Norme del Regolamento Edilizio

Art. 34 Abbaino

1. Si definisce abbaino il volume tecnico appositamente configurato e dimensionato per consentire l'accesso alla copertura, piana o inclinata.

2. Le aperture in esso collocate possono concorrere alla verifica dei requisiti igienico-sanitari di locali e spazi sottotetto.

3. Non sono identificabili come abbaini le porzioni di copertura in contropendenza finalizzate all'illuminazione ed aerazione di spazi o locali posti al piano sottotetto.

Art. 35 Balcone

1. Si definisce balcone la struttura edilizia a sviluppo orizzontale, aperta e praticabile, posta in aggetto rispetto alla sagoma dell'edificio, munita di ringhiera o di parapetto, direttamente accessibile dall'unità immobiliare o comunque di uso privato esclusivo, nonché priva di autonoma copertura, salva la parziale protezione dagli agenti atmosferici eventualmente offerta da soprastanti balconi, sporti di gronda o altri elementi aggettanti.

Art. 36 Ballatoio

1. Si definisce ballatoio lo spazio praticabile di uso comune finalizzato a distribuire l'accesso a più unità immobiliari, configurato come elemento a sviluppo orizzontale compreso entro il filo delle pareti perimetrali esterne dell'edificio o posto in aggetto alle medesime.

2. Il ballatoio concorre alla determinazione della sagoma dell'edificio anche ove configurato come spazio aperto delimitato da semplice ringhiera o parapetto.

Se provvisto di tamponamenti esterni, il ballatoio concorre altresì alla determinazione dell'involucro edilizio.

Art. 37 Bow-window

1. Si definisce bow-window la porzione finestrata di un locale, anche con sviluppo su più piani, sporgente dal filo delle pareti perimetrali esterne di un edificio.

Art. 38 Copertura

1. Si definisce copertura la delimitazione superiore di un edificio o di altro manufatto edilizio comunque denominato provvisto o meno di tamponamenti laterali atta ad assicurare protezione dagli agenti atmosferici.

2. La copertura è costituita da una struttura portante e da un manto superficiale esterno e comprende anche gli eventuali strati di coibentazione e di impermeabilizzazione interposti tra i medesimi.

Essa assume diverse denominazioni in ragione della sua configurazione strutturale e morfotipologica oppure in relazione al materiale usato per la struttura o per il manto superficiale.

3. Il profilo della copertura rappresenta la linea continua esterna della sezione del manto, escludendo gli abbaini, i comignoli ed ogni altro elemento che fuoriesce dal manto.

4. La pendenza del tetto degli edifici di nuova costruzione non deve essere superiore al 30%.

Art. 39 Intercapedine

1. Si definisce intercapedine lo spazio variamente configurato delimitato da strutture portanti, pareti, pannellature fisse o controsoffitti ed avente esclusiva funzione igienico-sanitaria, finalizzata alla salubrità, al comfort igrometrico o alla climatizzazione dei locali dell'edificio oppure esclusiva funzione tecnologica, finalizzata all'alloggiamento di tubazioni o impianti.

2. Sono da considerarsi intercapedini spazi quali scannafossi, gattaiolati, cavedi, colonne per la ventilazione di locali tecnici o vani accessori, camini del vento, sottotetti non praticabili delimitati inferiormente da controsoffitti o elementi consimili ed aventi esclusiva funzione igienico-sanitaria o tecnologica.

3. L'accessibilità alle intercapedini è limitata alle sole operazioni di ispezione e manutenzione.

Art. 40 Intradosso

1. Si definisce intradosso il piano di imposta di strutture monolitiche quali solette o solai oppure, nel caso di strutture composte quali quelle in legno o assimilabili, il piano di imposta dell'orditura secondaria con interasse non superiore a 80 cm.

2. Ai fini dell'individuazione dell'intradosso non rileva la presenza di eventuali controsoffitti né l'eventuale maggior spessore dell'orditura principale.

Art. 41 Loggia, portico, porticato

1. Si definisce loggia, portico o porticato lo spazio praticabile coperto, aperto sul fronte esterno su uno o più lati talora scanditi da pilastri o colonne.

