Norme del Regolamento Edilizio

Art. 73 Fosse biologiche

1. Le fosse biologiche o vasche settiche di tipo tradizionale sono caratterizzate dal fatto di avere compartimenti comuni per il liquame ed il fango.

Esse devono essere adottate per il trattamento delle acque nere. Alle fosse biologiche non possono essere mai condotte acque saponose o acque pluviali.

2. Le fosse biologiche dovranno, di norma, essere collocate nel resede dell'edificio ad una distanza non inferiore a 1 ml. dalle fondazioni del medesimo.

Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente, laddove non sia possibile il rispetto delle distanze sopradette, è ammessa la collocazione ad una distanza inferiore purché si dimostri che sono stati adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare che la rottura accidentale della fossa possa provocare infiltrazioni al di sotto delle fondazioni dell'edificio o nei locali ai piani interrati.

In tutti i casi di collocazione interna all'edificio la fossa biologica dovrà rispettare le seguenti ulteriori condizioni:

  • essere separata dal solaio di calpestio del vano soprastante da una camera d'aria di altezza non inferiore a 40 cm., adeguatamente aerata con condotti di ventilazione sfocianti direttamente all'esterno;
  • presentare gli accorgimenti già prescritti per le fosse a ridosso degli edifici;
  • essere dotata di idoneo passaggio o condotto che ne consenta la vuotatura meccanica senza interessare locali abitabili o nei quali è comunque ammessa la presenza continuativa di persone.

Le fosse biologiche, ovunque posizionate, devono essere accessibili ed ispezionabili.

3. È consentita, nelle aree già edificate, l'installazione di fosse biologiche nel suolo pubblico alle seguenti condizioni:

  • comprovata e dimostrata impossibilità di installazione del manufatto nel resede privato;
  • dimensioni massime della fossa da installare di 3 x 1 ml.;
  • l'intervento non deve comportare danni a strutture o servizi esistenti.

L'Ufficio Lavori Pubblici ha comunque facoltà di decidere il posizionamento del manufatto e l'eventuale necessità di eseguire un rivestimento o una pavimentazione della superficie occupata dalla fossa biologica.

Qualsiasi danno causato per l'installazione della fossa biologica dovrà essere ripristinato a completo carico di chi lo ha causato.

Per l'occupazione del suolo pubblico in maniera permanente l'intervento dovrà corrispondere una tantum al Comune una somma commisurata alla superficie occupata che sarà stabilita dall'Ufficio Lavori Pubblici.

4. Le fosse biologiche devono essere dimensionate in funzione del numero di abitanti equivalenti corrispondente all'edificio (o porzione di edificio) che vi recapita.

5. Ciascuna fossa biologica deve essere costituita da due camere distinte e presentare una capacità utile complessiva (volume interno delle camere) pari ad almeno 225 litri per ogni abitante equivalente, con un minimo assoluto di 3.000 litri (3 mc.) complessivi.

Le due camere devono avere, di norma, pianta quadrata ed uguale capacità. Sono comunque ammesse:

  • camere a pianta rettangolare con lunghezza non superiore a due volte la larghezza;
  • camere di capacità diversa tra loro quando siano assicurate una capacità non inferiore al 50% del totale per la prima camera ed al 40% del totale per la seconda, ferma restando in ogni caso la capacità complessiva minima sopra citata.

Le fosse biologiche bicamerali, qualsiasi sia il materiale di cui sono costituite, devono rispondere alle seguenti prescrizioni tecniche generali:

  • la profondità del liquido, in ciascuna camera, deve risultare compresa tra 1,50 e 1,70 ml.;
  • in ciascuna camera deve essere assicurato uno spazio libero di almeno 20 cm. tra il livello del liquido ed il cielo della fossa;
  • le tubazioni per l'afflusso e l'efflusso dei liquami devono avere diametro non inferiore a 10 cm. e devono immergersi almeno 30 cm. sotto il livello del liquido;
  • il dispositivo di comunicazione tra una camera e l'altra (sella) deve essere realizzato con tubazioni di diametro non inferiore a 10 cm., poste ad H o ad U rovesciato, prolungate in alto sino al cielo della fossa (in diretto contatto con le relative lapidi) ed in basso sino ad immergersi almeno 30 cm. sotto il livello del liquido.

Le fosse biologiche devono essere dotate di chiusini a doppia lapide, di materiale e fattura tali da garantire la chiusura ermetica.

Analoghi chiusini devono essere previsti in corrispondenza dei punti di ispezione posizionati sul dispositivo di comunicazione tra una camera e l'altra (sella).

Ogni fossa biologica dovrà essere dotata di propria tubazione di ventilazione posizionata in prossimità del cielo della fossa, di diametro non inferiore a 10 cm. e sfociante sopra la copertura dell'edificio o comunque in posizione tale da non disperdere cattivi odori in prossimità di locali abitabili.

Nella parete che divide le due camere dovranno essere realizzati, al di sopra del livello del liquido, idonei fori di ventilazione in modo da mantenere uniforme la pressione ed assicurare la ventilazione di entrambe le camere; in mancanza di tale requisito dovranno essere previste tubazioni di ventilazione per entrambe le camere.

6. Le fosse biologiche possono essere costruite in opera o mediante l'impiego di elementi prefabbricati.

Le fosse biologiche costruite in calcestruzzo armato dovranno avere pareti e soletta di fondo di spessore non inferiore a 15 cm., mentre la soletta di copertura dovrà essere dimensionata in funzione dei massimi carichi che possono gravare sulla medesima in ragione della sua ubicazione, con un minimo assoluto di 8 cm.

Le fosse biologiche costruite con muratura di mattoni dovranno avere il fondo costituito da una soletta in calcestruzzo armato dello spessore non inferiore a 25 cm., con sovrapposto uno strato di malta di cemento dello spessore di 5 cm. Le pareti saranno costituite da pareti in mattoni pieni murati con malta cementizia dello spessore non inferiore di 25 cm., protette sul lato esterno da un rinfianco di calcestruzzo dello spessore di almeno 15 cm., cosicché lo spessore complessivo risulti non inferiore a 45 cm. Tutte le facce interne della fossa dovranno essere intonacate e lisciate con malta di cemento ed avere tutti gli angoli arrotondati e il fondo concavo per la facile estrazione delle materie. Le pareti che rimanessero fuori terra dovranno avere anch'esse spessore non inferiore a 45 cm. ed essere intonacate anche sulle faccia esterna.

Gli elementi prefabbricati utilizzabili per la costruzione delle fosse biologiche possono essere sia di tipo monoblocco che di tipo ad elementi separati da comporre in opera (cosiddette ad anelli). Gli elementi monoblocco possono essere realizzati sia in calcestruzzo che in altri materiali con idonee caratteristiche di impermeabilità (vetroresina e simili). Le fosse costituite da elementi prefabbricati composti in opera (anelli) dovranno essere accuratamente stuccate in tutti i punti di giunzione al fine di garantirne la migliore tenuta idraulica. Per tutte le fosse di tipo prefabbricato valgono le seguenti prescrizioni:

  • dovranno essere protette da un idoneo rinfianco di calcestruzzo di spessore tale che lo spessore complessivo (parete della fossa più rinfianco) non sia mai inferiore a 15 cm.;
  • il fondo dello scavo dovrà essere privo di asperità e ben livellato con un getto di calcestruzzo in modo tale da garantire la stabilità del manufatto;
  • la soletta di copertura dovrà essere dimensionata in funzione dei massimi carichi che possono gravare sulla medesima in ragione della sua ubicazione.
Ultimo aggiornamento
29/05/2023, 11:37