Norme del Regolamento Edilizio

Art. 48 Generalità

1. Il presente Regolamento integra quanto disposto dalle normative nazionali e regionali riguardanti locali di abitazione e locali ed ambienti di lavoro.

2. Nei casi recupero del patrimonio edilizio esistente attraverso interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di manutenzione straordinaria ove non sia possibile rispettare completamente le prescrizioni seguenti ai fini della conservazione delle caratteristiche ambientali, tipologiche, costruttive ed architettoniche del manufatto, il richiedente il titolo abilitativo ne spiegherà per iscritto, in maniera esauriente e chiara, i motivi per ottenere il titolo abilitativo in deroga, purché non si determini un peggioramento della situazione preesistente sotto il profilo igienico-sanitario ma gli interventi prevedano comunque un miglioramento igienico-sanitario.

Capo I Requisiti generali

Art. 49 Requisiti di salubrità del terreno

1. Non si possono costruire nuovi edifici su terreni precedentemente adibiti a discariche, deposito, sede di attività produttive od altro che abbia potuto inquinare il suolo, a meno che gli stessi siano stati sottoposti a bonifica secondo le normative regionali vigenti.

2. Se il terreno sul quale si intende costruire un edificio è umido od esposto all'invasione delle acque sotterranee o superficiali, si deve convenientemente procedere ad adeguato drenaggio.

In ogni caso è fatto obbligo di adottare provvedimenti atti ad impedire che l'umidità salga dalle fondazioni ai muri sovrastanti.

3. La relazione geologico-geotecnica dovrà dettagliatamente descrivere le caratteristiche dei terreni, la presenza della falda acquifera e la sua estensione locale per individuare accorgimenti e prescrizioni ai quali attenersi nella redazione del progetto di edificazione.

Art. 50 Requisiti relativi a impermeabilità e secchezza

1. Qualsiasi edificio deve essere adeguatamente isolato dall'umidità del suolo e da quella derivante da agenti atmosferici ed i muri perimetrali portanti devono risultare intrinsecamente asciutti.

Anche tutti gli altri elementi costitutivi degli edifici devono poter cedere le eventuali acque di condensazione e permanere asciutti.

2. Tutte le murature devono essere isolate da stratificazioni impermeabili continue, poste al di sopra del piano di campagna ed al di sotto del piano di calpestio.

3. Fatto salvo, quanto previsto dalla normativa specifica, i muri perimetrali degli edifici devono avere spessore adeguato, in relazione ai materiali di costruzione impiegati, per la protezione dei locali dalle variazioni termiche e dall'azione degli agenti meteorici.

4. I locali abitabili posti al piano terreno, qualora non sovrastino un locale interrato o seminterrato, devono essere isolati dal suolo a mezzo di vespai ventilati, oppure da solai, le cui canalizzazioni siano protette negli sbocchi all'esterno con griglie metalliche, in cotto od in cemento.

Anche quando sovrasti un locale interrato o seminterrato, nelle nuove costruzioni il pavimento soprastante deve essere preferibilmente posto ad una quota maggiore rispetto al punto più elevato della superficie dello spazio esterno adiacente e comunque rispetto alla superficie del marciapiede dell'edificio, nel rispetto degli accorgimenti previsti dalla vigente normativa sul superamento delle barriere architettoniche.

5. Per i locali abitabili deve essere realizzata una sufficiente permeabilità delle pareti in modo che nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi non presentino tracce di condensazione e/o umidità.

6. Per i locali non abitabili posti a livello del terreno è ammessa la costruzione di vespaio semplice non aerato.

7. Qualora i locali non destinati alla permanenza di persone risultino anche parzialmente al di sotto della quota del terreno circostante e prospiciente, deve essere prevista una intercapedine aerata di larghezza strettamente necessaria allo scopo che circondi i locali in oggetto per tutta la parte interessata e che abbia piano di posa inferiore alla quota del piano di calpestio dei locali o altro comprovato sistema di isolamento che garantisca la impermeabilità dei locali; se praticabile l'intercapedine dovrà essere contenuta entro 1 ml. di larghezza e con un solo accesso.

Le griglie di aerazione di queste intercapedini non devono determinare pericolo per i pedoni e devono essere sicure in relazione alle eventuali condizioni d'uso alle quali possono essere sottoposte.

8. Il solaio dei locali, abitabili e non, deve essere sempre posto ad un livello superiore a quello della falda freatica od a quello di massima piena del sistema fognario di scarico, qualora non esistano adeguati sistemi di sollevamento meccanico delle acque.

9. Alle presenti disposizioni possono fare eccezione le sistemazioni di edifici esistenti, qualora sia dimostrata l'impossibilità di perseguire le soluzioni tecniche citate in rapporto alla conservazione ed alla valorizzazione delle caratteristiche architettoniche, ambientali, funzionali e tecnologiche preesistenti e significative; il progetto dovrà indicare in tali casi le soluzioni alternative adeguate al perseguimento dei requisiti indicati.

Art. 51 Requisiti termici e igrometrici

1. Fermo restando quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di contenimento dei consumi energetici e le disposizioni relative alle prestazioni energetiche riportate al Titolo X del presente Regolamento Edilizio, nella progettazione delle nuove costruzioni dovranno essere rispettati i parametri di comfort per quanto riguarda la temperatura operante e le temperature superficiali interne delle pareti esterne, in relazione alle specifiche funzioni svolte all'interno di ciascun ambiente. Gli edifici debbono essere progettati e realizzati in modo che sia possibile stabilire e mantenere in ogni locale, sia nei mesi freddi che nei mesi caldi, temperature dell'aria e delle superfici interne compatibili con il benessere termico delle persone e con la buona conservazione delle cose e degli elementi costitutivi degli edifici medesimi.

2. In relazione alle condizioni di temperatura e d'umidità ambientali previste dalle singole attività le temperature superficiali devono impedire la formazione di fenomeni condensativi e la strutturazione muraria dovrà essere tale che eventuali condensazioni interne possano essere smaltite nel bilancio di accumulo della condensa estate/inverno. Sulle superfici interne delle parti opache delle pareti non si debbono verificare condensazioni e tracce d'acqua permanenti né a livello superficiale, né a livello interstiziale.

Ai fini suddetti i muri perimetrali debbono avere caratteristiche di buon isolamento termico, sia con adeguato spessore che con l'impiego di idonei materiali.

3. Negli edifici, sotto il solaio di copertura, deve essere realizzata una camera d'aria ventilata mediante un controsoffitto (solaio non portante) in laterizio armato, a meno di non adottare speciali tipi di solaio a camera d'aria. È consentito sostituire la predetta camera d'aria con adatto materiale isolante, purché il potere isolante complessivo della copertura risulti soddisfacente.

4. Le coperture interessanti locali abitabili debbono essere termicamente isolate con l'impiego di idonei materiali termocoibenti.

5. Gli impianti devono essere progettati per assicurare all'interno dei locali abitabili e dei servizi (esclusi i ripostigli) una temperatura uniforme dell'aria compresa tra i 18 gradi e 20 gradi C, anche con una temperatura esterna di -5 gradi C.

La temperatura dell'aria deve essere sufficientemente uniforme negli alloggi ed in ogni loro locale.

