Norme del Regolamento Edilizio

Art. 70 Raccolta e smaltimento delle acque pluviali

1. Ciascun edificio deve essere dotato di un impianto atto a garantire la raccolta delle acque pluviali ed il loro convogliamento fino ad uno dei recapiti finali ammessi.

2. Le condutture costituenti l'impianto devono essere di materiale resistente ed impermeabile, avere giunture a perfetta tenuta ed essere di numero ed ampiezza sufficiente per ricevere e convogliare le acque piovane fino al recapito finale.

Le coperture devono essere munite di canali di gronda lungo tutti i cornicioni, tanto verso le aree di uso pubblico quanto verso i cortili ed altri spazi scoperti.

Le condutture verticali di scarico (pluviali) devono essere collocate di preferenza esteriormente all'edificio.

Nel caso di facciate direttamente fronteggianti spazi pubblici il tratto terminale (da terra fino ad un altezza pari al primo interpiano) delle condutture deve essere incassato nella muratura.

All'estremità inferiore di ogni calata devono essere installati pozzetti d'ispezione ad interruzione idraulica. Pozzetti d'ispezione devono inoltre essere installati lungo le condutture interrate nei punti in cui si verifichi un repentino cambiamento di direzione o la confluenza di più condutture.

Tutte le tubazioni costituenti l'impianto devono condurre ad un pozzetto finale d'ispezione, posto ai limiti interni della proprietà, da cui si diparta la tubazione che conduce al recapito finale.

3. L'impianto di raccolta e smaltimento delle acque pluviali deve essere del tutto indipendente da quelli delle acque di altra natura.

E' tassativamente vietato immettere nelle tubazioni o nei pozzetti delle acque piovane acque reflue di qualsiasi altra provenienza.

4. Le acque pluviali possono essere smaltite mediante:

  • convogliamento in pubblica fognatura per acque pluviali;
  • convogliamento in acque superficiali;
  • dispersione nel suolo;
  • accumulo in cisterna per uso irriguo, antincendio e simili, fermo restando che le eventuali tubazioni di troppo pieno devono comunque condurre ad una delle altre destinazioni ammesse.

5. Quando possibile ed opportuno deve essere privilegiato il reimpiego delle acque pluviali per usi non pregiati e comunque compatibili con la loro qualità (irrigazione aree verdi, cisterne di accumulo, ecc.) oppure la dispersione delle medesime, mediante processi lenti, negli spazi verdi.

6. Nelle aree di parcheggio pubblico dovranno essere realizzate vasche di prima pioggia.

Ultimo aggiornamento
29/05/2023, 11:37