Norme del Regolamento Edilizio

Art. 117 Piscine e campi da tennis

1. Per la realizzazione di piscine ad uso privato valgono le seguenti condizioni:

  • la forma della piscina dovrà integrarsi con le geometrie degli edifici di cui è pertinenza
  • la pavimentazione ai bordi dovrà essere delle dimensioni più contenute possibili e dovranno essere utilizzati materiali presenti nel contesto naturale circostante e/o nell'edificio con preferenza per quelli naturali (pietra, legno) o, se presente, il cotto
  • per il rivestimento interno della vasca dovranno essere utilizzati colori appartenenti a tutta la gamma dei grigi e dei sabbia o il bianco.

Gli scarichi non in pubblica fognatura sono soggetti ad Autorizzazione.

2. La realizzazione di piscine o di campi da tennis è soggetta al pagamento del costo di costruzione sulla base di una perizia analitica alla quale si applica l'aliquota del 10%.

Ultimo aggiornamento
29/05/2023, 11:37