Norme del Regolamento Edilizio

Art. 112 Marciapiedi, passaggi e cortili

1. Tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere dotati di marciapiede perimetrale di larghezza minima pari a 90 cm. oppure di intercapedini aerate e drenate, realizzate all'esterno dei muri perimetrali fino al di sotto del piano di calpestio. Tale norma si applica anche ai cortili ed alle chiostrine.

In ogni caso dovrà essere assicurato il rapido deflusso delle acque meteoriche ed evitata l'imbibizione del sottosuolo.

2. I cortili devono essere facilmente accessibili dall'esterno anche a mezzo di locali comuni di disobbligo.

3. All'interno delle aree urbane la viabilità di accesso, gli spazi di manovra e - per la parte copribile - le rampe di accesso alle autorimesse interrate dovranno essere coperte per almeno l'80% della superficie in pianta, fatte salve diverse esigenze dettate da norme di sicurezza e/o antincendio.

La copertura dovrà essere finita con terreno vegetale dello spessore minimo di 40 cm., con sottostante drenaggio e pendenze atte allo scolo delle acque meteoriche.

Art. 113 Strade private

1. È fatto divieto ai privati di costruire o aprire al pubblico transito strade, portici e passaggi, coperti o scoperti, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, da valutare in rapporto alle esigenze del traffico e del luogo nonché alla situazione ambientale. In relazione a tali elementi saranno definite anche le caratteristiche dell'opera (larghezza, pavimentazione, alberature, parcheggi, illuminazione, fognature ecc.).

2. Le strade, i portici ed i passaggi privati aperti al pubblico transito dovranno essere dotati di razionale impianto di illuminazione, da realizzare a cura e spese della proprietà secondo il progetto approvato dall'Amministrazione Comunale.

Portici e i passaggi privati aperti al pubblico transito dovranno essere pavimentati con materiali antisdrucciolevoli; allo scopo di evitare condizioni di pericolo, dovrà essere garantita, a cura dei proprietari, la manutenzione del piano di calpestio, eliminando tempestivamente tutte le cause di alterazione (rigonfiamenti, discontinuità, lesioni, avvallamenti).

3. I soggetti proprietari delle strade devono provvedere alla pavimentazione, alla manutenzione e pulizia, all'efficienza del sedime e del manto stradale, all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta, alla realizzazione e manutenzione delle opere di raccolta e scarico delle acque meteoriche fino all'immissione nei collettori comunali.

4. Le strade private dovranno avere larghezza minima di 5 ml. nel caso di insediamenti residenziali e di 7 ml. nel caso di insediamenti produttivi o commerciali; se a fondo cieco, dovranno terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli e, nel caso di insediamenti produttivi o commerciali, dei veicoli da trasporto.

Le strade private poste all'interno dei centri abitati dovranno essere dotate di idoneo impianto di illuminazione.

Art. 114 Recinzioni

1. Muri di cinta e recinzioni in genere non potranno avere altezza superiore a 2,00 ml. Qualora esista un dislivello di quota del piano di campagna in corrispondenza del limite di proprietà l'altezza sarà computata a partire dalla quota maggiore.

2. Le recinzioni di qualsiasi tipo e natura non devono impedire o comunque disturbare la visibilità della circolazione stradale, in particolare in corrispondenza delle intersezioni stradali.

3. La scelta dei materiali e dell'altezza delle recinzioni dovrà essere comunque coerente con le caratteristiche del contesto.

4. Le recinzioni nel territorio rurale per i fondi agricoli e per le pertinenze degli edifici sono disciplinate dal Regolamento Urbanistico.

Art. 115 Sistemazioni esterne a verde

1. Gli spazi circostanti gli edifici o tra essi compresi dovranno essere sistemati e mantenuti decorosamente.

2. Nei giardini privati e negli spazi verdi condominiali dovrà essere curata la vegetazione ed in particolare gli alberi di alto e medio fusto, con potatura e difesa fitosanitaria.

Gli interventi dovranno salvaguardare gli esemplari di piante di maggiori dimensioni e di pregio ambientale.

Sono ammissibili rimozioni o modificazioni delle alberature esistenti quando derivino situazioni di pericolo, quando la salute dell'albero ammalato non consenta un intervento di conservazione con spese tollerabili per necessità dovute a prevalenti ed inderogabili interessi pubblici o di stabilità e salubrità delle abitazioni.

3. L'abbattimento abusivo di alberi aventi diametro del tronco superiore a 10 cm. (rilevato a 1 ml. dal colletto) o piante di qualunque diametro e tipo situate all'interno di zone sottoposte a vincolo ai sensi del D.lgs. 42/2004 comporta la sanzione prevista dall'art. 167 dello stesso decreto.

4. La scelta delle formazioni vegetali di nuovo impianto dovrà avvenire nella gamma delle specie appartenenti alle associazioni vegetali naturali locali ed alla tradizione rurale locale.

5. Gli scavi per la posa in opera di impianti tecnologici interrati dovranno osservare distanze e precauzioni tali da non compromettere gli apparati radicali.

Art. 116 Serbatoi GPL

1. I serbatoi GPL, con esclusione di quelli a servizio delle attività produttive e dei depositi per la commercializzazione del gas, potranno essere ammessi, nel rispetto della normativa vigente, unicamente qualora completamente interrati. La presenza dei serbatoi interrati dovrà essere appositamente segnalata.

2. Considerato l'impatto visivo, il loro numero dovrà essere limitato al massimo realizzando, quando possibile, depositi "condominiali" a servizio di più unità immobiliari e dovrà essere evitata l'introspezione diretta su strade vicinali e poderali e su viste di interesse paesaggistico.

Art. 117 Piscine e campi da tennis

1. Per la realizzazione di piscine ad uso privato valgono le seguenti condizioni:

  • la forma della piscina dovrà integrarsi con le geometrie degli edifici di cui è pertinenza
  • la pavimentazione ai bordi dovrà essere delle dimensioni più contenute possibili e dovranno essere utilizzati materiali presenti nel contesto naturale circostante e/o nell'edificio con preferenza per quelli naturali (pietra, legno) o, se presente, il cotto
  • per il rivestimento interno della vasca dovranno essere utilizzati colori appartenenti a tutta la gamma dei grigi e dei sabbia o il bianco.

Gli scarichi non in pubblica fognatura sono soggetti ad Autorizzazione.

2. La realizzazione di piscine o di campi da tennis è soggetta al pagamento del costo di costruzione sulla base di una perizia analitica alla quale si applica l'aliquota del 10%.

Art. 118 Raccolta dei rifiuti domestici

1. Nei fabbricati di nuova costruzione con più di sei alloggi dovrà essere obbligatoriamente ricavata lungo la recinzione del lotto di pertinenza un'apposita piazzola per il posizionamento dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Ultimo aggiornamento
29/05/2023, 11:37