Norme del Regolamento Edilizio

Art. 79 Camini e canne fumarie

1. In linea generale lo sbocco dei condotti di evacuazione dei prodotti di combustione deve avvenire al di sopra della copertura degli edifici, in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 5 comma 9 del D.P.R. 412/1993 e s.m.i.

2. Dette prescrizioni non si applicano nel caso di:

  • a) mera sostituzione di generatori di calore individuali;
  • b) singole ristrutturazioni di impianti termici individuali esistenti, siti in edifici plurifamiliari che già non dispongano di sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione sopra il tetto dell'edificio.

3. Le canne fumarie ed i camini di impianti termici alimentati a combustibile liquido o solido devono essere realizzate (per quanto attiene sezioni, altezze, distanze da edifici vicini ed ogni altro aspetto costruttivo) in conformità alle prescrizioni del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. nonché delle Norme UNI-CIG 7129.

4. Le canne fumarie ed i camini di impianti termici alimentati a combustibile gassoso devono essere realizzate in conformità alle Norme UNI-CIG 7129, in particolare per quanto attiene l'altezza del camino/canna fumaria rispetto alla quota di sbocco sulla copertura.

5. La distanza del camino dagli edifici contermini deve inoltre essere tale che il cono di deflusso dei gas di combustione non interessi mai le pareti degli edifici vicini. A tal fine il cono di deflusso si determina come segue:

  • il vertice è ubicato al centro della bocca superiore del condotto di evacuazione dei fumi;
  • in corrispondenza di pareti prive di aperture il segmento generatore del cono si assume inclinato di 15° rispetto all'asse;
  • in corrispondenza di pareti finestrate o comunque dotate di aperture il segmento generatore del cono si assume inclinato di 45° rispetto all'asse.

6. Nei casi in cui la legislazione vigente in materia consenta lo scarico dei fumi orizzontale a parete, questo deve essere conforme alle prescrizioni di cui alle Norme UNI-CIG 7129.

7. I condotti di evacuazione diversi da quelli dei prodotti di combustione di cui ai comma precedenti, quando siano suscettibili di produrre esalazioni nocive o moleste (condotti per la ventilazione forzata di servizi igienici, condotti per l'evacuazione dei fumi di cucina o di caminetti, ecc.), dovranno anch'essi avere sbocco al di sopra del colmo della copertura dell'edificio.

Sarà ammesso che detti condotti sbocchino in diversa posizione solo a condizione che siano mantenuti ad una distanza da finestre o prese d'aria di locali abitabili non inferiore a quella prescritta per i condotti di evacuazione dei prodotti della combustione con scarico orizzontale a parete.

8. Le prescrizioni dei comma precedenti si applicano anche agli interventi sul patrimonio edilizio esistente limitatamente allo specifico intervento in progetto.

9. Non è ammessa l'installazione di canne fumarie nelle autorimesse.

10. Nei nuclei ed insediamenti di pregio e di valore storico-documentale, nei nuclei di matrice antica e nei nuclei minori dell'alta collina, i camini e gli sfiati devono essere realizzati in muratura ed in forme tradizionali e comunque non in contrasto con il carattere tipologico consolidato dell'edificio e del contesto. Non è in particolare consentito, in tali casi, l'uso di camini prefabbricati, tubi in plastica e fibrocemento.

In ogni caso, camini, sfiati e canne fumarie devono essere coerentemente inseriti nel disegno della copertura e realizzati con materiali durevoli e appropriati. Le canne fumarie, se poste all'esterno delle murature, non devono essere visibili dagli spazi pubblici.

Ultimo aggiornamento
29/05/2023, 11:37