Norme del Regolamento Edilizio

Art. 99 Toponomastica stradale, numerazione civica ed indicatori stradali

1. Le targhe della toponomastica stradale e le targhette dei numeri civici sono collocate dall'Amministrazione Comunale ai muri esterni degli edifici senza che i proprietari possano fare opposizione, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento comunale per gli adempimenti toponomastici ed ecografici.

2. L'Amministrazione Comunale, per ragioni di pubblico interesse, ha il diritto di collocare e fare collocare, previo avviso agli interessati, sui muri esterni dei fabbricati o delle costruzioni di qualsiasi natura gli indicatori e gli apparecchi relativi ai servizi pubblici.

I proprietari hanno l'obbligo di non rimuoverli e di sostenere le spese per il loro ripristino nel caso che venissero distrutti, danneggiati o rimossi per fatti loro imputabili.

I proprietari, prima di iniziare qualsiasi lavoro nella parte di un fabbricato al quale sia apposto uno degli indicatori o apparecchi sopra citati, dovranno darne avviso all'Amministrazione Comunale che prescriverà i provvedimenti del caso.

3. L'Amministrazione Comunale e gli Enti istituzionalmente competenti alla gestione della viabilità possono installare indicatori ed impianti relativi alla segnaletica stradale. Per tali opere non è necessaria l'autorizzazione comunale ma la collocazione deve avvenire previo avviso scritto al proprietario dell'immobile eventualmente interessato, che non vi si può opporre qualora tale collocazione non rechi danni all'immobile stesso.

I proprietari hanno l'obbligo di non rimuoverli e di sostenere le spese per il loro ripristino nel caso che venissero distrutti, danneggiati o rimossi per fatti loro imputabili.

4. Per indicatori o insegne collocati da soggetti diversi da quelli citati al precedente comma è necessaria l'autorizzazione comunale; il rilascio potrà avvenire ove ciò non contrasti col decoro ambientale né rechi danno o intralcio alla circolazione e l'Amministrazione Comunale potrà richiedere l'unificazione in un'unica insegna di più indicatori da installare nel medesimo posto oppure l'unificazione tipologica e grafica di più insegne da apporre sullo stesso prospetto di edificio.

5. I privati che siano portatori di diritti prediali e intendano renderli di pubblica notorietà possono installare, nelle proprietà attinenti, apposita segnaletica previa sempre l'Autorizzazione da conseguirsi nei modi di legge.

Art. 100 Cartelli e materiali pubblicitari

1. È vietato collocare alla pubblica vista cartelloni, affissi, oggetti pubblicitari e simili senza la preventiva autorizzazione comunale, da richiedere secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale di Polizia Urbana, dimostrando le caratteristiche dell'opera e il suo rapporto con l'ambiente con la presentazione di disegni e/o fotografie, al fine di valutare che sia confacente al decoro ed al carattere della località e che l'aspetto ambientale della località non resti in alcun modo turbato.

2. È vietato apporre scritte, cartelli pubblicitari, oggetti luminosi, pitture e simili sui muri degli edifici pubblici, di quelli di culto e di quelli dichiarati d'interesse storico-artistico.

3. Lungo le strade statali e provinciali la pubblicità è regolata da apposite norme ed i relativi permessi sono rilasciati dagli Uffici competenti.

La pubblicità è vietata lungo le strade comunali e vicinali; sono consentiti solo cartelli per le indicazioni delle varie attività.

4. L'installazione di impianti pubblicitari è inoltre soggetta alle disposizioni del Regolamento Urbanistico.

Art. 101 Occupazione del suolo pubblico

1. È facoltà concessa al privato, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, di disporre di una porzione di suolo pubblico individuata nell'atto autorizzativo, nel rispetto della normativa vigente.

2. Nel caso di attività estemporanee quali fiere, mercati, esposizioni, raduni ecc. l'autorizzazione è concessa subordinatamente all'adempimento di norme igieniche relativamente alla disponibilità di acqua potabile, di servizi igienici e loro scarichi regolamentari ed alla disponibilità di contenitori idonei per la raccolta dei rifiuti ed alla predisposizione di indicazioni e mezzi di soccorso.

Art. 102 Passi carrabili ed uscita dalle autorimesse

1. Per l'attraversamento dei marciapiedi da parte dei veicoli potrà essere consentita la costruzione di ingressi carrai o passi carrabili a condizione che la loro ubicazione non sia di intralcio al traffico.

2. La costruzione dei passi carrabili è per intero a carico della proprietà, la quale sarà inoltre soggetta all'applicazione delle tasse stabilite dall'Amministrazione Comunale per l'occupazione di suolo pubblico.

