Norme del Regolamento Edilizio

Art. 21 Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia

1. Ai sensi dell'art. 129 della L.R. 1/2005 la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale è esercitata dall'Amministrazione Comunale attraverso i propri uffici, per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici generali e attuativi ed alle prescrizioni e modalità esecutive fissate nel titolo abilitativo.

2. L'Amministrazione Comunale in collaborazione con l'Ente delegato in materia di agricoltura, per quanto di competenza di quest'ultimo, vigila sulla realizzazione degli interventi previsti dai Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo Ambientale e degli interventi convenzionati di sistemazione ambientale.

L'Amministrazione Comunale verifica l'attuazione degli interventi dei P.A.P.M.A.A. alla scadenza stabilita dall'atto convenzionale o dall'atto unilaterale d'obbligo; verifica, altresì, l'attuazione degli interventi di sistemazione ambientale di cui all'art. 45 comma 2 della L.R. 1/2005 a scadenze periodiche comunque non superiori a cinque anni.

Art. 22 Ordinanza di sospensione dei lavori

1. Qualora sia constatata dagli uffici dell'Amministrazione Comunale l'inosservanza delle norme, delle prescrizioni e delle modalità esecutive fissate nel titolo abilitativo, l'Autorità comunale competente ordina l'immediata sospensione dei lavori, secondo le disposizioni del Titolo VIII capo I della L.R. 1/2005.

2. Tale ordinanza non richiede, in quanto atto di diffida/ordinanza sorretto da ragioni di celerità ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 anche a garanzia del privato, la comunicazione di avvio del procedimento, che comunque è assolta mediante la fissazione di un termine breve di 15 (quindici) giorni, utile ai fini della presentazione di eventuali osservazioni e memorie.

3. L'ordinanza può avere ad oggetto anche porzioni di cantiere escludendo le parti che non abbiano connessioni funzionali con i lavori presunti abusivi.

Art. 23 Provvedimento di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi

1. L'emissione del provvedimento di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi comporta l'assegnazione di un termine espresso per l'adempimento, secondo quanto previsto dal Titolo VIII capo I della L.R. 1/2005.

Su istanza motivata dell'interessato presentata entro i primi 60 (sessanta) giorni e mediante provvedimento motivato del Responsabile del Procedimento potrà essere eccezionalmente concessa una proroga del termine ove vengano riconosciuti fatti determinanti ovvero cause di forza maggiore ostativi alla demolizione.

In caso di ricorso giurisdizionale, ove l'Organo adito accolga l'eventuale istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento ripristinatorio impugnato e successivamente rigetti il ricorso nel merito, il termine decorre ex novo dalla data della pubblicazione della sentenza.

2. Il verbale di accertamento dell'eventuale inottemperanza all'ingiunzione a demolire è notificato agli interessati ed è allegato al provvedimento dirigenziale dichiarativo dell'acquisizione gratuita al patrimonio comunale, già avvenuta di diritto.

Nelle more di tale notifica si procede immediatamente alla annotazione dell'atto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, al fine di impedire il pregiudizio di eventuali diritti di terzi.

Art. 24 Accertamento di conformità

1. Relativamente ad opere eseguite in assenza di titolo abilitante o in difformità da esso, entro la scadenza dei termini previsti dall'art. 140 comma 1 della L.R. 1/2005 - e comunque fino alla notifica dei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni pecuniarie - il responsabile dell'abuso può proporre istanza di accertamento di conformità, la cui presentazione sospenderà il termine medesimo, per ottenerne il rilascio qualora l'intervento realizzato sia conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'opera che al momento della presentazione della domanda.

2. La presentazione dell'istanza sospende il procedimento amministrativo sanzionatorio fino al momento della qualificazione circa l'ammissibilità dell'istanza di accertamento della conformità.

Art. 25 Provvedimenti sanzionatori

1. Le opere eseguite abusivamente sono, nei casi in cui sono accolti il Permesso di Costruire o l'attestazione di conformità in sanatoria, soggette a sanzioni pecuniarie ai sensi del Titolo VIII capo I della L.R. 1/2005. L'applicazione del regime sanzionatorio è definita con Deliberazione della Giunta Comunale.

2. Tali opere sono comunque soggette alle sanzioni penali di cui all'art. 44 del D.P.R. 380/2001.

Il rilascio in sanatoria del Permesso di Costruire o dell'attestazione di conformità estingue solo i reati contravvenzionali previsti, ai sensi dell'art. 45 dello stesso decreto.

Ultimo aggiornamento
29/05/2023, 11:37