Norme del Regolamento Edilizio

Art. 60 Disposizioni specifiche per locali ad uso non residenziale con caratteristiche particolari

1. Cucine e mense

Qualsiasi luogo di preparazione di sostanze alimentari è soggetto ad autorizzazione sanitaria e deve rispondere ai requisiti previsti dalla normativa specifica.

2. Particolarità relative ai refettori ed agli ambulatori aziendali

Fatto salvo quanto previsto da normative specifiche, nei locali adibiti a refettorio ed ambulatorio aziendale deve essere disponibile acqua corrente potabile e le superfici ed i pavimenti devono essere impermeabili e facilmente lavabili fino ad un'altezza di 1,80 ml.

Nel caso sia previsto nel refettorio un punto per il riscaldamento delle vivande con impiego di gas combustibile dovranno essere rispettate le norme UNI CIG in materia.

Il refettorio deve essere ubicato in modo da evitare contaminazioni con gli inquinanti eventualmente presenti nell'ambiente di lavoro.

3. Parametri igienico-dimensionali

Per i locali interrati e seminterrati può essere concessa deroga al divieto di utilizzo per lo svolgimento di attività lavorativa se sussistono le seguenti condizioni, ciascuna di per se vincolante:

  • a.1) altezza interna utile, illuminazione ed aerazione naturali secondo i parametri dei locali fuori terra;
  • a.2) attività lavorativa non ricompresa fra quelle che comportano l'utilizzo di sostanze nocive;
  • a.3) il pavimento sia separato dal suolo o mediante un piano sottostante cantinato o mediante un vespaio ventilato di altezza non inferiore a 50 cm. o mediante idonei materiali che garantiscano adeguata protezione contro l'umidità del suolo;
  • a.4) le pareti contro terra siano rese libere dal terreno circostante tramite realizzazione di intercapedine ventilata ispezionabile la cui larghezza sia maggiore di 60 cm. e la cui profondità sia di almeno 15 cm. al di sotto dell'interrato stesso, ove possano sfociare le eventuali aperture aeranti del vespaio, o mediante idonei materiali che garantiscano adeguata protezione contro l'umidità del suolo;
  • a.5) la protezione dall'umidità e da eventuali perdite della fognatura dovrà risultare da una dettagliata relazione tecnica e dagli elaborati grafici.

Nei locali equiparabili a quelli fuori terra può essere svolta qualunque attività lavorativa se sussistono le seguenti condizioni, ciascuna di per se vincolante:

  • b.1) altezza, illuminazione ed aerazione naturali di tipo diretto secondo i parametri dei locali fuori terra;
  • b.2) il pavimento sia separato dal suolo o mediante un piano in sottostante cantinato o mediante un vespaio ventilato di altezza non inferiore a 50 cm. o mediante idonei materiali che garantiscano adeguata protezione contro l'umidità del suolo;
  • b.3) la porzione dei muri perimetrali contro terra sia resa libera dal terreno circostante tramite realizzazione di intercapedine ventilata ispezionabile la cui larghezza sia maggiore di 60 cm. e la cui profondità sia di almeno 15 cm. al di sotto dell'interrato stesso, ove possano sfociare le eventuali aperture aeranti del vespaio, o e mediante idonei materiali che garantiscano adeguata protezione contro l'umidità del suolo;
  • b.4) le quote di massima piena della fognatura di scarico e la falda freatica siano al di sotto del piano di posa dei pavimenti di isolamento contro l'umidità di cui al punto a.3).

4. Locali di ricovero

Nel caso di attività lavorative che comportano il rischio di esposizione al piombo o all'amianto devono essere predisposte aree speciali che consentano di sostarvi senza il rischio di contaminazione (D.lgs. 81/2008 e s.m.i.).

La previsione di analoghi locali di ricovero è opportuna negli ambienti di lavoro ove vengono manipolati altri prodotti nocivi, tossici, cancerogeni o mutageni (D.lgs. 81/2008 e s.m.i.).

5. I luoghi che vengano costruiti o trasformati per essere adibiti a funzioni per le quali vigono normative specifiche (scuole, alberghi, ospedali, impianti sportivi, ecc.) devono essere progettati e realizzati in conformità a dette specifiche normative. In tali casi le prescrizioni del presente Regolamento si applicano limitatamente alle prescrizioni che non risultino in contrasto con quelle della specifica normativa di riferimento.

Ultimo aggiornamento
29/05/2023, 11:37