3. Quando il passo carrabile sia collegato con una rampa, questa non dovrà superare la pendenza del 20%.

Tra l'inizio della livelletta inclinata e i filo dello spazio di pubblico transito dovrà essere previsto un tratto piano di lunghezza pari al almeno 5 ml.; qualora ciò non fosse possibile andranno comunque adottati tutti gli accorgimenti tesi ad eliminare situazioni di pericolo.

4. La distanza degli ingressi carrabili dall'intersezione fra due strade percorse da traffico veicolare non dovrà essere inferiore a 12 ml.

Tra le uscite pedonali di locali collettivi (scuole, cinema ecc.) e le uscite di autorimesse deve incorrere una distanza di almeno 10 ml. In ogni caso deve essere assicurata una buona visibilità al conducente.

5. La realizzazione degli ingressi carrabili è per intero a carico della proprietà che sarà soggetta, inoltre, alla applicazione delle tasse stabilite dall'Amministrazione Comunale per l'occupazione di suolo pubblico.

Art. 103 Pensiline e cabine telefoniche

1. Pensiline di fermata di mezzi pubblici, cabine telefoniche e quanto altro, anche se a carattere precario, devono corrispondere a criteri di decoro ambientale ed essere conformi ai disposti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

2. Salvo che per gli impianti collocati direttamente dall'Amministrazione Comunale, tali elementi e quelli di arredo ad essi assimilabili sono soggetti ad autorizzazione comunale.

Art. 104 Chioschi ed edicole

1. I chioschi di ogni tipo e/o materiale da collocarsi su suolo pubblico e/o privato possono essere consentiti solo ove non intralcino o rechino difficoltà alla circolazione e non contrastino con l'ambiente e col suo decoro; in ogni caso devono ottenere regolare titolo abilitativo, nei modi e con le procedure di legge e regolamenti.

2. La collocazione di chioschi sul suolo pubblico è sempre a titolo precario e temporaneo, e può essere revocata in ogni momento dall'Amministrazione Comunale, sentiti gli Uffici Comunali competenti, qualora ne sia stata riscontrata l'opportunità.

Art. 105 Vetrine, bacheche e insegne

1. Le mostre dei negozi, le vetrine, le insegne e le targhe devono essere studiate in funzione dell'insieme dei prospetti degli edifici - nel rispetto delle partiture murarie e dei particolari architettonici significativi degli elementi di facciata - e devono inserirsi nell'assetto urbano con materiali, colori e forme in relazione al carattere dell'edificio e dell'ambiente.

2. In caso di apposizione di più insegne sullo stesso edificio o nello stesso resede di pertinenza o di più targhe in corrispondenza dello stesso ingresso, esse devono essere allineate ed avere dimensione, materiali e colori unitari.

3. Sono vietate le insegne a bandiera o sporgenti.

Le insegne collocate su supporto proprio nel resede di pertinenza degli edifici non devono interferire con la segnaletica stradale.

4. La sostituzione di vetrine o insegne di particolare pregio storico o di notevole rilevanza ai fini della caratterizzazione dell'ambiente dovrà essere preceduta da apposita domanda all'Amministrazione Comunale, che rilascerà Autorizzazione sulla soluzione proposta per la sostituzione.

5. Nei nuclei ed insediamenti di pregio e di valore storico-documentale, nei nuclei di matrice antica e nei nuclei minori dell'alta collina vetrine ed insegne vanno contenute entro il vano dell'apertura dell'esercizio, in modo da non mascherare né demolire stipiti, architravi, davanzali e cornici; le placche di campanelli, le targhe e le buche per lettere dovranno essere poste in opera avendo cura di non occultare gli stipiti delle aperture e nel caso di più elementi afferenti ad una stessa apertura essi devono essere contenuti entro idoneo supporto ordinatore.

6. Le bacheche ad uso delle Associazioni e/o Partiti Politici dovranno essere collocate in appositi spazi stabiliti dall'Amministrazione Comunale e in particolare:

  • viale Volta a Pian di Scò
  • Piazza Kennedy a Faella
  • Largo Sicilia a Vaggio
  • Via Montalpero (di fronte ai giardini pubblici) a Montalpero.

L'installazione delle bacheche dovrà essere preceduta da apposita richiesta di Autorizzazione, corredata dalla documentazione necessaria, da presentare allo Sportello Unico del Comune.

