Norme del Regolamento Edilizio

Art. 63 Scale

1. Le scale devono essere sempre dotate di almeno un corrimano ad una altezza non inferiore a 1,00 ml.

Il parapetto che costituisce la difesa verso il vuoto deve avere un'altezza minima di 1,00 ml.

2. La larghezza della rampa e dei pianerottoli non deve essere inferiore a 1,20 ml. per edifici plurifamiliari, non inferiore a 0,90 ml. negli altri casi di uso privato principale; la larghezza dei pianerottoli non deve essere inferiore a quella della rampa.

Sono ammissibili le scale a chiocciola come collegamento tra vani abitativi con altri vani accessori; esse devono avere un'apertura (diametro) minima totale non inferiore a 1,20 ml.

3. I gradini delle scale devono avere le seguenti misure:

  • alzata minima 16 cm., massima di 18 cm.; solo per casi particolari o comunque solo per progetti di ristrutturazione edilizia è consentita un'altezza diversa;
  • pedata di larghezza tale che la somma di essa con due alzate sia compresa tra 62 e 65 cm.;

pedata ed alzata devono essere costanti per l'intero sviluppo della scala; gradini diversi possono essere ammessi solo con funzione di invito a inizio rampa o con funzione di aggiustamento a fine rampa.

4. Per il collegamento di più alloggi le scale devono essere interrotte almeno ogni dieci alzate con idonei pianerottoli che per le nuove costruzioni non devono essere inferiori a 1,20 x 1,20 ml.

5. Le prescrizioni sopra riportate non si applicano alle scale per l'accesso a vani tecnici o in aggiunta a quelle principali od a scale di suo secondario per accedere a soffitte, tetti, scantinati o simili.

6. Nella costruzione delle scale, quando richiesto, dovranno essere rispettati i requisiti di cui alle norme sul superamento delle barriere architettoniche ed antincendio.

Ultimo aggiornamento
29/05/2023, 11:37