Norme del Regolamento Edilizio

Art. 10 Esame delle istanze e rilascio del titolo abilitativo

1. L'esame delle domande risultate formalmente complete si svolge secondo l'ordine di presentazione, fatte salve quelle relative alle varianti in corso d'opera che comportano la sospensione dei lavori e quelle relative alle opere di pubblico interesse.

2. Sulle richieste per il rilascio di Permessi di costruire, sulle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività, sulle richieste di formazione di Piani Attuativi il Responsabile del Procedimento verifica la completezza formale delle istanze e, nel caso che le stesse risultino incomplete, provvede, entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione, a richiedere la documentazione mancante o le eventuali integrazioni necessarie ai fini istruttori.

Nel caso in cui l'interessato non provveda a presentare le integrazioni richieste entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta stessa il procedimento amministrativo si considera concluso e si procede all'archiviazione della pratica; nel caso di Piani Attuativi il termine per la presentazione delle integrazioni può essere stabilito in 90 (novanta) giorni dalla data della richiesta.

3. La determinazione sulla richiesta di Permesso di Costruire deve essere notificata all'interessato nei 15 (quindici) giorni successivi alla data in cui il Responsabile del Servizio competente l'ha emessa.

4. Dell'avvenuto rilascio del Permesso di Costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all'Albo pretorio del Comune per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi. In tale avviso sono specificati il nome del titolare e il luogo dove verrà effettuato l'intervento.

Ultimo aggiornamento
29/05/2023, 11:37