Norme del Regolamento Edilizio

Art. 14 Verifiche in corso d'opera

1. Nel caso di interventi su edifici vincolati ai sensi del D.lgs. 42/2004, qualora nel corso dei lavori oggetto del Permesso di Costruire o della Segnalazione Certificata di Inizio Attività si presentino problemi di carattere statico o emergano elementi di carattere architettonico prima sconosciuti, la risoluzione o conservazione dei quali siano pregiudicate dall'intervento di progetto, è fatto obbligo al titolare del Permesso di Costruire ed al Direttore dei Lavori di presentare una Variante al progetto originario.

Il titolare del Permesso di Costruire in tal caso può richiedere un sopralluogo preventivo da parte di un funzionario della Soprintendenza e del Servizio competente per definire gli orientamenti per la presentazione della Variante al progetto.

2. Nel caso di interventi ricadenti in aree di interesse archeologico, dove siano previsti lavori di consolidamento delle fondazioni e/o dove siano previsti ai piani terra lavori di rimozione della pavimentazione con formazione di vespai o di solai con intercapedine di aerazione, preliminarmente all'inizio dei lavori è fatto obbligo di avvertire la Soprintendenza Archeologica e l'Amministrazione Comunale che indicheranno eventualmente un esperto il quale, in accordo e con l'aiuto del Costruttore, eseguirà alcuni saggi per individuare e documentare le stratificazioni e quindi raccogliere eventuali reperti archeologici (frammenti di ceramiche, cocci, ecc.) che consentano di leggere e di trasmettere elementi storici di conoscenza che andrebbero altrimenti perduti.

Art. 15 Inizio dei lavori

1. Il mancato rispetto del termine ultimo fissato nel Permesso di Costruire per l'inizio dei lavori comporta la decadenza del Permesso di Costruire stesso.

2. Il titolare del titolo abilitativo deve dare comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale dell'inizio dei lavori, contestualmente all'inizio dei medesimi. La comunicazione d'inizio dei lavori costituisce valida prova dell'inizio effettivo degli stessi.

3. Il Direttore dei Lavori ed il Costruttore a loro volta, anche mediante atti separati, devono comunicare all'Amministrazione Comunale l'accettazione dell'incarico prima dell'inizio delle rispettive attività.

4. Ogni e qualsiasi variazione successiva deve essere preventivamente comunicata all'Amministrazione Comunale con le modalità di cui sopra. In particolare, qualora successivamente all'inizio dei lavori si verifichi il subentro di altra impresa il titolare del titolo abilitativo dovrà comunicare i relativi dati entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuto subentro.

5. Nel caso che, per qualsiasi motivo, i lavori iniziati dovessero essere interrotti, il titolare dell'atto abilitativo deve darne immediata comunicazione al responsabile del Servizio competente indicando i motivi che hanno determinato l'interruzione stessa e disporre le cautele necessarie a garantire, durante detta interruzione, la pubblica incolumità, l'igiene e il decoro; in caso di inadempienza, l'autorità competente dispone gli opportuni provvedimenti, salva la facoltà di intervento sostitutivo a spese dell'inadempiente.

Qualora il Direttore dei Lavori venga sostituito, i lavori devono essere sospesi fino a quando non sia presentata la dichiarazione del subentrante.

In ogni caso la ripresa dei lavori dovrà essere comunicata al responsabile del Servizio competente.

Art. 16 Apertura del cantiere

1. Il titolare del Permesso di Costruire deve presentare domande di allacciamento all'acquedotto ed alla pubblica fognatura, qualora tali servizi siano esistenti, secondo le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti comunali.

2. Qualora nell'organizzazione del cantiere sia prevista l'installazione di gru per il sollevamento dei materiali che, col loro raggio di azione, potrebbero interessare aree esterne ai limiti dell'intervento, dovrà essere ottenuto il nulla-osta preventivo da parte dell'Amministrazione Comunale o dei terzi interessati.

3. Le prescrizioni suddette valgono, per quanto necessarie ed applicabili, anche nel caso di interventi soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività.

Art. 17 Organizzazione del cantiere

1. In tutti i cantieri dove si eseguono lavori di costruzione, manutenzione, riparazione o demolizione di opere edilizie, vanno rispettate le norme vigenti relative alla prevenzione infortuni ed alla prevenzione incendi, l'obbligo a termine di legge della denuncia di eventuali ritrovamenti, nonché ogni cautela atta ad evitare danno e molestie a persone e cose pubbliche e private.

