Norme del Regolamento Edilizio

Art. 20 Visite di controllo

1. A seguito delle comunicazioni dell'inizio e/o dell'ultimazione dei lavori l'Amministrazione Comunale può disporre opportuni sopralluoghi in Cantiere.

2. Il Costruttore deve sempre lasciare libero accesso in Cantiere alla Polizia Municipale, agli incaricati del Servizio competente ed al personale addetto alla ASL per i controlli di loro competenza; il Direttore del Lavori ne dovrà essere informato preventivamente.

Ultimo aggiornamento
29/05/2023, 11:37