Norme del Regolamento Edilizio

Art. 52 Requisiti illuminotecnici

1. Gli edifici devono essere progettati in modo che l'illuminazione dei loro locali sia adeguata all'attività svolta.

2. L'illuminazione diurna dei locali deve essere naturale e diretta.

Tutti i locali di abitazione ed i servizi igienici devono avere una adeguata superficie finestrata ed apribile, atta ad assicurare l'illuminazione e l'aerazione naturale, così come i locali ad uso ufficio che devono disporre di illuminazione diurna naturale diretta.

Si potrà derogare da tale norma per i vani WC, per le stanze da bagno e per i ripostigli; nel caso di servizio igienico senza finestre dovrà essere realizzato un ricambio d'aria forzato atto ad assicurare il coefficiente previsto all'art. 58 del presente Regolamento Edilizio.

3. È consentito, negli interventi sul patrimonio edilizio esistente nel caso di comprovata impossibilità tecnica e/o nel caso di dimostrata necessità di tutela degli elementi di pregio architettonico e di valore storico-documentale, un rapporto illuminotecnico fino ad 1/14 purché si abbia un'altezza media di 2,70 ml. Qualora ciò non risulti possibile, per motivate ragioni, adeguatamente illustrate nel progetto, l'intervento dovrà comunque avere parere favorevole da parte dei Servizi di Igiene e Sanità Pubblica della ASL competente per territorio.

4. Nella superficie aeroilluminante dei sottotetti abitabili potrà essere conteggiata nella misura massima del 50% la superficie dei lucernari o abbaini, a condizione comunque che gli stessi siano dotati di un meccanismo di apertura facilmente azionabile dal basso; il restante 50% dovrà essere soddisfatto mediante aperture realizzate a parete.

5. Le aperture che concorrono a determinare il rapporto aeroilluminante devono essere completamente apribili.

6. I disimpegni ed i corridoi con lunghezza maggiore di 10 ml. devono essere illuminati ed areati mediante finestre.

7. La conservazione delle minori superfici trasparenti per gli edifici già esistenti, ancorché sottoposti ad opere di ristrutturazione, può essere autorizzata quando la modifica delle aperture non risulti compatibile con la tutela delle caratteristiche architettoniche e ambientali.

8. Possono fruire di illuminazione diurna naturale indiretta oppure artificiale:

  • locali destinati ad attività che richiedono particolari condizioni di illuminazione;
  • locali destinati a servizi igienici, spogliatoi, antibagno;
  • locali non destinati alla permanenza delle persone;
  • spazi destinati al disimpegno ed ai collegamenti orizzontali e verticali.

9. Gli accessi, le rampe esterne e gli spazi comuni di circolazione interna devono essere serviti da adeguato impianto di illuminazione notturna anche temporizzato.

10. L'illuminazione artificiale esterna non deve essere fonte di inquinamento luminoso; i corpi illuminanti devono avere il flusso orientato verso il basso o raso muro per ridurre al minimo le dispersioni verso la volta celeste.

Si deve inoltre evitare l'interazione con la fisiologia delle piante evitando in particolare proiettori che producano calore tale da danneggiare le piante.

Ultimo aggiornamento
29/05/2023, 11:37