Art. 106 Sporgenze e aggetti

1. Gli aggetti dalla facciate non devono costituire pericolo per le persone o le cose.

In particolare, negli edifici e nei muri fronteggianti spazi pubblici sono ammessi i seguenti aggetti:

  • a) lo zoccolo degli edifici può occupare lo spazio pubblico per una sporgenza non superiore a 5 cm.;
  • b) gli aggetti e le sporgenze quali cornici, bancali, serrande a rotolo, cancelli, vetrine, ecc. fino all'altezza di 2,50 ml. dal suolo, non possono superare 12 cm. di sporgenza;
  • c) le vetrate, le gelosie e le persiane possono aprirsi all'esterno solo ad un'altezza non inferiore a 2,50 ml., misurata dal piano del marciapiede, o di 5 ml. sul piano stradale (sono fatti salvi gli infissi scorrevoli).

Per gli edifici pubblici o di notevole interesse o pregio artistico e architettonico il Responsabile del Servizio può consentire sporgenze maggiori di quelle fissate e anche occupazione di suolo pubblico con zoccoli, basamenti di colonne, gradini, corpi aggettanti, ecc.

2. Le tende aggettanti poste al piano terreno sono vietate nelle strade prive di marciapiedi. Nelle strade con marciapiede l'aggetto della tenda dovrà essere inferiore di almeno 40 cm. rispetto alla larghezza del marciapiede stesso.

Tende, loro appendici e loro meccanismi non possono essere posti ad un'altezza inferiore a 2,20 ml. dal marciapiede, con una sporgenza massima di 1,50 ml. Sono proibite le appendici verticali, anche di tela o guarnizioni di frangia, che scendano al di sotto di 2,20 ml., salvo casi speciali in cui una minore distanza non nuoccia al decoro della località o al libero transito.

3. Tutte le aperture di porte e di negozi verso la strada, devono essere munite di serramenti che non si aprano verso l'esterno, a meno che ricorrano motivi di sicurezza. In tal caso dovranno essere costruiti con cautele atte ad eliminare ogni molestia e pericolo e sottostare ad apposita autorizzazione comunale.

Anche le finestre del piano terreno non possono essere munite di serramenti che si aprano o abbiano dispositivi a sporgere verso la strada.

4. Le finestre dei locali interrati devono essere protette da inferriate.

5. Le parti basamentali delle facciate degli edifici devono presentare caratteristiche di resistenza all'usura ed all'umidità; particolari ragioni ambientali possono consigliare in proposito circostanziate richieste da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 107 Allineamenti

1. Ferma restando la disciplina delle distanze minime tra edifici o dalle strade, può essere imposta, in sede di rilascio del titolo abilitativo, una distanza maggiore al fine di realizzare allineamenti con gli edifici preesistenti.

Per comprovati motivi estetici e/o funzionali può essere richiesta la costituzione di fronti unitari degli edifici o l'edificazione a confine, al fine di costituire una cortina edilizia che dia continuità ai fabbricati.

2. L'allineamento con edifici o manufatti preesistenti è riferito alla costruzione più arretrata rispetto al sedime stradale salvo che, per garantire il rispetto dell'unitarietà compositiva o il mantenimento di caratteri formali, non risulti più conveniente allineare la costruzione con una cortina più avanzata.

3. Tali disposizioni, valide per le edificazioni a confine sul fronte pubblico, possono essere estese anche ai fronti interni qualora prospettino su spazi pubblici o privati di uso pubblico interessati da percorsi pedonali.

Art. 108 Sovrastrutture e impianti accessori dell'edificio

1. Tutti gli elementi sporgenti dalle coperture degli edifici quali torrette di ascensori, scale, camini, abbaini, altane, antenne radio e televisive, ecc. devono essere inseriti in forma organica nel contesto architettonico dell'edificio e dettagliatamente rappresentati nel progetto.

2. I climatizzatori non possono essere installati sui fronti principali né con mensole né mediante tasselli e neppure stabilmente sui davanzali delle finestre e sui balconi. Vanno ricercate quindi soluzioni con climatizzatori posti all'interno degli ambienti con presa d'aria inserita o fra le ante delle aperture o attraverso il vetro.

Nel caso di sottotetti i climatizzatori con macchina esterna possono essere ubicati in punti non evidenti della copertura ed adeguatamente mimetizzati anche nel colore.

Nel caso di edifici con più unità immobiliari tali installazioni dovranno essere basate su un progetto unitario esteso all'intero fabbricato e non limitato alla singola unità immobiliare.

3. I sistemi antifurto con elementi di allarme acustico e luminoso esterno non possono essere collocati sulle facciate principali né nei sottoportici. Vanno collocati sui fronti secondari quando esistono o all'interno dell'edificio su corti, cortili e chiostri o sulla copertura in prossimità dei comignoli, camini, ecc. Per i negozi sottoportico tali elementi vanno collocati nell'ambito o nell'intorno dell'incorniciatura della vetrina esterna.

