Norme del Regolamento Edilizio

Art. 31 Complesso edilizio, edificio, unità immobiliare, organismo edilizio

1. Il complesso edilizio è l'insieme di edifici, pertinenze e parti di uso comune, caratterizzato da autonomia funzionale obiettivamente riconoscibile.

2. L'edificio (o fabbricato) è la costruzione stabile dotata di autonomia morfotipologica e funzionale, costituita da una o più unità immobiliari e da eventuali parti di uso comune.

3. L'unità immobiliare è l'insieme di locali e spazi tra loro collegati avente autonomo accesso e indipendenza funzionale, capace di soddisfare autonomamente specifiche esigenze di utilizzo, siano esse di tipo residenziale o di tipo diverso dalla residenza.

Costituiscono parte integrante dell'unità immobiliare le sue eventuali pertinenze o spazi accessori di uso esclusivo.

4. Si considerano edifici unifamiliari, ai fini dell'esenzione dalla quota di contributo relativo al costo di costruzione di cui all'articolo 124 comma 2 della L.R. 1/2005 le costruzioni composte da una sola unità immobiliare aventi Superficie Convenzionale Complessiva (SCC) pari o inferiore a 105 mq. e che nella loro interezza, dalle fondazioni alla copertura, risultino completamente autonome, anche nella configurazione eventualmente modificata dall'intervento edilizio.

5. L'organismo edilizio individua l'unità immobiliare oppure l'edificio oppure il complesso edilizio interessato dall'intervento urbanistico-edilizio e/o dal mutamento della destinazione d'uso.

Ultimo aggiornamento
29/05/2023, 11:37