Norme del Regolamento Edilizio

Art. 59 Caratteristiche e requisiti minimi dei locali ad uso non residenziale

1. Sono locali di categoria 1:

  • laboratori e locali adibiti ad attività lavorativa (ambienti in cui vengono svolte attività industriali, artigianali, produttive, anche se svolte dal solo titolare).

Sono locali di categoria 2:

  • locali adibiti ad attività commerciali e di servizio ed archivi e magazzini con permanenza di addetti (locali adibiti a permanenza di merci e materiali vari utilizzati nello svolgimento di servizi, commerciali o altro) ove non si ha esposizione a fattori di rischio chimico o fisico connessi con l'attività;
  • uffici di tipo amministrativo e direzionale;
  • studi professionali;
  • sale lettura, sale riunioni;
  • ambulatori aziendali, camere di medicazione;
  • refettori;
  • locali di riposo.

Sono locali di categoria 3:

  • spogliatoi;
  • servizi igienici;
  • docce;
  • disimpegni;
  • magazzini, archivi e depositi senza permanenza di addetti.

2. Per il dimensionamento dei locali non destinati alla residenza si applicano le norme vigenti per ogni specifica attività, nel rispetto delle prescrizioni riportate ai successivi comma.

3. Locali di categoria 1

L'altezza netta non deve essere inferiore a 3,00 ml. con un minimo, in caso di coperture non piane, di 2,20 ml.

Fatte salve motivate esigenze e/o specifiche prescrizioni delle competenti strutture della ASL, la superficie minima non deve essere inferiore a 9 mq.

I locali devono essere illuminati con luce naturale. La superficie illuminante deve essere, indicativamente e fatte salve particolari esigenze tecniche, almeno:

  • 1/8 della Superficie Utile del locale se la stessa è inferiore a 50 mq.
  • 1/10 della Superficie Utile del locale se la stessa è compresa fra 50 e 100 mq., con un minimo di 6,25 mq.
  • 1/12 della Superficie Utile del locale se la stessa è compresa fra 100 e 500 mq., con un minimo di 10 mq.
  • 1/16 della Superficie Utile del locale se la stessa è compresa fra 500 e 1.000 mq., con un minimo di 41,6 mq.
  • 1/20 della Superficie Utile del locale se la stessa è maggiore di 1.000 mq.

La superficie illuminante deve essere rapportata al coefficiente di trasmissione della luce del vetro naturale; con coefficienti di trasmissione della luce più bassi occorre proporzionalmente adeguare la superficie illuminante. Nel computo possono essere inserite le eventuali superfici dei portoni di ingresso, se vetrate. Nel caso di ambienti che, per loro conformazione geometrica, hanno porzioni di superficie in pianta non raggiunte da illuminazione naturale, tali porzioni devono essere adibite esclusivamente ad uso che non preveda la permanenza di addetti.

Le superfici finestrate o comunque trasparenti delle pareti perimetrali o delle coperture, nei casi in cui l'attività che viene svolta e la protezione dei lavoratori dall'irraggiamento solare lo richiedano, devono essere dotate di dispositivi regolabili atti a proteggere i lavoratori dall'irraggiamento diretto.

L'intensità, la qualità e la distribuzione delle sorgenti di luce artificiale negli ambienti di lavoro devono essere idonee allo svolgimento dello specifico compito visivo. La collocazione delle lampade deve essere tale da evitare abbagliamenti diretti e/o riflessi e la proiezione sulla postazione di lavoro di ombre che ostacolano il compito visivo.

Oltre a quanto previsto dalla vigente normativa nazionale è opportuno che negli stabilimenti e negli ambienti di lavoro in genere siano predisposti mezzi di illuminazione tali da intervenire in assenza di tensione di rete e distribuiti in modo tale da garantire un sicuro movimento e l'eventuale esodo dall'ambiente di lavoro.

Per l'aerazione naturale, tutti i locali devono essere dotati di superficie apribile, con comandi ad altezza d'uomo. Di norma le aperture devono essere uniformemente distribuite in tutte le superfici esterne evitando sacche di ristagno. Devono essere favoriti sia i moti convettivi naturali per la circolazione dell'aria interna, sia i ricambi naturali mediante l'installazione di dispositivi quali ad esempio gli evacuatori statici. I portoni e le porte di ingresso non possono costituire sistema unico di aerazione, salvo casi particolari relativi ad ambienti limitati in cui la porta di ingresso sia resa apribile nella parte superiore (ad es. vasistas) indipendentemente dal resto della porta. Caso per caso verrà valutata la necessità di integrazione con impianto di ricambio forzato dell'aria.

Nel caso sia previsto sistema di aerazione forzata i flussi di aerazione devono essere distribuiti in modo da evitare sacche di ristagno. L'aria di rinnovo deve essere prelevata ad una altezza non inferiore di 2 ml. dal piano stradale e comunque non in prossimità di emissioni e convenientemente riscaldata ed umidificata.

Di norma l'impianto di aerazione forzata non può essere utilizzato per la rimozione degli inquinanti dovuti alle lavorazioni; per tali inquinanti dovrà essere previsto uno specifico impianto di aspirazione localizzata, coordinato con l'impianto di aerazione dell'ambiente.

4. Locali di categoria 2 e 3

L'altezza netta dei locali di categoria 2, salvo norme specifiche, deve essere superiore o uguale a 2,70 ml.; per i locali sottotetto a copertura inclinata l'altezza media deve di essere di 2,70 ml. con minimo di gronda di 2.20 ml.

L'altezza netta per i locali di categoria 3 deve essere superiore o uguale a 2,40 ml.; in caso di locali sottotetto l'altezza media deve essere di 2,40 ml. e l'altezza minima non deve essere inferiore a 2,20 ml.

Gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi devono essere esclusivamente utilizzati per aree ripostiglio o di servizio con, se possibile, chiusura mediante opere murarie o arredi fissi.

Fatte salve motivate esigenze e/o specifiche prescrizioni delle strutture di prevenzione e fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche, la Superficie Utile minima deve essere nel caso di locali di categoria 2:

  • per locali commerciali e di servizio, archivi e magazzini oppure uffici 5 mq. per addetto, con un minimo di 9 mq., ove non altrimenti stabilito da specifica normativa
  • per ambulatori aziendali/camere di medicazione 9 mq.
  • per refettori e locali di riposo 1 mq. per utilizzatore per turno, con un minimo di 9 mq.;

nel caso di locali di categoria 3:

  • per spogliatoi 1,20 mq. per addetto per turno
  • per vani doccia superficie non inferiore a 1 mq.
  • per WC superficie non inferiore a 1,20 mq.; nel caso in cui il lavabo sia posto nell'antibagno la superficie del WC può essere ridotta fino a 1 mq., purché I'antibagno abbia una superficie non inferiore a 1,20 mq.; in entrambi i casi il lato minimo del vano non può essere inferiore a 0,90 ml.

Locali igienici, WC e docce non devono avere accesso da locali di categoria 1 e 2 se non attraverso disimpegno.

I locali di categoria 2 devono essere illuminati con luce naturale, nel rispetto dei requisiti definiti in riferimento ai locali di categoria 1. Nei casi di biblioteche, sale di lettura, sale riunioni, spazi espositivi e simili possono essere ammessi parametri diversi di illuminazione naturale; in tali casi l'idoneità del locale sarà limitata all'attività lavorativa dichiarata.

I locali di categoria 3 possono essere privi di illuminazione naturale.

Valgono in ogni caso i requisiti per le finestre definiti in riferimento ai locali di categoria 1.

Ogni spazio agibile e di servizio o accessorio deve essere munito di impianto di illuminazione artificiale tale da garantire un normale comfort visivo per le operazioni che vi si svolgono; devono pertanto essere assicurati idonei valori di illuminamento così come definiti dalle norme di illuminotecnica (norma UNI 10380). Per gli uffici deve essere assicurato idoneo valore di illuminamento sul posto di lavoro. La collocazione delle lampade deve essere tale da evitare abbagliamenti diretti e/o riflessi e la proiezione sulla postazione di lavorio di ombre che ostacolino il compito visivo. Qualora esigenze tecniche richiedano condizioni di illuminamento generale e localizzato particolari (ad esempio per i videoterminali) queste devono essere confortevoli per gli addetti (D.lgs. 81/2008 e s.m.i.).

Come previsto per i locali di categoria 1, oltre quanto previsto dalla vigente normativa nazionale, è opportuno che negli stabilimenti e negli ambienti di lavoro in genere siano predisposti mezzi di illuminazione tali da intervenire in assenza di tensione di rete e distribuiti in modo tale da garantire un sicuro movimento e l'eventuale esodo dall'ambiente di lavoro.

Per quanto riguarda l'aerazione naturale tra i locali di categoria 2:

  • uffici professionali, refettori e sale di lettura devono essere dotati di superficie apribile, con comandi ad altezza d'uomo, pari al 50% della superficie illuminante
  • ambulatori aziendali/camere di medicazione e sale riunioni in caso di particolari esigenze logistiche aziendali possono essere privi di aerazione naturale purché dotati di idoneo sistema di aerazione forzata;

tra i locali di categoria 3:

  • spogliatoi e servizi igienici se privi di aerazione naturale devono essere dotati di idoneo sistema di ricambio forzato dell'aria
  • disimpegni, depositi ed archivi senza permanenza di addetti, fatte salve normative specifiche, devono essere dotati di una corretta circolazione dell'aria.

Per quanto riguarda l'aerazione forzata per i locali di categoria 2 vale quanto riportato in riferimento ai locali di categoria 1; per i locali di categoria 3 nel caso di servizi igienici che non rispondano ai parametri sopra citati l'aspirazione forzata deve assicurare un ricambio minimo di 6 volumi/ora se in espulsione continua, ovvero assicurare almeno 3 ricambi in un tempo massimo di 5 minuti per ogni utilizzazione dell'ambiente se in aspirazione forzata intermittente a comando automatico temporizzato.

Nei locali destinati ad esposizione e vendita aperti al pubblico, limitatamente alle aree in cui vi sia la presenza di pubblico, può essere concessa deroga dai servizi competenti relativamente alle caratteristiche dl aerazione e di illuminazione naturali, purché vengano installati idonei sistemi di aerazione e illuminazione artificiali.

5. Tutti i nuovi locali destinati ad attività di vario genere con permanenza di persone (negozi, uffici, studi professionali, bar, altri esercizi pubblici) devono essere provvisti almeno di un gabinetto ed un lavabo a suo servizio esclusivo.

Per la ristrutturazione dei locali esistenti si richiede un adeguamento e quando questo risulti impossibile un miglioramento igienico; se negli esercizi pubblici si preparano alimenti è obbligatorio un servizio ad uso esclusivo degli addetti.

Ogni immobile destinato ad attività commerciale o direzionale deve avere un sufficiente numero di servizi igienici e spogliatoi a seconda del numero dei dipendenti e dell'attività svolta, in conformità al D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

È vietato l'accesso diretto ai locali igienici dai locali adibiti a cucina, nonché dai locali destinati alla produzione, deposito e vendita di sostanze alimentari o bevande.

Ultimo aggiornamento
29/05/2023, 11:37