Art. 52 Requisiti illuminotecnici

1. Gli edifici devono essere progettati in modo che l'illuminazione dei loro locali sia adeguata all'attività svolta.

2. L'illuminazione diurna dei locali deve essere naturale e diretta.

Tutti i locali di abitazione ed i servizi igienici devono avere una adeguata superficie finestrata ed apribile, atta ad assicurare l'illuminazione e l'aerazione naturale, così come i locali ad uso ufficio che devono disporre di illuminazione diurna naturale diretta.

Si potrà derogare da tale norma per i vani WC, per le stanze da bagno e per i ripostigli; nel caso di servizio igienico senza finestre dovrà essere realizzato un ricambio d'aria forzato atto ad assicurare il coefficiente previsto all'art. 58 del presente Regolamento Edilizio.

3. È consentito, negli interventi sul patrimonio edilizio esistente nel caso di comprovata impossibilità tecnica e/o nel caso di dimostrata necessità di tutela degli elementi di pregio architettonico e di valore storico-documentale, un rapporto illuminotecnico fino ad 1/14 purché si abbia un'altezza media di 2,70 ml. Qualora ciò non risulti possibile, per motivate ragioni, adeguatamente illustrate nel progetto, l'intervento dovrà comunque avere parere favorevole da parte dei Servizi di Igiene e Sanità Pubblica della ASL competente per territorio.

4. Nella superficie aeroilluminante dei sottotetti abitabili potrà essere conteggiata nella misura massima del 50% la superficie dei lucernari o abbaini, a condizione comunque che gli stessi siano dotati di un meccanismo di apertura facilmente azionabile dal basso; il restante 50% dovrà essere soddisfatto mediante aperture realizzate a parete.

5. Le aperture che concorrono a determinare il rapporto aeroilluminante devono essere completamente apribili.

6. I disimpegni ed i corridoi con lunghezza maggiore di 10 ml. devono essere illuminati ed areati mediante finestre.

7. La conservazione delle minori superfici trasparenti per gli edifici già esistenti, ancorché sottoposti ad opere di ristrutturazione, può essere autorizzata quando la modifica delle aperture non risulti compatibile con la tutela delle caratteristiche architettoniche e ambientali.

8. Possono fruire di illuminazione diurna naturale indiretta oppure artificiale:

  • locali destinati ad attività che richiedono particolari condizioni di illuminazione;
  • locali destinati a servizi igienici, spogliatoi, antibagno;
  • locali non destinati alla permanenza delle persone;
  • spazi destinati al disimpegno ed ai collegamenti orizzontali e verticali.

9. Gli accessi, le rampe esterne e gli spazi comuni di circolazione interna devono essere serviti da adeguato impianto di illuminazione notturna anche temporizzato.

10. L'illuminazione artificiale esterna non deve essere fonte di inquinamento luminoso; i corpi illuminanti devono avere il flusso orientato verso il basso o raso muro per ridurre al minimo le dispersioni verso la volta celeste.

Si deve inoltre evitare l'interazione con la fisiologia delle piante evitando in particolare proiettori che producano calore tale da danneggiare le piante.

Art. 53 Requisiti acustici

1. Dovrà essere effettuato il controllo della pressione sonora in relazione ai rumori indotti dall'esterno e dall'interno, ai rumori provenienti dagli impianti, dalle apparecchiature ed attrezzature nei vani tecnici.

Pertanto dovrà essere garantito l'isolamento acustico dai rumori trasmessi per via solida, per via aerea e dai rumori d'impatto (pioggia, grandine); dovrà inoltre essere verificato il livello di rumore prodotto da elementi costituenti il sistema tecnologico e la riverberazione sonora per garantire il benessere auditivo negli spazi per attività comuni, sale riunioni, spettacolo e musica.

2. Negli interventi di nuova edificazione, sostituzione edilizia, ristrutturazione edilizia di tipo c (ri-c), ristrutturazione edilizia con addizione funzionale e ristrutturazione urbanistica deve essere realizzato un adeguato isolamento delle strutture verticali ed orizzontali dai rumori sia esterni che interni.

Le pareti perimetrali esterne degli alloggi devono avere in opera, a porte e finestre chiuse, un isolamento acustico normalizzato il cui indice di valutazione sia inferiore a 30 decibel.

Cura particolare dovrà essere osservata nelle murature di divisione tra i diversi alloggi che devono avere uno spessore minimo di 20 cm. e contenere un adeguato spessore acusticamente coibente.

Gli impianti tecnici (ascensori, impianti idrosanitari, impianti di riscaldamento e di condizionamento, ecc.) devono essere opportunamente isolati per impedire la trasmissione del rumore di esercizio.

In particolare deve essere garantita un'adeguata protezione acustica degli ambienti per quanto riguarda:

  • rumori di calpestio, di traffico o di apparecchi comunque installati nel fabbricato;
  • rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui e da locali o spazi destinati a servizi comuni o da locali per pubblici esercizi;
  • rumori provenienti dalle coperture, anche nel caso di pioggia o grandine;
  • rumori provenienti da laboratori e da industrie.

3. Ai fini della mitigazione dell'inquinamento acustico e del miglioramento ambientale le soluzioni progettuali e tecnologiche attuabili possono essere le seguenti:

  • orientamento e posizionamento dei corpi di fabbrica alla massima distanza dalla sorgente di rumore sfruttando l'effetto schermante di ostacoli naturali o artificiali (rilievi del terreno, fasce di vegetazione, altri edifici, ecc.);
  • utilizzo delle aree perimetrali del sito come protezione dall'inquinamento, ad esempio, creando rimodellamenti morfologici del costruito, a ridosso delle aree critiche;
  • schermatura delle sorgenti di rumore con fasce vegetali composte da specie arboree e arbustive che possano contribuire all'attenuazione del rumore o con barriere artificiali (possibilmente con impiego di materiali naturali e riciclabili);
  • riduzione del traffico veicolare all'interno dell'area, limitandolo all'accesso ad aree di sosta e di parcheggio, con l'adozione di misure adeguate di mitigazione della velocità, nonché con l'introduzione di idonea pavimentazione (es. asfalto fonoassorbente).

Tali misure sono anche orientate alla mitigazione dell'inquinamento atmosferico ed al miglioramento della qualità dell'aria.

Art. 54 Requisiti di aerazione e qualità dell'aria

1. La definizione del volume d'aria in ciascuno spazio chiuso deve essere valutata in relazione al complesso degli aspetti geometrici della morfologia di tale ambiente ed in relazione alle effettive condizioni di permeabilità all'aria dei materiali impiegati nella realizzazione degli elementi di chiusura. Fanno parte degli elementi che influenzano la qualità dell'aria le eventuali emissioni dei materiali impiegati nella costruzione e le condizioni di effettiva utilizzazione di tali spazi. La misurazione della qualità dell'aria deve essere commisurata anche alle condizioni di inquinamento atmosferico al contorno.

2. L'utilizzazione della ventilazione naturale è considerata elemento sufficiente all'ottenimento di idonee condizioni di qualità dell'aria.

A tal fine dovranno essere valutati il riscontro d'aria sui fronti opposti, le condizioni di affaccio verso l'ambiente esterno e le relazioni con il sistema distributivo dell'edificio. Il riscontro d'aria sui fronti opposti è elemento auspicabile per l'ottenimento di risultati efficaci; in difetto di tale requisito devono applicarsi correttivi ai dimensionamenti effettuati secondo quanto disposto dalle singole norme tecniche.

