Norme del Regolamento Edilizio

Art. 39 Intercapedine

1. Si definisce intercapedine lo spazio variamente configurato delimitato da strutture portanti, pareti, pannellature fisse o controsoffitti ed avente esclusiva funzione igienico-sanitaria, finalizzata alla salubrità, al comfort igrometrico o alla climatizzazione dei locali dell'edificio oppure esclusiva funzione tecnologica, finalizzata all'alloggiamento di tubazioni o impianti.

2. Sono da considerarsi intercapedini spazi quali scannafossi, gattaiolati, cavedi, colonne per la ventilazione di locali tecnici o vani accessori, camini del vento, sottotetti non praticabili delimitati inferiormente da controsoffitti o elementi consimili ed aventi esclusiva funzione igienico-sanitaria o tecnologica.

3. L'accessibilità alle intercapedini è limitata alle sole operazioni di ispezione e manutenzione.

Ultimo aggiornamento
29/05/2023, 11:37