Norme del Regolamento Edilizio

Art. 90 Impianti solari termici

Scheda

3.1 IMPIANTI SOLARI TERMICI

Tipologia di intervento

NUOVA COSTRUZIONE / ALTRI INTERVENTI CON INSTALLAZIONE O RISTRUTTURAZIONE DI IMPIANTI TERMICI PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

Grado d'intervento

OBBLIGATORIO

Metodo

Nel caso di nuova costruzione o in occasione di nuova installazione o di ristrutturazione di impianti termici destinati anche alla produzione di Acqua Calda Sanitaria (ACS), è obbligatorio, salvo provati impedimenti di natura tecnica o l'incompatibilità con le disposizioni del Regolamento Urbanistico, realizzare l'impianto di produzione di energia termica in modo tale da coprire almeno il 60% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di ACS attraverso il contributo di impianti alimentati da fonti rinnovabili (per fonti rinnovabili si devono intendere: solare termico, biomasse, pompe di calore, recupero termico).

Tale limite è ridotto al 20% per gli edifici appartenenti ai sottosistemi R1.1 (Nuclei di matrice antica) e R1.2 (Nuclei minori dell'alta collina) individuati dal Regolamento Urbanistico ed in generale per gli edifici per i quali sono previsti interventi di restauro e risanamento conservativo (rc) oppure di ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a).

Nel caso di impedimenti tali da impedire l'effettiva copertura del fabbisogno annuo di energia primaria richiesto, il risparmio energetico previsto deve essere comunque garantito in altra maniera, ad esempio incrementando l'isolamento delle pareti e/o sostituendo gli infissi.

I collettori solari possono essere installati su tetti piani, su falde esposte a sud, sud-est, sud-ovest, est e ovest e sulle facciate (verticali) fatte salve le disposizioni indicate dalle norme vigenti per zone e immobili sottoposti a vincoli.

Sono comunque da rispettare le seguenti indicazioni per l'installazione:

  • gli impianti devono essere in andamento alla copertura inclinata (modo retrofit) o meglio integrati (modo strutturale);
  • i serbatoi di accumulo, se non accorpati al collettore, devono essere coibentati e posizionati all'interno degli edifici sfruttando sottotetti o altri locali accessori;
  • nel caso di coperture piane, i pannelli ed i loro serbatoi potranno essere installati con inclinazione ritenuta ottimale, purché non visibili dal piano stradale sottostante ed evitando l'ombreggiamento tra di essi se disposti su più file.

Il contributo di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili si intende rispettato qualora l'acqua calda sanitaria derivi da una rete di teleriscaldamento che sfrutti il calore di un impianto di cogenerazione oppure i reflui energetici di un processo produttivo non altrimenti utilizzabili.

Per il collegamento dell'impianto solare alle singole utenze devono essere predisposti cavedi di opportuna sezione o vani che possono contenere la linea di mandata/ritorno dell'acqua calda sanitaria e relativi collegamenti elettrici.

Riferimenti normativi e/o legislativi

  • d.lgs. 192/2005; d.p.r. 59/2009; d.lgs. 28/2011 D.g.r. 322/2005
  • UNI 8477-2; UNI TS 11300-2

Destinazioni d'uso

tutte con esclusione delle Attività agricole

Art. 91 Impianti fotovoltaici

Scheda

3.2 IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Tipologia di intervento

NUOVA COSTRUZIONE

Grado d'intervento

OBBLIGATORIO

Metodo

Il rilascio del Permesso di Costruire è subordinato alla previsione di installare contestualmente impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili tali da garantire una produzione energetica minima di:

  • a. 1 kW per ciascuna unità immobiliare e per qualunque destinazione d'uso, con esclusione della destinazione d'uso industriale e artigianale, con Superficie Utile Lorda (SUL) inferiore a 250 mq.;
  • b. 2 kW per ciascuna unità immobiliare e per qualunque destinazione d'uso, con esclusione della destinazione d'uso industriale e artigianale, con SUL compresa tra 250 mq. e 1.000 mq.;
  • c. 5 kW per ciascun fabbricato con destinazione d'uso industriale e artigianale con SUL pari o superiore a 100 mq. ed inferiore a 1.000 mq., nonché per ciascuna unità immobiliare con destinazione d'uso diversa da quella industriale e artigianale con SUL superiore a 1.000 mq.;
  • d. 10 kW per ciascun fabbricato con destinazione d'uso industriale e artigianale con SUL pari o superiore a 1.000 mq.