La valutazione deve tenere conto dell'eventuale uso della ventilazione ai fini del raffrescamento delle superfici nella stagione estiva, che può essere attuato oltre che in intercapedini anche all'interno dei singoli ambienti.

3. Ad integrazione e/o sostituzione della ventilazione naturale possono essere adottati sistemi meccanici di attivazione della ventilazione, immettendo aria opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti, con riferimento alle specifiche destinazioni funzionali dei fabbricati.

Possono fruire di aerazione artificiale i seguenti locali:

  • locali destinati ad uffici l'estensione dei quali non consente l'adeguata ventilazione naturale dei piani;
  • locali aperti al pubblico destinati ad attività commerciali, culturali e ricreative, nonché pubblici esercizi;
  • locali destinati a servizi igienici, spogliatoi, antibagno, bagni doccia, cucine in alcova;
  • locali non destinati alla permanenza di persone;
  • spazi destinati al disimpegno ed ai collegamenti orizzontali e verticali.

Art. 55 Requisiti di sicurezza

1. Gli edifici, nel loro complesso di parti murarie, impianti ed attrezzature, dovranno garantire la sicurezza contro le cadute. Parapetti ed infissi dovranno avere altezza non inferiore a 1 ml. e non dovranno consentire né l'arrampicamento né l'attraversamento di una sfera di 10 cm. di diametro; nelle porte-finestre con parte inferiore non apribile i parapetti devono avere altezza non inferiore a 1,10 ml.

2. Le coperture non orizzontali degli edifici debbono essere dotate di dispositivi, opportunamente posizionati, per l'ancoraggio delle cinture di sicurezza degli addetti alla loro manutenzione.

Per l'applicazione delle misure preventive e protettive si rimanda al D.P.G.R. n. 62/R del 23/11/2005.

3. Gli impianti installati negli edifici ed i depositi di combustibile devono rispondere alle loro funzioni secondo le norme di legge senza costituire pericolo per le persone e per le cose.

L'installazione di apparecchi a fiamma non è consentita nei locali non adeguatamente aerati e non corrispondenti alle norme di legge.

Gli edifici, in relazione alla destinazione, alla altezza ed alle caratteristiche delle strutture portanti, devono essere progettati e realizzati in modo da consentire la salvaguardia, in caso di incendio o di altra calamità, dell'incolumità delle persone in essi presenti e dei soccorritori.

Dovrà essere garantito il funzionamento dei sistemi di emergenza - allarmi, illuminazione d'emergenza, alimentazione reti antincendio, dispositivi elettrici di emergenza ascensori -.

4. L'illuminazione diurna artificiale d'emergenza dei locali aperti al pubblico deve essere assicurata anche durante le interruzioni dell'energia elettrica di rete.

5. Le strutture dovranno avere capacità di resistenza alle sollecitazioni statiche, dinamiche, sismiche, accidentali (urti, scoppi, atti vandalici) e vibrazioni.

In ogni costruzione debbono essere osservate le norme e le prescrizioni fissate dalla legislazione vigente in materia di stabilità delle fondazioni e delle strutture in elevazione degli edifici, nonché di sicurezza e rispondenza ai requisiti minimi di legge degli impianti tecnologici. Dovranno inoltre essere osservate le norme e le prescrizioni in materia di sicurezza antisismica (Legge 64/1974 e D.M. 16/2/1996).

Capo II Caratteristiche e requisiti dei locali e degli alloggi

Art. 56 Caratteristiche e requisiti minimi dei locali di abitazione e degli alloggi

1. Sono locali di abitazione permanente (categoria A) quelli adibiti a funzioni abitative che comportino la permanenza continuativa di persone, quali camere da letto, soggiorni, sale da pranzo e cucine abitabili.

Sono locali di abitazione non permanente (categoria B) quelli adibiti a funzioni abitative che non comportino la permanenza continuativa di persone, quali servizi igienici, spazi di disimpegno, dispense, guardaroba, lavanderie e simili.

Sono locali non abitabili (categoria C) quelli che non rispondono alle prescrizioni del presente Regolamento per i locali abitabili e che possono essere adibiti esclusivamente a funzioni accessorie che comportino presenza solo saltuaria di persone, quali soffitte, spazi sottotetto ad esse assimilabili, cantine, ripostigli, locali di sgombero e simili.

Ai sensi del presente Regolamento non sono considerati locali i volumi tecnici e le intercapedini.

2. L'altezza minima è di 2,70 ml. per i locali di categoria A e di 2,40 ml. per i locali di categoria B oppure C.

Per i locali abitabili sottotetto a copertura inclinata, l'altezza media deve essere di 2,70 ml. con minimo di gronda di 2,20 ml.

Gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi devono essere delimitati mediante opere murarie o arredi fissi e ne potrà essere consentito l'uso esclusivamente come ripostiglio o spazio di servizio.

3. I locali abitabili ivi compresi i monolocali devono essere provvisti di almeno un'apertura apribile all'esterno.

4. I locali di categoria A non possono avere una superficie minore di:

  • 14 mq. se si tratta di soggiorni o di camere da letto per due persone;
  • 9 mq. se si tratta di camere da letto singole.

Le camere da letto devono avere il lato minore non inferiore a 2,50 ml. se singole e non inferiore a 3,00 ml. se doppie.

5. Gli alloggi devono assicurare una Superficie Utile Abitabile per abitante non inferiore a 14 mq. per i primi quattro abitanti e 10 mq. per ciascuno dei successivi; ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno 14 mq.

In ogni caso l'alloggio minimo, nel caso di nuova costruzione, non può essere inferiore a 60 mq. di Superficie Utile.

L'alloggio monovano deve avere una superficie, comprensiva dei servizi igienici, non inferiore a 28 mq. se per una persona e non inferiore a 38 mq. se per due persone.

6. Gli alloggi - fatta eccezione per i monolocali - non dovranno avere affacci o aperture unicamente su una stessa parete in modo che sia garantita la ventilazione trasversale o d'angolo e gli stessi dovranno prospettare direttamente su spazi liberi o su cortili di dimensioni regolamentari.

7. Un alloggio si intende non abitabile quando ricade in una delle seguenti condizioni:

  • quando manca di aeroilluminazione;
  • quando manca la disponibilità di servizi igienici e/o di acqua potabile;
  • quando è in condizioni di degrado tali da pregiudicare l'incolumità degli occupanti;
  • quando è alloggio improprio, ossia quando è ricavato in locali aventi caratteristiche di assoluta e totale incompatibilità con l'uso abitativo quali, ad esempio, garage, stalle, cantine e simili.

Un alloggio dichiarato inabitabile deve essere sgomberato con ordinanza dell'Autorità comunale competente e non potrà essere nuovamente occupato se non dopo l'esecuzione dei necessari interventi di adeguamento.

Art. 57 Caratteristiche delle cucine delle abitazioni

1. La cucina, quando costituisce vano indipendente ed autonomo dal soggiorno, non dovrà avere superficie inferiore a 9 mq. ed essere dotata di propria finestra.

2. Quando la cucina non raggiunga detta superficie minima o non sia dotata di finestra propria, essa dovrà essere collegata al locale di soggiorno mediante un vano privo di infissi di superficie non inferiore a 4 mq. e la zona cottura deve essere dotata di impianto di aspirazione forzata.

