Norme del Regolamento Edilizio

Art. 55 Requisiti di sicurezza

1. Gli edifici, nel loro complesso di parti murarie, impianti ed attrezzature, dovranno garantire la sicurezza contro le cadute. Parapetti ed infissi dovranno avere altezza non inferiore a 1 ml. e non dovranno consentire né l'arrampicamento né l'attraversamento di una sfera di 10 cm. di diametro; nelle porte-finestre con parte inferiore non apribile i parapetti devono avere altezza non inferiore a 1,10 ml.

2. Le coperture non orizzontali degli edifici debbono essere dotate di dispositivi, opportunamente posizionati, per l'ancoraggio delle cinture di sicurezza degli addetti alla loro manutenzione.

Per l'applicazione delle misure preventive e protettive si rimanda al D.P.G.R. n. 62/R del 23/11/2005.

3. Gli impianti installati negli edifici ed i depositi di combustibile devono rispondere alle loro funzioni secondo le norme di legge senza costituire pericolo per le persone e per le cose.

L'installazione di apparecchi a fiamma non è consentita nei locali non adeguatamente aerati e non corrispondenti alle norme di legge.

Gli edifici, in relazione alla destinazione, alla altezza ed alle caratteristiche delle strutture portanti, devono essere progettati e realizzati in modo da consentire la salvaguardia, in caso di incendio o di altra calamità, dell'incolumità delle persone in essi presenti e dei soccorritori.

Dovrà essere garantito il funzionamento dei sistemi di emergenza - allarmi, illuminazione d'emergenza, alimentazione reti antincendio, dispositivi elettrici di emergenza ascensori -.

4. L'illuminazione diurna artificiale d'emergenza dei locali aperti al pubblico deve essere assicurata anche durante le interruzioni dell'energia elettrica di rete.

5. Le strutture dovranno avere capacità di resistenza alle sollecitazioni statiche, dinamiche, sismiche, accidentali (urti, scoppi, atti vandalici) e vibrazioni.

In ogni costruzione debbono essere osservate le norme e le prescrizioni fissate dalla legislazione vigente in materia di stabilità delle fondazioni e delle strutture in elevazione degli edifici, nonché di sicurezza e rispondenza ai requisiti minimi di legge degli impianti tecnologici. Dovranno inoltre essere osservate le norme e le prescrizioni in materia di sicurezza antisismica (Legge 64/1974 e D.M. 16/2/1996).

Ultimo aggiornamento
29/05/2023, 11:37