Sono tenuti all'osservanza di tali norme tutti coloro che esercitano le attività di cui sopra e per quanto loro spetti e competa i dirigenti, i preposti ed i singoli lavoratori, anche autonomi, in conformità a quanto previsto, nei limiti delle singole responsabilità, dalla normativa vigente.

2. Nei cantieri soggetti all'applicazione del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. dovranno essere integralmente rispettate le prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento e, ove previsto, del piano operativo di sicurezza.

3. Per tutta la durata dei lavori il cantiere deve essere chiuso con opportune recinzioni allo scopo di impedire l'accesso ai non addetti ai lavori e deve essere organizzato in modo da essere libero da materiali inutili, dannosi o che producono inquinamento quali polveri, cattivi odori, liquami, ecc.

Deve essere provvisto di segnalazioni di ingombro e di pericolo diurne (bande bianche e rosse) e notturne (luci rosse), dispositivi rifrangenti ad integrazione dell'illuminazione stradale.

Nel caso di cantieri ubicati in prossimità di strade urbane ed extraurbane, oltre alle prescrizioni sopra riportate, devono essere disposti, ad opportuna distanza dal cantiere, anche dei dispositivi visivi di segnalazione atti ad avvisare delle eventuali modifiche della carreggiata stradale e delle conseguenti limitazioni della velocità di marcia. In caso di lavori estemporanei e/o di breve durata, sono ammesse difese equivalenti consistenti in adeguata vigilanza e/o segnalazione purché siano messe in atto idonee misure protettive per evitare ogni possibile inconveniente.

L'assuntore dei lavori responsabile del cantiere dovrà provvedere alla messa in opera, gestione e manutenzione di queste segnalazioni e dovrà inoltre provvedere a che l'accesso al cantiere non costituisca pericolo per la circolazione stradale e comunque per la pubblica incolumità.

4. Nell'esecuzione di opere di demolizione devono osservarsi le seguenti norme:

  • deve essere evitato l'accumulo di materiali di risulta quando da ciò possa derivare pregiudizio per l'igiene e la sicurezza pubblica;
  • deve essere evitato l'accumulo di materiali pesanti nei piani degli edifici;
  • deve essere evitato il sollevamento della polvere, usando tutte le opportune cautele durante il trasporto e innaffiando abbondantemente i manufatti ed i materiali da demolire;
  • deve essere evitato il gettito di materiali demoliti, od altro, dai ponteggi, o dagli edifici, verso la pubblica via o gli spazi comunque aperti al pubblico passaggio;
  • è comunque vietato ogni deposito di materiale sul suolo pubblico al di fuori della recinzione del cantiere.

5. I lavori di scavo devono essere eseguiti con modalità atte ad evitare qualsiasi rovina o franamento.

La stabilità degli scavi deve essere assicurata in modo da resistere alla spinta del terreno circostante mediante puntellature o adeguata scarpa e in modo da non compromettere la sicurezza di edifici ed impianti posti nelle vicinanze.

Gli scavi interessanti il suolo pubblico o di uso pubblico, fatte salve le eventuali prescrizioni del Codice della Strada, devono essere convenientemente recintati e segnalati; essi non devono impedire o limitare, oltre quanto strettamente necessario, l'uso degli spazi pubblici con particolare riferimento alla circolazione stradale.

6. Il cantiere deve essere provvisto di una tabella decorosa e visibile all'esterno con l'indicazione di:

  • estremi del titolo abilitativo
  • tipo e titolo dell'opera in corso di realizzazione
  • nominativo del Titolare del titolo abilitativo
  • nominativo del Progettista e del Direttore dei Lavori
  • nominativo del Progettista, eventuale, delle strutture
  • nominativo del Direttore dei Lavori, eventuale, delle strutture
  • nominativo del Coordinatore per la sicurezza
  • nominativo del Costruttore.