Le logge, non collocate al piano terreno, sono di norma delimitate da un parapetto o da una ringhiera.

Di norma logge e portici sono direttamente accessibili dall'unità immobiliare e comunque ad uso privato esclusivo mentre i porticati costituiscono spazio condominiale o di uso comune oppure pubblico o asservito ad uso pubblico.

2. Le logge, i portici ed i porticati, pur non facendo parte dell'involucro edilizio, concorrono alla determinazione della sagoma dell'edificio.

Art. 42 Lucernario

1. Si definisce lucernario l'apertura dotata di serramento complanare alla copertura, atta a fornire l'aerazione e l'illuminazione dei vani sottostanti.

2. I lucernari non devono interferire con le strutture principali di copertura e devono essere posizionati ad una distanza non inferiore a 1,50 ml. dalla linea di gronda; le dimensioni devono essere previste in funzione dei rapporti minimi di illuminazione ammessi per i locali sottostanti.

3. Nel caso di edifici di antica formazione, le dimensioni dei lucernari devono essere previste in funzione delle strutture di copertura (interasse travetti) e non possono essere superiori a due ordini dell'orditura secondaria originale.

Art. 43 Parti condominiali

1. Si definiscono parti condominiali i locali o spazi variamente configurati non afferenti in via esclusiva a singole unità immobiliari, quali ad esempio porticati privati, androni di ingresso, scale e vani ascensore condominiali, passaggi coperti carrabili o pedonali, ballatoi, autorimesse collettive, lavatoi comuni, cabine idriche, centrali termiche condominiali, chiostrine, cortili interni.

Art. 44 Pensilina

1. Si definisce pensilina la struttura accessoria di copertura, realizzata con materiali durevoli, posta in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno.

Art. 45 Soppalco

1. Si definisce soppalco la struttura orizzontale praticabile con la quale viene ricavata, all'interno di un locale principale di idonea altezza, un quantitativo aggiuntivo di Superficie Utile Abitabile o Agibile (SUA) oppure di Superficie Non Residenziale o accessoria (SNR).

In tal modo si ha utilizzazione su quote diverse di un ambiente che, pur restando unico e aperto, presenta una altezza tale da consentire la parziale suddivisione orizzontale.

2. Il soppalco ha almeno un lato aperto sul locale principale nel quale è collocato.

3. La formazione di soppalchi in ambienti destinati ad abitazione, ufficio e vendita, è ammissibile soltanto ove la porzione del vano principale, libera dal soppalco, mantenga le caratteristiche di abitabilità/agibilità e la superficie occupata dal soppalco sia inferiore a 1/3 della superficie dell'intero vano.

In ogni caso lo spazio sottostante i soppalchi non deve presentare mai altezza inferiore a 2,40 ml. e i parapetti devono avere una altezza non inferiore a 1 ml.

Art. 46 Terrazza

1. Si definisce terrazza (o terrazzo) il ripiano orizzontale esterno aperto e praticabile, delimitato da un parapetto o da una ringhiera, realizzato a copertura di parti dell'edificio, direttamente accessibile da un'unità immobiliare o da parti condominiali o di uso comune.

2. Laddove assolva in tutto o in parte alla funzione di copertura principale dell'edificio o di parti di esso la terrazza assume, secondo le diverse configurazioni, la denominazione di lastrico solare o di terrazza a tasca.

Art. 47 Veranda

1. Si definisce veranda il locale o lo spazio praticabile coperto ricavato delimitando con infissi vetrati, parzialmente o totalmente apribili, spazi accessori quali una loggia o portico, una terrazza o parte di essa, un balcone (sottostante o meno ad altro balcone o sporto di gronda), una tettoia direttamente accessibile da una unità immobiliare o parte di essa.

2. L'installazione di infissi vetrati per la realizzazione della veranda costituisce modifica dell'involucro edilizio, mentre non rileva ai fini della determinazione della sagoma dell'edificio.

Ultimo aggiornamento
29/05/2023, 11:37