Riferimenti normativi e/o legislativi

  • Legge Finanziaria 2008; D.P.R. 59/2009; d.lgs. 28/2011

Destinazioni d'uso

tutte con esclusione delle Attività agricole

Art. 92 Impianti a biomasse

Scheda

3.3 IMPIANTI A BIOMASSE

Tipologia di intervento

TUTTI GLI INTERVENTI

Grado d'intervento

CONSIGLIATO

Metodo

E' preferibile l'installazione di impianti per la produzione di calore alimentati a biomasse (pellets, cippato, briquettes) in abbinamento agli eventuali impianti termici già presenti nell'edificio.

Le più importanti tipologie di biomasse sono:

  • residui della manutenzione dei boschi;
  • potature di legnose agrarie (vigneti, oliveti e frutteti);
  • potature del verde urbano;
  • scarti della lavorazione del legno;
  • scarti di materiale legnoso e vegetale;
  • materiale ricavato dalle operazioni di manutenzione delle scarpate stradali, di ripulitura degli alvei fluviali e delle linee elettriche;
  • impianti specializzati (ceduo a turno breve e colture annuali energy crops);
  • combustibili di origine vegetale o biocombustibili, come olii vegetali, biodiesel, biometanolo, bioetanolo.

L'installazione di caldaie e/o generatori a biomassa è limitato alle sole zone non urbane oppure a zone che possano rifornirsi di combustibile proveniente da "filiere corte" (D.M. 02/03/2010).

Riferimenti normativi e/o legislativi

  • D.M. 11/03/2008; Legge Finanziaria 2009; D.p.r. 59/2009; d.lgs. 28/2011; d.lgs. 152/2006 D.g.r. 322/2005
  • UNI CEN TS 14961; UNI TS 11263; UNI TS 11264

Destinazioni d'uso

tutte

Art. 93 Geotermia

Scheda

3.4 GEOTERMIA

Tipologia di intervento

NUOVA COSTRUZIONE

Grado d'intervento

CONSIGLIATO

Metodo

In alternativa ai generatori termici tradizionali si suggerisce l'installazione di impianti finalizzati allo sfruttamento dell'energia geotermica del suolo mediante pompe di calore abbinate a sonde geotermiche, con funzione di scambiatore di calore.

Le sonde geotermiche possono essere esclusivamente del tipo a circuito chiuso, quindi deve essere evitato qualsiasi prelievo o utilizzo diretto di acqua di falda.

I valori di COP ed EER delle pompe di calore devono essere conformi a quanto stabilito con il D.M. 19/02/2007.

Riferimenti normativi e/o legislativi

  • D.M. 19/02/2007

Destinazioni d'uso

tutte

Art. 94 Pompe di calore ad alto rendimento

Scheda

3.5 POMPE DI CALORE AD ALTO RENDIMENTO

Tipologia di intervento

TUTTI GLI INTERVENTI

Grado d'intervento

CONSIGLIATO

Metodo

La pompa di calore è una macchina in grado di trasferire calore da un corpo a temperatura più bassa ad un corpo a temperatura più alta, utilizzando energia, generalmente in forma elettrica.

Le pompe di calore ad alto rendimento possono essere assimilate a fonti rinnovabili (Direttiva Europea 28/2009, d.lgs. 192/2005).

Per garantire l'alta efficienza dei nuovi impianti nel caso di installazione di pompe di calore si prescrive un COP pari o superiore ai valori previsti dalla L. 244/2007.

Qualora non sia possibile - come prevede la norma - utilizzare fonti rinnovabili nella nuova costruzione oppure nei casi di rifacimento dell'impianto di climatizzazione si deve provvedere all'installazione di pompe di calore per coprire almeno il fabbisogno minimo da normativa.

I valori di COP ed EER delle pompe di calore devono essere conformi a quanto stabilito dal D.M. 19/02/2007.

Riferimenti normativi e/o legislativi

  • d.lgs. 192/2005; d.m. 19/02/2007;
  • Direttiva CE 28/2009

Destinazioni d'uso

tutte

Art. 95 Conformità

1. La conformità dell'opera alle prescrizioni del presente capo ed alle disposizioni del Regolamento Urbanistico deve essere esplicitamente attestata dall'installatore congiuntamente al deposito presso il Servizio competente della dichiarazione di conformità prevista dalle vigenti leggi in materia di sicurezza degli impianti.

2. In sede di certificazione di abitabilità/agibilità degli edifici dovrà essere espressamente attestata la sussistenza degli impianti di cui agli articoli precedenti e la loro idoneità ad assicurare il fabbisogno energetico prescritto.

Ultimo aggiornamento
29/05/2023, 11:37