Norme del Regolamento Edilizio

Art. 56 Caratteristiche e requisiti minimi dei locali di abitazione e degli alloggi

1. Sono locali di abitazione permanente (categoria A) quelli adibiti a funzioni abitative che comportino la permanenza continuativa di persone, quali camere da letto, soggiorni, sale da pranzo e cucine abitabili.

Sono locali di abitazione non permanente (categoria B) quelli adibiti a funzioni abitative che non comportino la permanenza continuativa di persone, quali servizi igienici, spazi di disimpegno, dispense, guardaroba, lavanderie e simili.

Sono locali non abitabili (categoria C) quelli che non rispondono alle prescrizioni del presente Regolamento per i locali abitabili e che possono essere adibiti esclusivamente a funzioni accessorie che comportino presenza solo saltuaria di persone, quali soffitte, spazi sottotetto ad esse assimilabili, cantine, ripostigli, locali di sgombero e simili.

Ai sensi del presente Regolamento non sono considerati locali i volumi tecnici e le intercapedini.

2. L'altezza minima è di 2,70 ml. per i locali di categoria A e di 2,40 ml. per i locali di categoria B oppure C.

Per i locali abitabili sottotetto a copertura inclinata, l'altezza media deve essere di 2,70 ml. con minimo di gronda di 2,20 ml.

Gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi devono essere delimitati mediante opere murarie o arredi fissi e ne potrà essere consentito l'uso esclusivamente come ripostiglio o spazio di servizio.

3. I locali abitabili ivi compresi i monolocali devono essere provvisti di almeno un'apertura apribile all'esterno.

4. I locali di categoria A non possono avere una superficie minore di:

  • 14 mq. se si tratta di soggiorni o di camere da letto per due persone;
  • 9 mq. se si tratta di camere da letto singole.

Le camere da letto devono avere il lato minore non inferiore a 2,50 ml. se singole e non inferiore a 3,00 ml. se doppie.

5. Gli alloggi devono assicurare una Superficie Utile Abitabile per abitante non inferiore a 14 mq. per i primi quattro abitanti e 10 mq. per ciascuno dei successivi; ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno 14 mq.

In ogni caso l'alloggio minimo, nel caso di nuova costruzione, non può essere inferiore a 60 mq. di Superficie Utile.

L'alloggio monovano deve avere una superficie, comprensiva dei servizi igienici, non inferiore a 28 mq. se per una persona e non inferiore a 38 mq. se per due persone.

6. Gli alloggi - fatta eccezione per i monolocali - non dovranno avere affacci o aperture unicamente su una stessa parete in modo che sia garantita la ventilazione trasversale o d'angolo e gli stessi dovranno prospettare direttamente su spazi liberi o su cortili di dimensioni regolamentari.

7. Un alloggio si intende non abitabile quando ricade in una delle seguenti condizioni:

  • quando manca di aeroilluminazione;
  • quando manca la disponibilità di servizi igienici e/o di acqua potabile;
  • quando è in condizioni di degrado tali da pregiudicare l'incolumità degli occupanti;
  • quando è alloggio improprio, ossia quando è ricavato in locali aventi caratteristiche di assoluta e totale incompatibilità con l'uso abitativo quali, ad esempio, garage, stalle, cantine e simili.

Un alloggio dichiarato inabitabile deve essere sgomberato con ordinanza dell'Autorità comunale competente e non potrà essere nuovamente occupato se non dopo l'esecuzione dei necessari interventi di adeguamento.

Ultimo aggiornamento
29/05/2023, 11:37