7. In cantiere devono essere conservati a disposizione delle autorità competenti:

  • a) il titolo abilitativo ed i relativi elaborati di progetto;
  • b) nel caso di opere che interessino le strutture, copia del progetto depositato all'Ufficio Tutela del Territorio, ai sensi delle leggi vigenti;
  • c) la documentazione attestante l'avvenuto adempimento agli obblighi di legge in merito alla progettazione di impianti e simili, ivi compresi quelli relativi al contenimento dei consumi energetici;
  • d) il giornale dei lavori, periodicamente vistato dal Direttore dei Lavori;
  • e) elaborati relativi alla Sicurezza nei Cantieri (D.lgs. 81/2008 e s.m.i.);
  • f) ogni ulteriore autorizzazione eventualmente necessaria in relazione alle modalità del progetto o alle caratteristiche ambientali del luogo dove si interviene, inclusa l'autorizzazione da parte delle autorità competenti a seguito della denuncia di eventuali ritrovamenti archeologici.

Art. 18 Occupazione e manomissione di suolo pubblico

1. Nel caso che durante la esecuzione dell'intervento si renda necessario occupare il suolo pubblico o manomettere opere pubbliche per consentire l'accesso al cantiere, deve essere fatta apposita domanda al Servizio competente.

2. Tale domanda deve contenere le generalità e la firma del richiedente, gli estremi del provvedimento abilitativo all'intervento edilizio, la esatta individuazione dell'area oggetto della domanda, con la precisazione della superficie che dovrà essere occupata o delle opere pubbliche che dovranno essere manomesse ed i motivi che rendono necessarie tali operazioni.

Dovrà inoltre essere indicata la presumibile durata della occupazione del suolo pubblico o dell'accesso al cantiere.

3. L'Autorizzazione ad occupare il suolo pubblico e a manomettere opere pubbliche è subordinata al sopralluogo nell'area da parte della Polizia Municipale e/o dell'Ufficio Lavori Pubblici che verificheranno l'ammissibilità della richiesta in rapporto ai problemi del traffico, a quelli dell'accessibilità, alle proprietà limitrofe ed ai requisiti definiti dalla legge e dai regolamenti di settore.

4. Per l'uso di suolo pubblico deve essere corrisposta una tassa di occupazione.

A garanzia di eventuali danni che potrebbero essere arrecati alle opere pubbliche, nonché per il ripristino a regola d'arte di quelle manomesse, potrà inoltre essere richiesta una congrua cauzione; la cauzione versata verrà restituita entro 90 (novanta) giorni dall'eventuale ripristino delle aree pubbliche manomesse e potrà essere decurtata in relazione alla completezza dei lavori in pristino.

5. La rimessa in pristino deve essere effettuata allo scadere dell'Autorizzazione per l'occupazione del suolo o allo scadere del termine concesso per la manomissione dell'opera pubblica; l'Amministrazione Comunale può richiedere la rimessa in pristino prima della scadenza temporale in caso di prolungata sospensione dei lavori.

Art. 19 Ultimazione dei lavori; abitabilità/agibilità

1. L'ultimazione dei lavori, unitamente alla certificazione di conformità dell'opera al titolo abilitativo, deve essere comunicata dal titolare del titolo abilitativo, congiuntamente al Direttore dei Lavori, entro il termine di validità del titolo abilitativo stesso, utilizzando l'apposito modello predisposto dall'Amministrazione comunale.

2. Il certificato di abitabilità/agibilità è presentato da un professionista abilitato, incaricato dal titolare del titolo abilitativo, utilizzando l'apposito modello predisposto dall'Amministrazione comunale compilato in ogni sua parte, indicando eventualmente con la dicitura "non occorre" la non necessità di adempimenti o di documentazione.

Alla certificazione di abitabilità/agibilità sono allegate copie dei documenti elencati sul modello e gli atti attestanti l'adempimento degli eventuali obblighi assunti in precedenza o contenuti nel titolo abilitativo.

L'attestazione di abitabilità/agibilità non sostituisce le approvazioni e le Autorizzazioni delle autorità competenti per l'esercizio delle attività specifiche previste.

3. Dopo la conclusione dei lavori dovrà essere presentata adeguata documentazione fotografica corredata dall'individuazione planimetrica dei punti di ripresa al fine dell'aggiornamento delle informazioni nel Sistema Informativo Territoriale comunale.

Art. 20 Visite di controllo

1. A seguito delle comunicazioni dell'inizio e/o dell'ultimazione dei lavori l'Amministrazione Comunale può disporre opportuni sopralluoghi in Cantiere.

2. Il Costruttore deve sempre lasciare libero accesso in Cantiere alla Polizia Municipale, agli incaricati del Servizio competente ed al personale addetto alla ASL per i controlli di loro competenza; il Direttore del Lavori ne dovrà essere informato preventivamente.

Ultimo aggiornamento
29/05/2023, 11:37