In tal caso la superficie finestrata (compresa quella della cucina se presente) dovrà essere tale da soddisfare i rapporti aeroilluminanti prescritti dal presente Regolamento in funzione alla superficie di pavimento complessiva dei due vani.

3. Ogni cucina deve essere dotata di acquaio di materiale resistente, impermeabile e di facile lavatura, con acqua potabile e scarico delle acque di rifiuto, nonché di una canna di aspirazione di almeno 1 dm. quadrato di sezione o di altro sistema di aerazione conforme alle normative vigenti in materia.

4. Tutte le cucine e le zone di cottura devono avere il pavimento ed almeno la parete ove sono le apparecchiature per un'altezza minima di 1,80 ml. rivestiti con materiale impermeabile e facilmente lavabile.

Art. 58 Caratteristiche dei locali igienici delle abitazioni

1. Ogni nuovo alloggio destinato ad uso di abitazione deve essere fornito di almeno un servizio igienico completo di tazza WC, lavabo, bidet, vasca o doccia.

2. I servizi igienici devono avere una superficie di almeno 3 mq. e larghezza di almeno 1,20 ml.

3. I locali igienici nelle unità abitative non possono avere accesso dalle stanze da soggiorno, da pranzo, cucine e camere da letto se non attraverso disimpegno, salvo il caso di unità edilizia con più locali igienici, in cui è ammesso l'accesso diretto dalle camere da letto purché almeno uno dei locali igienici sia disimpegnato.

In tutti i tipi di alloggio i vani da adibire ai servizi igienici devono sempre essere delimitati da pareti; nel caso di monolocali i servizi igienici devono essere dotati di antibagno.

4. Il pavimento deve essere di materiale liscio, impermeabile e facilmente lavabile; le pareti rivestite di materiale impermeabile fino ad un'altezza di 1,80 ml.

5. Le aperture di illuminazione e ventilazione devono comunicare direttamente ed esclusivamente con l'esterno dell'edificio e mai con ambienti di abitazione, cucine, scale e passaggi interni e devono essere fornite di finestre apribili all'esterno della misura non inferiore a 0,60 mq. per il ricambio dell'aria.

Per i locali igienici posti negli spazi interni degli edifici senza possibilità di aperture verso l'esterno, deve essere assicurata la ventilazione a mezzo canna di aspirazione del diametro minimo di 120 mm., attivata con elettroventilatore e sfociante direttamente sul tetto.

Tale aspirazione forzata deve assicurare un coefficiente di ricambio minimo di 6 volumi/ora se in espulsione continua ovvero di 12 volumi/ora se in aspirazione forzata intermittente a comando automatico adeguatamente temporizzato per assicurare almeno tre ricambi per ogni utilizzazione dell'ambiente.

6. Ogni apparecchio igienico (tazza, lavabo, vasca, doccia, bidet, ecc.) deve essere di materiale resistente, impermeabile e di facile lavatura.

Art. 59 Caratteristiche e requisiti minimi dei locali ad uso non residenziale

1. Sono locali di categoria 1:

  • laboratori e locali adibiti ad attività lavorativa (ambienti in cui vengono svolte attività industriali, artigianali, produttive, anche se svolte dal solo titolare).

Sono locali di categoria 2:

  • locali adibiti ad attività commerciali e di servizio ed archivi e magazzini con permanenza di addetti (locali adibiti a permanenza di merci e materiali vari utilizzati nello svolgimento di servizi, commerciali o altro) ove non si ha esposizione a fattori di rischio chimico o fisico connessi con l'attività;
  • uffici di tipo amministrativo e direzionale;
  • studi professionali;
  • sale lettura, sale riunioni;
  • ambulatori aziendali, camere di medicazione;
  • refettori;
  • locali di riposo.

Sono locali di categoria 3:

  • spogliatoi;
  • servizi igienici;
  • docce;
  • disimpegni;
  • magazzini, archivi e depositi senza permanenza di addetti.

2. Per il dimensionamento dei locali non destinati alla residenza si applicano le norme vigenti per ogni specifica attività, nel rispetto delle prescrizioni riportate ai successivi comma.

3. Locali di categoria 1

L'altezza netta non deve essere inferiore a 3,00 ml. con un minimo, in caso di coperture non piane, di 2,20 ml.

Fatte salve motivate esigenze e/o specifiche prescrizioni delle competenti strutture della ASL, la superficie minima non deve essere inferiore a 9 mq.

I locali devono essere illuminati con luce naturale. La superficie illuminante deve essere, indicativamente e fatte salve particolari esigenze tecniche, almeno:

  • 1/8 della Superficie Utile del locale se la stessa è inferiore a 50 mq.
  • 1/10 della Superficie Utile del locale se la stessa è compresa fra 50 e 100 mq., con un minimo di 6,25 mq.
  • 1/12 della Superficie Utile del locale se la stessa è compresa fra 100 e 500 mq., con un minimo di 10 mq.
  • 1/16 della Superficie Utile del locale se la stessa è compresa fra 500 e 1.000 mq., con un minimo di 41,6 mq.
  • 1/20 della Superficie Utile del locale se la stessa è maggiore di 1.000 mq.

La superficie illuminante deve essere rapportata al coefficiente di trasmissione della luce del vetro naturale; con coefficienti di trasmissione della luce più bassi occorre proporzionalmente adeguare la superficie illuminante. Nel computo possono essere inserite le eventuali superfici dei portoni di ingresso, se vetrate. Nel caso di ambienti che, per loro conformazione geometrica, hanno porzioni di superficie in pianta non raggiunte da illuminazione naturale, tali porzioni devono essere adibite esclusivamente ad uso che non preveda la permanenza di addetti.

Le superfici finestrate o comunque trasparenti delle pareti perimetrali o delle coperture, nei casi in cui l'attività che viene svolta e la protezione dei lavoratori dall'irraggiamento solare lo richiedano, devono essere dotate di dispositivi regolabili atti a proteggere i lavoratori dall'irraggiamento diretto.

L'intensità, la qualità e la distribuzione delle sorgenti di luce artificiale negli ambienti di lavoro devono essere idonee allo svolgimento dello specifico compito visivo. La collocazione delle lampade deve essere tale da evitare abbagliamenti diretti e/o riflessi e la proiezione sulla postazione di lavoro di ombre che ostacolano il compito visivo.

Oltre a quanto previsto dalla vigente normativa nazionale è opportuno che negli stabilimenti e negli ambienti di lavoro in genere siano predisposti mezzi di illuminazione tali da intervenire in assenza di tensione di rete e distribuiti in modo tale da garantire un sicuro movimento e l'eventuale esodo dall'ambiente di lavoro.

Per l'aerazione naturale, tutti i locali devono essere dotati di superficie apribile, con comandi ad altezza d'uomo. Di norma le aperture devono essere uniformemente distribuite in tutte le superfici esterne evitando sacche di ristagno. Devono essere favoriti sia i moti convettivi naturali per la circolazione dell'aria interna, sia i ricambi naturali mediante l'installazione di dispositivi quali ad esempio gli evacuatori statici. I portoni e le porte di ingresso non possono costituire sistema unico di aerazione, salvo casi particolari relativi ad ambienti limitati in cui la porta di ingresso sia resa apribile nella parte superiore (ad es. vasistas) indipendentemente dal resto della porta. Caso per caso verrà valutata la necessità di integrazione con impianto di ricambio forzato dell'aria.

