Norme del Regolamento Edilizio

Art. 15 Inizio dei lavori

1. Il mancato rispetto del termine ultimo fissato nel Permesso di Costruire per l'inizio dei lavori comporta la decadenza del Permesso di Costruire stesso.

2. Il titolare del titolo abilitativo deve dare comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale dell'inizio dei lavori, contestualmente all'inizio dei medesimi. La comunicazione d'inizio dei lavori costituisce valida prova dell'inizio effettivo degli stessi.

3. Il Direttore dei Lavori ed il Costruttore a loro volta, anche mediante atti separati, devono comunicare all'Amministrazione Comunale l'accettazione dell'incarico prima dell'inizio delle rispettive attività.

4. Ogni e qualsiasi variazione successiva deve essere preventivamente comunicata all'Amministrazione Comunale con le modalità di cui sopra. In particolare, qualora successivamente all'inizio dei lavori si verifichi il subentro di altra impresa il titolare del titolo abilitativo dovrà comunicare i relativi dati entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuto subentro.

5. Nel caso che, per qualsiasi motivo, i lavori iniziati dovessero essere interrotti, il titolare dell'atto abilitativo deve darne immediata comunicazione al responsabile del Servizio competente indicando i motivi che hanno determinato l'interruzione stessa e disporre le cautele necessarie a garantire, durante detta interruzione, la pubblica incolumità, l'igiene e il decoro; in caso di inadempienza, l'autorità competente dispone gli opportuni provvedimenti, salva la facoltà di intervento sostitutivo a spese dell'inadempiente.

Qualora il Direttore dei Lavori venga sostituito, i lavori devono essere sospesi fino a quando non sia presentata la dichiarazione del subentrante.

In ogni caso la ripresa dei lavori dovrà essere comunicata al responsabile del Servizio competente.

Ultimo aggiornamento
29/05/2023, 11:37