4. Le parabole satellitari non possono essere collocate sui colmi verso i fronti principali, né sui corpi edilizi emergenti di terrazze, altane e torri e tanto meno sulle falde e sui colmi delle stesse. Vanno collocate su falde secondarie nascoste il più possibile da viste panoramiche dall'alto.

In caso di manutenzione straordinaria estesa all'intero edificio con rifacimento della copertura le antenne e/o parabole per apparecchiature radiotelevisive devono essere centralizzate.

Negli interventi di nuova costruzione di edifici formati da una o più unità immobiliari è obbligatoria la posa in opera di un'unica antenna e/o parabola per apparecchiature radiotelevisive.

5. Le discese mediante cavi volanti sono vietate. I cavi dovranno essere disposti nelle pareti interne alle costruzioni o, se collocati all'esterno, sistemati in appositi incassi ed opportunamente rivestiti; nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente i cavi dovranno essere opportunamente protetti e saldamente ancorati alla struttura muraria.

6. I vani contatori andranno preferibilmente collocati entro idonea nicchia realizzata nella recinzione del lotto di pertinenza o presso parti comuni nel caso di edifici con più unità immobiliari, adottando opportune soluzioni di integrazione.

Nel caso di complessi di valore storico-documentale dovrà essere valutata ogni possibile soluzione che permetta di minimizzare l'impatto visivo, fermo restando il rispetto della normativa vigente.

Art. 109 Manutenzione e sicurezza degli edifici e prospetti su spazi pubblici

1. I proprietari hanno l'obbligo di mantenere gli edifici, sia nel loro insieme che in ogni parte, in buone condizioni di efficienza, stabilità e decoro.

Essi dovranno tempestivamente provvedere al normale mantenimento ogni volta che se ne manifesti la necessità.

2. In particolare i proprietari sono obbligati a mantenere in buono stato i prospetti visibili da vie o spazi pubblici, muri di cinta o recinzioni in genere, con particolare riguardo agli intonaci, infissi, tinteggiature e verniciature.

Sono obbligati a togliere tempestivamente qualunque iscrizione o imbrattamento arbitrariamente fatto, anche da terzi.

La tinteggiatura delle facciate e degli infissi devono essere concordate con il Servizio competente.

3. I proprietari hanno l'obbligo altresì di mantenere sia le aree di pertinenza degli edifici esistenti sia quelle destinate all'edificazione sia quelle abbandonate in condizioni tali da assicurare il decoro, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Art. 110 Tutela degli elementi di valore storico-documentale ed architettonico

1. Tutto ciò che costituisce o completa la decorazione di valore architettonico degli edifici costruiti antecedentemente al 1945, tanto all'esterno quanto all'interno, come colonne, pilastri (anche se non necessari alla statica), mostre di porte o finestre, vetrine, insegne, ringhiere, cancelli, recinzioni, edicole, camini, rivestimenti marmorei, pitture murali, graffiti, sculture di alto e bassorilievo, nonché statue, busti, vasi, urne od altro, facenti parte integrante dell'architettura dell'edificio, non può essere asportato o, in qualsiasi parte, modificato senza preventiva Autorizzazione dell'Amministrazione Comunale e di eventuali altri organi competenti.

2. A tale vincolo sono soggetti anche i frammenti antichi, le lapidi, gli stemmi, le mostre, i graffiti ed qualsiasi altra opera di carattere monumentale o storico-documentale o che abbia altrimenti forma di bellezza, esposta da tempo alla vista del pubblico.

3. Nel permettere le demolizioni o trasformazioni di immobili che abbiano qualche pregio artistico o storico, l'Amministrazione Comunale può imporre speciali condizioni, vigilare sulla esecuzione delle opere ed effettuare tutti i rilievi e calchi che riterrà opportuni nell'interesse della storia e dell'arte, fatti salvi nulla osta e prescrizioni di altre eventuali autorità competenti.

Art. 111 Rinvenimenti e scoperte

1. Ferme restando le prescrizioni delle vigenti leggi sull'obbligo di denuncia alle autorità competenti da parte di chiunque compia scoperte di presumibile interesse storico-artistico o archeologico, il committente, il direttore e l'assuntore dei lavori sono tenuti a segnalare immediatamente all'Amministrazione Comunale i ritrovamenti che dovessero verificarsi nel corso dei lavori di qualsiasi genere; sono altresì obbligati ad osservare ed a fare osservare tutti quei provvedimenti che l'Amministrazione Comunale ritenesse opportuno disporre.

Ultimo aggiornamento
29/05/2023, 11:37