Norme del Regolamento Edilizio

Art. 49 Requisiti di salubrità del terreno

1. Non si possono costruire nuovi edifici su terreni precedentemente adibiti a discariche, deposito, sede di attività produttive od altro che abbia potuto inquinare il suolo, a meno che gli stessi siano stati sottoposti a bonifica secondo le normative regionali vigenti.

2. Se il terreno sul quale si intende costruire un edificio è umido od esposto all'invasione delle acque sotterranee o superficiali, si deve convenientemente procedere ad adeguato drenaggio.

In ogni caso è fatto obbligo di adottare provvedimenti atti ad impedire che l'umidità salga dalle fondazioni ai muri sovrastanti.

3. La relazione geologico-geotecnica dovrà dettagliatamente descrivere le caratteristiche dei terreni, la presenza della falda acquifera e la sua estensione locale per individuare accorgimenti e prescrizioni ai quali attenersi nella redazione del progetto di edificazione.

Ultimo aggiornamento
29/05/2023, 11:37