Nel caso sia previsto sistema di aerazione forzata i flussi di aerazione devono essere distribuiti in modo da evitare sacche di ristagno. L'aria di rinnovo deve essere prelevata ad una altezza non inferiore di 2 ml. dal piano stradale e comunque non in prossimità di emissioni e convenientemente riscaldata ed umidificata.

Di norma l'impianto di aerazione forzata non può essere utilizzato per la rimozione degli inquinanti dovuti alle lavorazioni; per tali inquinanti dovrà essere previsto uno specifico impianto di aspirazione localizzata, coordinato con l'impianto di aerazione dell'ambiente.

4. Locali di categoria 2 e 3

L'altezza netta dei locali di categoria 2, salvo norme specifiche, deve essere superiore o uguale a 2,70 ml.; per i locali sottotetto a copertura inclinata l'altezza media deve di essere di 2,70 ml. con minimo di gronda di 2.20 ml.

L'altezza netta per i locali di categoria 3 deve essere superiore o uguale a 2,40 ml.; in caso di locali sottotetto l'altezza media deve essere di 2,40 ml. e l'altezza minima non deve essere inferiore a 2,20 ml.

Gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi devono essere esclusivamente utilizzati per aree ripostiglio o di servizio con, se possibile, chiusura mediante opere murarie o arredi fissi.

Fatte salve motivate esigenze e/o specifiche prescrizioni delle strutture di prevenzione e fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche, la Superficie Utile minima deve essere nel caso di locali di categoria 2:

  • per locali commerciali e di servizio, archivi e magazzini oppure uffici 5 mq. per addetto, con un minimo di 9 mq., ove non altrimenti stabilito da specifica normativa
  • per ambulatori aziendali/camere di medicazione 9 mq.
  • per refettori e locali di riposo 1 mq. per utilizzatore per turno, con un minimo di 9 mq.;

nel caso di locali di categoria 3:

  • per spogliatoi 1,20 mq. per addetto per turno
  • per vani doccia superficie non inferiore a 1 mq.
  • per WC superficie non inferiore a 1,20 mq.; nel caso in cui il lavabo sia posto nell'antibagno la superficie del WC può essere ridotta fino a 1 mq., purché I'antibagno abbia una superficie non inferiore a 1,20 mq.; in entrambi i casi il lato minimo del vano non può essere inferiore a 0,90 ml.

Locali igienici, WC e docce non devono avere accesso da locali di categoria 1 e 2 se non attraverso disimpegno.

I locali di categoria 2 devono essere illuminati con luce naturale, nel rispetto dei requisiti definiti in riferimento ai locali di categoria 1. Nei casi di biblioteche, sale di lettura, sale riunioni, spazi espositivi e simili possono essere ammessi parametri diversi di illuminazione naturale; in tali casi l'idoneità del locale sarà limitata all'attività lavorativa dichiarata.

I locali di categoria 3 possono essere privi di illuminazione naturale.

Valgono in ogni caso i requisiti per le finestre definiti in riferimento ai locali di categoria 1.

Ogni spazio agibile e di servizio o accessorio deve essere munito di impianto di illuminazione artificiale tale da garantire un normale comfort visivo per le operazioni che vi si svolgono; devono pertanto essere assicurati idonei valori di illuminamento così come definiti dalle norme di illuminotecnica (norma UNI 10380). Per gli uffici deve essere assicurato idoneo valore di illuminamento sul posto di lavoro. La collocazione delle lampade deve essere tale da evitare abbagliamenti diretti e/o riflessi e la proiezione sulla postazione di lavorio di ombre che ostacolino il compito visivo. Qualora esigenze tecniche richiedano condizioni di illuminamento generale e localizzato particolari (ad esempio per i videoterminali) queste devono essere confortevoli per gli addetti (D.lgs. 81/2008 e s.m.i.).

Come previsto per i locali di categoria 1, oltre quanto previsto dalla vigente normativa nazionale, è opportuno che negli stabilimenti e negli ambienti di lavoro in genere siano predisposti mezzi di illuminazione tali da intervenire in assenza di tensione di rete e distribuiti in modo tale da garantire un sicuro movimento e l'eventuale esodo dall'ambiente di lavoro.

Per quanto riguarda l'aerazione naturale tra i locali di categoria 2:

  • uffici professionali, refettori e sale di lettura devono essere dotati di superficie apribile, con comandi ad altezza d'uomo, pari al 50% della superficie illuminante
  • ambulatori aziendali/camere di medicazione e sale riunioni in caso di particolari esigenze logistiche aziendali possono essere privi di aerazione naturale purché dotati di idoneo sistema di aerazione forzata;

tra i locali di categoria 3:

  • spogliatoi e servizi igienici se privi di aerazione naturale devono essere dotati di idoneo sistema di ricambio forzato dell'aria
  • disimpegni, depositi ed archivi senza permanenza di addetti, fatte salve normative specifiche, devono essere dotati di una corretta circolazione dell'aria.

Per quanto riguarda l'aerazione forzata per i locali di categoria 2 vale quanto riportato in riferimento ai locali di categoria 1; per i locali di categoria 3 nel caso di servizi igienici che non rispondano ai parametri sopra citati l'aspirazione forzata deve assicurare un ricambio minimo di 6 volumi/ora se in espulsione continua, ovvero assicurare almeno 3 ricambi in un tempo massimo di 5 minuti per ogni utilizzazione dell'ambiente se in aspirazione forzata intermittente a comando automatico temporizzato.

Nei locali destinati ad esposizione e vendita aperti al pubblico, limitatamente alle aree in cui vi sia la presenza di pubblico, può essere concessa deroga dai servizi competenti relativamente alle caratteristiche dl aerazione e di illuminazione naturali, purché vengano installati idonei sistemi di aerazione e illuminazione artificiali.

5. Tutti i nuovi locali destinati ad attività di vario genere con permanenza di persone (negozi, uffici, studi professionali, bar, altri esercizi pubblici) devono essere provvisti almeno di un gabinetto ed un lavabo a suo servizio esclusivo.

Per la ristrutturazione dei locali esistenti si richiede un adeguamento e quando questo risulti impossibile un miglioramento igienico; se negli esercizi pubblici si preparano alimenti è obbligatorio un servizio ad uso esclusivo degli addetti.

Ogni immobile destinato ad attività commerciale o direzionale deve avere un sufficiente numero di servizi igienici e spogliatoi a seconda del numero dei dipendenti e dell'attività svolta, in conformità al D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

È vietato l'accesso diretto ai locali igienici dai locali adibiti a cucina, nonché dai locali destinati alla produzione, deposito e vendita di sostanze alimentari o bevande.

Art. 60 Disposizioni specifiche per locali ad uso non residenziale con caratteristiche particolari

1. Cucine e mense

Qualsiasi luogo di preparazione di sostanze alimentari è soggetto ad autorizzazione sanitaria e deve rispondere ai requisiti previsti dalla normativa specifica.

2. Particolarità relative ai refettori ed agli ambulatori aziendali

Fatto salvo quanto previsto da normative specifiche, nei locali adibiti a refettorio ed ambulatorio aziendale deve essere disponibile acqua corrente potabile e le superfici ed i pavimenti devono essere impermeabili e facilmente lavabili fino ad un'altezza di 1,80 ml.

