Norme del Regolamento Edilizio

Art. 17 Organizzazione del cantiere

1. In tutti i cantieri dove si eseguono lavori di costruzione, manutenzione, riparazione o demolizione di opere edilizie, vanno rispettate le norme vigenti relative alla prevenzione infortuni ed alla prevenzione incendi, l'obbligo a termine di legge della denuncia di eventuali ritrovamenti, nonché ogni cautela atta ad evitare danno e molestie a persone e cose pubbliche e private.

Sono tenuti all'osservanza di tali norme tutti coloro che esercitano le attività di cui sopra e per quanto loro spetti e competa i dirigenti, i preposti ed i singoli lavoratori, anche autonomi, in conformità a quanto previsto, nei limiti delle singole responsabilità, dalla normativa vigente.

2. Nei cantieri soggetti all'applicazione del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. dovranno essere integralmente rispettate le prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento e, ove previsto, del piano operativo di sicurezza.

3. Per tutta la durata dei lavori il cantiere deve essere chiuso con opportune recinzioni allo scopo di impedire l'accesso ai non addetti ai lavori e deve essere organizzato in modo da essere libero da materiali inutili, dannosi o che producono inquinamento quali polveri, cattivi odori, liquami, ecc.

Deve essere provvisto di segnalazioni di ingombro e di pericolo diurne (bande bianche e rosse) e notturne (luci rosse), dispositivi rifrangenti ad integrazione dell'illuminazione stradale.

Nel caso di cantieri ubicati in prossimità di strade urbane ed extraurbane, oltre alle prescrizioni sopra riportate, devono essere disposti, ad opportuna distanza dal cantiere, anche dei dispositivi visivi di segnalazione atti ad avvisare delle eventuali modifiche della carreggiata stradale e delle conseguenti limitazioni della velocità di marcia. In caso di lavori estemporanei e/o di breve durata, sono ammesse difese equivalenti consistenti in adeguata vigilanza e/o segnalazione purché siano messe in atto idonee misure protettive per evitare ogni possibile inconveniente.

L'assuntore dei lavori responsabile del cantiere dovrà provvedere alla messa in opera, gestione e manutenzione di queste segnalazioni e dovrà inoltre provvedere a che l'accesso al cantiere non costituisca pericolo per la circolazione stradale e comunque per la pubblica incolumità.

4. Nell'esecuzione di opere di demolizione devono osservarsi le seguenti norme:

  • deve essere evitato l'accumulo di materiali di risulta quando da ciò possa derivare pregiudizio per l'igiene e la sicurezza pubblica;
  • deve essere evitato l'accumulo di materiali pesanti nei piani degli edifici;
  • deve essere evitato il sollevamento della polvere, usando tutte le opportune cautele durante il trasporto e innaffiando abbondantemente i manufatti ed i materiali da demolire;
  • deve essere evitato il gettito di materiali demoliti, od altro, dai ponteggi, o dagli edifici, verso la pubblica via o gli spazi comunque aperti al pubblico passaggio;
  • è comunque vietato ogni deposito di materiale sul suolo pubblico al di fuori della recinzione del cantiere.

5. I lavori di scavo devono essere eseguiti con modalità atte ad evitare qualsiasi rovina o franamento.

La stabilità degli scavi deve essere assicurata in modo da resistere alla spinta del terreno circostante mediante puntellature o adeguata scarpa e in modo da non compromettere la sicurezza di edifici ed impianti posti nelle vicinanze.

Gli scavi interessanti il suolo pubblico o di uso pubblico, fatte salve le eventuali prescrizioni del Codice della Strada, devono essere convenientemente recintati e segnalati; essi non devono impedire o limitare, oltre quanto strettamente necessario, l'uso degli spazi pubblici con particolare riferimento alla circolazione stradale.

6. Il cantiere deve essere provvisto di una tabella decorosa e visibile all'esterno con l'indicazione di:

  • estremi del titolo abilitativo
  • tipo e titolo dell'opera in corso di realizzazione
  • nominativo del Titolare del titolo abilitativo
  • nominativo del Progettista e del Direttore dei Lavori
  • nominativo del Progettista, eventuale, delle strutture
  • nominativo del Direttore dei Lavori, eventuale, delle strutture
  • nominativo del Coordinatore per la sicurezza
  • nominativo del Costruttore.

7. In cantiere devono essere conservati a disposizione delle autorità competenti:

  • a) il titolo abilitativo ed i relativi elaborati di progetto;
  • b) nel caso di opere che interessino le strutture, copia del progetto depositato all'Ufficio Tutela del Territorio, ai sensi delle leggi vigenti;
  • c) la documentazione attestante l'avvenuto adempimento agli obblighi di legge in merito alla progettazione di impianti e simili, ivi compresi quelli relativi al contenimento dei consumi energetici;
  • d) il giornale dei lavori, periodicamente vistato dal Direttore dei Lavori;
  • e) elaborati relativi alla Sicurezza nei Cantieri (D.lgs. 81/2008 e s.m.i.);
  • f) ogni ulteriore autorizzazione eventualmente necessaria in relazione alle modalità del progetto o alle caratteristiche ambientali del luogo dove si interviene, inclusa l'autorizzazione da parte delle autorità competenti a seguito della denuncia di eventuali ritrovamenti archeologici.
Ultimo aggiornamento
29/05/2023, 11:37