Norme del Regolamento Edilizio

Art. 38 Copertura

1. Si definisce copertura la delimitazione superiore di un edificio o di altro manufatto edilizio comunque denominato provvisto o meno di tamponamenti laterali atta ad assicurare protezione dagli agenti atmosferici.

2. La copertura è costituita da una struttura portante e da un manto superficiale esterno e comprende anche gli eventuali strati di coibentazione e di impermeabilizzazione interposti tra i medesimi.

Essa assume diverse denominazioni in ragione della sua configurazione strutturale e morfotipologica oppure in relazione al materiale usato per la struttura o per il manto superficiale.

3. Il profilo della copertura rappresenta la linea continua esterna della sezione del manto, escludendo gli abbaini, i comignoli ed ogni altro elemento che fuoriesce dal manto.

4. La pendenza del tetto degli edifici di nuova costruzione non deve essere superiore al 30%.

Ultimo aggiornamento
29/05/2023, 11:37