Norme del Regolamento Edilizio

Art. 21 Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia

1. Ai sensi dell'art. 129 della L.R. 1/2005 la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale è esercitata dall'Amministrazione Comunale attraverso i propri uffici, per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici generali e attuativi ed alle prescrizioni e modalità esecutive fissate nel titolo abilitativo.

2. L'Amministrazione Comunale in collaborazione con l'Ente delegato in materia di agricoltura, per quanto di competenza di quest'ultimo, vigila sulla realizzazione degli interventi previsti dai Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo Ambientale e degli interventi convenzionati di sistemazione ambientale.

L'Amministrazione Comunale verifica l'attuazione degli interventi dei P.A.P.M.A.A. alla scadenza stabilita dall'atto convenzionale o dall'atto unilaterale d'obbligo; verifica, altresì, l'attuazione degli interventi di sistemazione ambientale di cui all'art. 45 comma 2 della L.R. 1/2005 a scadenze periodiche comunque non superiori a cinque anni.

Ultimo aggiornamento
29/05/2023, 11:37