Nel caso sia previsto nel refettorio un punto per il riscaldamento delle vivande con impiego di gas combustibile dovranno essere rispettate le norme UNI CIG in materia.

Il refettorio deve essere ubicato in modo da evitare contaminazioni con gli inquinanti eventualmente presenti nell'ambiente di lavoro.

3. Parametri igienico-dimensionali

Per i locali interrati e seminterrati può essere concessa deroga al divieto di utilizzo per lo svolgimento di attività lavorativa se sussistono le seguenti condizioni, ciascuna di per se vincolante:

  • a.1) altezza interna utile, illuminazione ed aerazione naturali secondo i parametri dei locali fuori terra;
  • a.2) attività lavorativa non ricompresa fra quelle che comportano l'utilizzo di sostanze nocive;
  • a.3) il pavimento sia separato dal suolo o mediante un piano sottostante cantinato o mediante un vespaio ventilato di altezza non inferiore a 50 cm. o mediante idonei materiali che garantiscano adeguata protezione contro l'umidità del suolo;
  • a.4) le pareti contro terra siano rese libere dal terreno circostante tramite realizzazione di intercapedine ventilata ispezionabile la cui larghezza sia maggiore di 60 cm. e la cui profondità sia di almeno 15 cm. al di sotto dell'interrato stesso, ove possano sfociare le eventuali aperture aeranti del vespaio, o mediante idonei materiali che garantiscano adeguata protezione contro l'umidità del suolo;
  • a.5) la protezione dall'umidità e da eventuali perdite della fognatura dovrà risultare da una dettagliata relazione tecnica e dagli elaborati grafici.

Nei locali equiparabili a quelli fuori terra può essere svolta qualunque attività lavorativa se sussistono le seguenti condizioni, ciascuna di per se vincolante:

  • b.1) altezza, illuminazione ed aerazione naturali di tipo diretto secondo i parametri dei locali fuori terra;
  • b.2) il pavimento sia separato dal suolo o mediante un piano in sottostante cantinato o mediante un vespaio ventilato di altezza non inferiore a 50 cm. o mediante idonei materiali che garantiscano adeguata protezione contro l'umidità del suolo;
  • b.3) la porzione dei muri perimetrali contro terra sia resa libera dal terreno circostante tramite realizzazione di intercapedine ventilata ispezionabile la cui larghezza sia maggiore di 60 cm. e la cui profondità sia di almeno 15 cm. al di sotto dell'interrato stesso, ove possano sfociare le eventuali aperture aeranti del vespaio, o e mediante idonei materiali che garantiscano adeguata protezione contro l'umidità del suolo;
  • b.4) le quote di massima piena della fognatura di scarico e la falda freatica siano al di sotto del piano di posa dei pavimenti di isolamento contro l'umidità di cui al punto a.3).

4. Locali di ricovero

Nel caso di attività lavorative che comportano il rischio di esposizione al piombo o all'amianto devono essere predisposte aree speciali che consentano di sostarvi senza il rischio di contaminazione (D.lgs. 81/2008 e s.m.i.).

La previsione di analoghi locali di ricovero è opportuna negli ambienti di lavoro ove vengono manipolati altri prodotti nocivi, tossici, cancerogeni o mutageni (D.lgs. 81/2008 e s.m.i.).

5. I luoghi che vengano costruiti o trasformati per essere adibiti a funzioni per le quali vigono normative specifiche (scuole, alberghi, ospedali, impianti sportivi, ecc.) devono essere progettati e realizzati in conformità a dette specifiche normative. In tali casi le prescrizioni del presente Regolamento si applicano limitatamente alle prescrizioni che non risultino in contrasto con quelle della specifica normativa di riferimento.

Art. 61 Disposizioni specifiche per strutture sanitarie non soggette ad autorizzazione ai sensi degli artt. 193 e 194 del T.U. LL.SS.

1. Gli studi medici e le strutture sanitarie non soggette ad autorizzazione ai sensi degli artt. 193 e 194 del T.U. LL.SS. dovranno essere dotati dei seguenti locali:

  • sala di attesa, di superficie non inferiore a 9 mq. ed altezza minima 2,70 ml.; il locale dovrà essere dotato di finestra apribile e qualora la porta di accesso alla sala d'aspetto sia rappresentata da porta a vetri comunicante con l'esterno e non vi siano finestre apribili, una porzione della stessa dovrà essere apribile indipendentemente dall'apertura della porta; le pareti dovranno essere lavabili per una altezza di 1,80 ml.;
  • sala visite, di superficie non inferiore a 9 mq. ed altezza minima 2,70 ml.; il locale dovrà essere dotato di finestra apribile di superficie corrispondente ad almeno 1/8 rispetto alla superficie del pavimento; le pareti dovranno essere lavabili per una altezza di 1,80 ml. e tinteggiate con colori chiari; dovrà essere dotata di lavabo a comando non manuale eccetto il caso in cui comunichi con il servizio igienico ad uso esclusivo;
  • servizio igienico, dotato di WC per i pazienti; qualora il locale sia privo di finestra dovrà essere dotato di idoneo sistema di estrazione dell'aria; nel caso che comunichi direttamente con la sala di attesa dovrà essere dotato di antibagno.

2. I pavimenti di questi ambienti dovranno essere costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile.

3. I locali dovranno essere provvisti di acqua potabile.

4. Lo smaltimento dei liquami dovrà avvenire in base alla normativa vigente.

5. Gli ambulatori medici soggetti ad autorizzazione ai sensi degli artt. 193 e 194 del T.U. LL.SS. dovranno adeguarsi ai requisiti previsti dalla normativa regionale.

Art. 62 Disposizioni specifiche per strutture ricettive

1. Per gli edifici che hanno particolare valore storico-artistico o che sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs. 42/2004 o che comunque, a giudizio della Commissione Comunale per il Paesaggio debbano mantenere inalterati i propri caratteri tipologici-architettonici, nel caso di lavori di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, quando gli interventi proposti non determinino condizioni peggiorative rispetto a quelle originarie, sono ammesse le seguenti deroghe ai requisiti minimi igienico-sanitari previsti:

  • a) altezza media dei locali: 2,50 ml.;
  • b) altezza minima dei locali: 2,20 ml.;
  • c) aeroilluminazione naturale: rapporto superficie finestrata e superficie pavimentata non inferiore a 1/14
  • d) superficie minima dei locali, a condizione che almeno uno dei due requisiti rimanenti, altezza e superficie aeroilluminante sia rispettato:
    • camere 8 mq. per n° 1 posti letto, 10 mq. per n° 2 posti letto, 6 mq. per ogni posto letto aggiuntivo
    • soggiorno 10 mq.: può essere consentita la sistemazione temporanea di non più di n° 2 posti letto supplementari, purché la cucina sia un locale separato;
      • e) locali seminterrati: devono avere gli stessi requisiti dei locali fuori terra; dovrà essere dimostrata una sufficiente protezione dall'umidità mediante scannafosso intorno alle pareti e pavimento isolato con intercapedine ventilata o vespaio.

      2. Tali disposizioni si applicano a tutte le strutture ricettive di cui alle seguenti normative: L.R. 30/2003 "Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana", L.R. 42/2000 "Testo unico delle Leggi Regionali in materia di turismo" e L.R. 102/1994 "Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle strutture ricettive".

