Norme del Regolamento Edilizio

Art. 7 Formazione e composizione

1. La Commissione per il Paesaggio è composta da tre componenti scelti tra gli esperti in materia paesistica ed ambientale con le modalità di cui all'art. 89 della L.R. 1/2005.

2. I componenti della Commissione per il Paesaggio sono nominati dal Consiglio Comunale e le deliberazione di nomina dei membri sono corredate dei curricola attestanti il possesso dei requisiti di idoneità di cui al c.6 dell’art. 89 della L.R. 01/2005, nonché dell’eventuale documentazione sugli specifici titoli di esperienza e professionalità nella materia.

Essi restano in carica per cinque anni e possono essere confermati una sola volta. Non possono svolgere attività professionale nel territorio di competenza della Commissione per il periodo in cui svolgono le relative funzioni.

Anche in caso di decorrenza dei termini di incarico, fino alla nuova nomina, resta in carica la Commissione precedentemente eletta.

Saranno considerati dimissionari i componenti che, senza giustificato motivo, risultino assenti per tre sedute consecutive.

In caso di rinuncia, dimissione o revoca da parte dell'Amministrazione Comunale, il componente dovrà essere sostituito con la stessa procedura della nomina, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento.

Ultimo aggiornamento
29/05/2023, 11:37