Norme del Regolamento Edilizio

Art. 120 Infrazioni e sanzioni

1. Le infrazioni alle norme del presente Regolamento Edilizio, quando non sanzionate da specifiche norme statali, regionali e regolamentari, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa. La sanzione amministrativa è graduata, a seconda dell'entità della violazione, e predeterminata nell'entità della somma da pagare con apposita Determinazione Dirigenziale, con le procedure ed ai sensi delle vigenti normative.

2. Oltre alla applicazione delle sanzioni pecuniarie, il Responsabile del Servizio competente intima, con atto motivato, che lo stato dei luoghi sia reso conforme alle prescrizioni, in riferimento alle norme violate, contenute nell'atto, entro un congruo termine da determinarsi con lo stesso provvedimento.

Il termine può essere eventualmente prorogato, su richiesta dell'interessato, qualora sussistano comprovati motivi.

L'inottemperanza a quanto intimato dal provvedimento dirigenziale, entro il termine stabilito, comporterà, a seguito di nuovo accertamento, l'applicazione di un'ulteriore sanzione pecuniaria di importo pari al doppio della precedente.

Ultimo aggiornamento
29/05/2023, 11:37