proprietà l'altezza sarà computata a partire dalla quota maggiore.

2. Le recinzioni di qualsiasi tipo e natura non devono impedire o comunque disturbare la visibilità della circolazione stradale, in particolare in corrispondenza delle intersezioni stradali.

3. La scelta dei materiali e dell'altezza delle recinzioni dovrà essere comunque coerente con le caratteristiche del contesto.

4. Le recinzioni nel territorio rurale per i fondi agricoli e per le pertinenze degli edifici sono disciplinate dal Regolamento Urbanistico.

Ultimo aggiornamento
29/05/2023, 11:37