Art. 63 Scale

1. Le scale devono essere sempre dotate di almeno un corrimano ad una altezza non inferiore a 1,00 ml.

Il parapetto che costituisce la difesa verso il vuoto deve avere un'altezza minima di 1,00 ml.

2. La larghezza della rampa e dei pianerottoli non deve essere inferiore a 1,20 ml. per edifici plurifamiliari, non inferiore a 0,90 ml. negli altri casi di uso privato principale; la larghezza dei pianerottoli non deve essere inferiore a quella della rampa.

Sono ammissibili le scale a chiocciola come collegamento tra vani abitativi con altri vani accessori; esse devono avere un'apertura (diametro) minima totale non inferiore a 1,20 ml.

3. I gradini delle scale devono avere le seguenti misure:

  • alzata minima 16 cm., massima di 18 cm.; solo per casi particolari o comunque solo per progetti di ristrutturazione edilizia è consentita un'altezza diversa;
  • pedata di larghezza tale che la somma di essa con due alzate sia compresa tra 62 e 65 cm.;

pedata ed alzata devono essere costanti per l'intero sviluppo della scala; gradini diversi possono essere ammessi solo con funzione di invito a inizio rampa o con funzione di aggiustamento a fine rampa.

4. Per il collegamento di più alloggi le scale devono essere interrotte almeno ogni dieci alzate con idonei pianerottoli che per le nuove costruzioni non devono essere inferiori a 1,20 x 1,20 ml.

5. Le prescrizioni sopra riportate non si applicano alle scale per l'accesso a vani tecnici o in aggiunta a quelle principali od a scale di suo secondario per accedere a soffitte, tetti, scantinati o simili.

6. Nella costruzione delle scale, quando richiesto, dovranno essere rispettati i requisiti di cui alle norme sul superamento delle barriere architettoniche ed antincendio.

Art. 64 Chiostrine, cavedi, pozzi di luce

1. La costruzione di chiostrine e cavedi interni ai fabbricati è consentita allo scopo di dare aria e luce esclusivamente a scale oppure a locali di servizio.

La superficie minima non dovrà essere inferiore a 9 mq. con lato minimo di 3 ml.; in ogni caso la superficie della chiostrina non potrà essere inferiore ad 1/20 della somma delle superfici delle pareti che lo recingono.

Non ne è consentita la copertura.

I pozzi di luce e le chiostrine devono essere facilmente accessibili per la pulizia, pavimentati e dotati di tubazioni per lo scarico di acque meteoriche; essi devono essere aerati dal basso per mezzo di corridoi o passaggi.

Capo III Requisiti di impianti e reti

Art. 65 Allacciamento rete gas

1. Per l'allacciamento alla rete di distribuzione del gas l'utente dovrà eseguire l'impianto interno secondo le norme UNI-7129 per gli impianti per uso domestico di potenza non superiore a 35 Kw e le norme di cui al D.M. 12/4/1996 per gli impianti di potenza superiore a 35 Kw.

Art. 66 Rifornimento idrico

1. Ogni fabbricato, di nuova costruzione o esistente, deve essere provvisto di acqua potabile distribuita in modo proporzionale al numero dei locali abitabili, così da garantire un regolare rifornimento per ogni unità immobiliare.

2. L'acqua per uso civile può essere prelevata, oltre che dall'acquedotto comunale, da fonti di approvvigionamento idrico autonomo (pozzo o sorgente); in questo caso dovrà essere dimostrata l'idoneità ad uso potabile prima della autocertificazione della abitabilità.

3. Gli impianti per la distribuzione dell'acqua potabile all'interno degli edifici devono essere costruiti a regola d'arte e conformi alle norme igienico sanitarie vigenti.

Il raccordo tra la fonte di approvvigionamento e l'impianto idrosanitario dovrà essere realizzato in modo da evitare potenziali contaminazioni dell'acqua da parte di agenti esterni e tale da consentire l'ispezionabilità di giunti, apparecchi e dispositivi.

Tra i dispositivi deve essere compresa una apparecchiatura che eviti la possibilità del riflusso delle acque di approvvigionamento (valvola unidirezionale di non ritorno, ecc.) ed inoltre occorre assumere le cautele necessarie a evitare contaminazioni delle acque potabili da parte delle acque reflue.

4. Qualora gli edifici abbiano locali abitabili con il pavimento a quota tale che non possa essere garantita una regolare erogazione, devono essere dotati di apparecchiature per il sollevamento dell'acqua; in questo caso le vasche di accumulo devono essere realizzate in modo tale da impedire eventuali contaminazioni accidentali dell'acqua e realizzate con materiali idonei per gli alimenti.

Art. 67 Perforazione o sistemazione di pozzi

1. Nel caso in cui l'acqua attinta dal pozzo sia destinata ad uso potabile, l'opera di captazione e le caratteristiche chimico-batteriologiche dell'acqua dovranno essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente.

2. Se la profondità del pozzo è maggiore di 30 ml. dovrà essere cura del richiedente inviare comunicazione e documentazione tecnica anche al Servizio Geologico di Stato ai sensi dell'art. 1 della L. 464/1984.

3. Alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività per la perforazione o sistemazione di pozzi dovranno essere allegati, oltre al parere dell'ARPAT nel caso di motivate esigenze dell'Ente:

  • a) cartografia in scala 1:25.000 o 1:10.000;
  • b) planimetria catastale in scala 1:2.000 ed estratto del Regolamento Urbanistico con riportata la particella interessata;
  • c) relazione geologica con elaborati in scala 1:5.000 o 1:2.000 per un contorno significativo;
  • d) progetto dell'opera di captazione in cui sono specificati i metri cubi giornalieri di acqua emunti, la destinazione ad uso irriguo o potabile dell'acqua emunta;
  • e) carta dei vincoli.

Art. 68 Fognatura pubblica e adduzione da acquedotto pubblico

1. Per il recapito di scarico di acque reflue in pubblica fognatura, nonché per l'adduzione di acqua da pubblico acquedotto si fa riferimento esclusivamente allo specifico Regolamento del Servizio Idrico Integrato, emanato dalla Società Publiacqua S.p.A. in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato.

Art. 69 Acque pluviali ed acque reflue, corpi ricettori finali

1. Le acque provenienti dagli edifici in funzione della loro natura si distinguono in:

  • acque pluviali, cioè quelle di natura meteorica, di infiltrazione o di falda, provenienti da coperture, terrazze, cortili, chiostrine, scannafossi, drenaggi, superfici scoperte e simili;
  • acque reflue, cioè quelle provenienti dagli impianti sanitari dell'edificio ed in genere tutte le acque di risulta da una qualsiasi forma di utilizzazione civile che comporti compromissione della loro naturale purezza.

Secondo la loro provenienza, le acque reflue si distinguono a loro volta in:

  • acque reflue domestiche, cioè quelle provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
  • acque reflue industriali, cioè quelle provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, comprese anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento;
  • acque reflue urbane, cioè il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato.

2. I corpi ricettori finali nei quali possono essere condotte le acque reflue si distinguono in:

  • pubblica fognatura;
  • corpo d'acqua superficiale;
  • suolo;
  • sottosuolo.

