Norme del Regolamento Edilizio

Art. 18 Occupazione e manomissione di suolo pubblico

1. Nel caso che durante la esecuzione dell'intervento si renda necessario occupare il suolo pubblico o manomettere opere pubbliche per consentire l'accesso al cantiere, deve essere fatta apposita domanda al Servizio competente.

2. Tale domanda deve contenere le generalità e la firma del richiedente, gli estremi del provvedimento abilitativo all'intervento edilizio, la esatta individuazione dell'area oggetto della domanda, con la precisazione della superficie che dovrà essere occupata o delle opere pubbliche che dovranno essere manomesse ed i motivi che rendono necessarie tali operazioni.

Dovrà inoltre essere indicata la presumibile durata della occupazione del suolo pubblico o dell'accesso al cantiere.

3. L'Autorizzazione ad occupare il suolo pubblico e a manomettere opere pubbliche è subordinata al sopralluogo nell'area da parte della Polizia Municipale e/o dell'Ufficio Lavori Pubblici che verificheranno l'ammissibilità della richiesta in rapporto ai problemi del traffico, a quelli dell'accessibilità, alle proprietà limitrofe ed ai requisiti definiti dalla legge e dai regolamenti di settore.

4. Per l'uso di suolo pubblico deve essere corrisposta una tassa di occupazione.

A garanzia di eventuali danni che potrebbero essere arrecati alle opere pubbliche, nonché per il ripristino a regola d'arte di quelle manomesse, potrà inoltre essere richiesta una congrua cauzione; la cauzione versata verrà restituita entro 90 (novanta) giorni dall'eventuale ripristino delle aree pubbliche manomesse e potrà essere decurtata in relazione alla completezza dei lavori in pristino.

5. La rimessa in pristino deve essere effettuata allo scadere dell'Autorizzazione per l'occupazione del suolo o allo scadere del termine concesso per la manomissione dell'opera pubblica; l'Amministrazione Comunale può richiedere la rimessa in pristino prima della scadenza temporale in caso di prolungata sospensione dei lavori.

Ultimo aggiornamento
29/05/2023, 11:37