Norme del Regolamento Edilizio

Art. 41 Loggia, portico, porticato

1. Si definisce loggia, portico o porticato lo spazio praticabile coperto, aperto sul fronte esterno su uno o più lati talora scanditi da pilastri o colonne.

Le logge, non collocate al piano terreno, sono di norma delimitate da un parapetto o da una ringhiera.

Di norma logge e portici sono direttamente accessibili dall'unità immobiliare e comunque ad uso privato esclusivo mentre i porticati costituiscono spazio condominiale o di uso comune oppure pubblico o asservito ad uso pubblico.

2. Le logge, i portici ed i porticati, pur non facendo parte dell'involucro edilizio, concorrono alla determinazione della sagoma dell'edificio.

Ultimo aggiornamento
29/05/2023, 11:37