Norme del Regolamento Edilizio

Art. 54 Requisiti di aerazione e qualità dell'aria

1. La definizione del volume d'aria in ciascuno spazio chiuso deve essere valutata in relazione al complesso degli aspetti geometrici della morfologia di tale ambiente ed in relazione alle effettive condizioni di permeabilità all'aria dei materiali impiegati nella realizzazione degli elementi di chiusura. Fanno parte degli elementi che influenzano la qualità dell'aria le eventuali emissioni dei materiali impiegati nella costruzione e le condizioni di effettiva utilizzazione di tali spazi. La misurazione della qualità dell'aria deve essere commisurata anche alle condizioni di inquinamento atmosferico al contorno.

2. L'utilizzazione della ventilazione naturale è considerata elemento sufficiente all'ottenimento di idonee condizioni di qualità dell'aria.

A tal fine dovranno essere valutati il riscontro d'aria sui fronti opposti, le condizioni di affaccio verso l'ambiente esterno e le relazioni con il sistema distributivo dell'edificio. Il riscontro d'aria sui fronti opposti è elemento auspicabile per l'ottenimento di risultati efficaci; in difetto di tale requisito devono applicarsi correttivi ai dimensionamenti effettuati secondo quanto disposto dalle singole norme tecniche.

La valutazione deve tenere conto dell'eventuale uso della ventilazione ai fini del raffrescamento delle superfici nella stagione estiva, che può essere attuato oltre che in intercapedini anche all'interno dei singoli ambienti.

3. Ad integrazione e/o sostituzione della ventilazione naturale possono essere adottati sistemi meccanici di attivazione della ventilazione, immettendo aria opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti, con riferimento alle specifiche destinazioni funzionali dei fabbricati.

Possono fruire di aerazione artificiale i seguenti locali:

  • locali destinati ad uffici l'estensione dei quali non consente l'adeguata ventilazione naturale dei piani;
  • locali aperti al pubblico destinati ad attività commerciali, culturali e ricreative, nonché pubblici esercizi;
  • locali destinati a servizi igienici, spogliatoi, antibagno, bagni doccia, cucine in alcova;
  • locali non destinati alla permanenza di persone;
  • spazi destinati al disimpegno ed ai collegamenti orizzontali e verticali.
Ultimo aggiornamento
29/05/2023, 11:37