Le pubbliche fognature, in funzione del tipo di acque che vi possono essere condotte e del loro recapito, si distinguono in:

  • fognature per acque reflue domestiche, urbane e industriali, cioè quelle che adducono ad un depuratore comunale ad ossidazione totale e che sono riservate all'immissione di acque reflue;
  • fognature per acque pluviali, cioè quelle che di norma affiancano le fognature per acque reflue domestiche, urbane e industriali e che sono riservate all'immissione di acque pluviali;
  • fognature miste, cioè quelle prive di depuratore ad ossidazione totale ed in cui è ammessa l'immissione di tutte le acque reflue.

3. È vietato immettere acque pluviali nella pubblica fognatura per acque reflue domestiche, urbane e industriali.

4. È vietato immettere acque reflue domestiche, urbane e industriali nella pubblica fognatura per acque pluviali.

5. Per le nuove abitazioni dovrà essere prevista la separazione delle acque reflue dalle acque pluviali anche in assenza di depuratore.

Art. 70 Raccolta e smaltimento delle acque pluviali

1. Ciascun edificio deve essere dotato di un impianto atto a garantire la raccolta delle acque pluviali ed il loro convogliamento fino ad uno dei recapiti finali ammessi.

2. Le condutture costituenti l'impianto devono essere di materiale resistente ed impermeabile, avere giunture a perfetta tenuta ed essere di numero ed ampiezza sufficiente per ricevere e convogliare le acque piovane fino al recapito finale.

Le coperture devono essere munite di canali di gronda lungo tutti i cornicioni, tanto verso le aree di uso pubblico quanto verso i cortili ed altri spazi scoperti.

Le condutture verticali di scarico (pluviali) devono essere collocate di preferenza esteriormente all'edificio.

Nel caso di facciate direttamente fronteggianti spazi pubblici il tratto terminale (da terra fino ad un altezza pari al primo interpiano) delle condutture deve essere incassato nella muratura.

All'estremità inferiore di ogni calata devono essere installati pozzetti d'ispezione ad interruzione idraulica. Pozzetti d'ispezione devono inoltre essere installati lungo le condutture interrate nei punti in cui si verifichi un repentino cambiamento di direzione o la confluenza di più condutture.

Tutte le tubazioni costituenti l'impianto devono condurre ad un pozzetto finale d'ispezione, posto ai limiti interni della proprietà, da cui si diparta la tubazione che conduce al recapito finale.

3. L'impianto di raccolta e smaltimento delle acque pluviali deve essere del tutto indipendente da quelli delle acque di altra natura.

E' tassativamente vietato immettere nelle tubazioni o nei pozzetti delle acque piovane acque reflue di qualsiasi altra provenienza.

4. Le acque pluviali possono essere smaltite mediante:

  • convogliamento in pubblica fognatura per acque pluviali;
  • convogliamento in acque superficiali;
  • dispersione nel suolo;
  • accumulo in cisterna per uso irriguo, antincendio e simili, fermo restando che le eventuali tubazioni di troppo pieno devono comunque condurre ad una delle altre destinazioni ammesse.

5. Quando possibile ed opportuno deve essere privilegiato il reimpiego delle acque pluviali per usi non pregiati e comunque compatibili con la loro qualità (irrigazione aree verdi, cisterne di accumulo, ecc.) oppure la dispersione delle medesime, mediante processi lenti, negli spazi verdi.

6. Nelle aree di parcheggio pubblico dovranno essere realizzate vasche di prima pioggia.

Art. 71 Raccolta e smaltimento delle acque reflue

1. Ciascun edificio deve essere dotato di un impianto atto a garantire la raccolta delle acque reflue ed il loro convogliamento fino ad uno dei recapiti finali ammessi.

2. Le condutture delle acque reflue devono essere di materia le resistente ed impermeabile, avere giunture a perfetta tenuta ed essere di numero ed sezione sufficienti per ricevere e convogliare le acque medesime.

Per dette condutture valgono le seguenti prescrizioni generali:

  • le tubazioni verticali devono essere poste in opera incassate nelle murature o in apposite cassette che le isolino dagli ambienti interni; la collocazione esterna alle murature (tubazioni a vista) è ammessa solo in cavedi od in altri spazi riservati al passaggio degli impianti tecnologici;
  • le tubazioni verticali devono essere prolungate in alto sopra la copertura dell'edificio, in modo tale da garantire la ventilazione delle medesime, ed avere l'estremità superiore provvista di mitra o cappello di ventilazione e di reticella contro gli insetti;
  • negli edifici di nuova costruzione deve essere inoltre realizzato un sistema di ventilazione secondaria, anche mediante un'unica calata di diametro adeguato, che sfiati le colonne delle acque nere e saponose, sia ai piedi delle stesse che in prossimità di ogni attacco;
  • le tubazioni orizzontali interrate devono essere provviste di pozzetti di ispezione senza interruzione del transito nei punti in cui si verifica un cambiamento di direzione, una variazione di livello o la confluenza di più condutture.

3. Tutti gli scarichi devono essere autorizzati ai sensi del D.lgs.152/2006 e della L.R. 20/2006 e s.m.i., ad eccezione degli scarichi in pubblica fognatura delle acque reflue domestiche purché rispettino il Regolamento del Servizio Idrico Integrato, emanato dalla Società Publiacqua S.p.A. in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato.

Art. 72 Dimensionamento dei dispositivi di depurazione

1. I dispositivi di depurazione delle acque reflue sono dimensionati in funzione del numero di abitanti equivalenti.

Il numero di abitanti equivalenti, fermo restando le definizioni di cui al D.lgs. 152/2006 ed alla L.R. 20/2006 e s.m.i. e relativo Regolamento di Attuazione, si determina come segue:

  • un abitante equivalente ogni 35 mq. di Superficie Utile Lorda (o frazione) negli edifici di civile abitazione;
  • un abitante equivalente ogni due posti letto in strutture alberghiere, case di riposo e simili;
  • un abitante equivalente ogni cinque posti mensa in ristoranti e trattorie;
  • un abitante equivalente ogni due posti letto in attrezzature ospedaliere;
  • un abitante equivalente ogni cinque addetti in edifici destinati ad uffici, esercizi commerciali, industrie o laboratori che non producano acque reflue di lavorazione;
  • un abitante equivalente ogni cinque posti alunno in edifici scolastici o istituti di educazione diurna;
  • quattro abitanti equivalenti ogni WC installato per musei, teatri, impianti sportivi ed in genere per tutti gli edifici adibiti ad uso diverso da quelli in precedenza indicati.

Art. 73 Fosse biologiche

1. Le fosse biologiche o vasche settiche di tipo tradizionale sono caratterizzate dal fatto di avere compartimenti comuni per il liquame ed il fango.

Esse devono essere adottate per il trattamento delle acque nere. Alle fosse biologiche non possono essere mai condotte acque saponose o acque pluviali.

2. Le fosse biologiche dovranno, di norma, essere collocate nel resede dell'edificio ad una distanza non inferiore a 1 ml. dalle fondazioni del medesimo.

Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente, laddove non sia possibile il rispetto delle distanze sopradette, è ammessa la collocazione ad una distanza inferiore purché si dimostri che sono stati adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare che la rottura accidentale della fossa possa provocare infiltrazioni al di sotto delle fondazioni dell'edificio o nei locali ai piani interrati.

In tutti i casi di collocazione interna all'edificio la fossa biologica dovrà rispettare le seguenti ulteriori condizioni:

  • essere separata dal solaio di calpestio del vano soprastante da una camera d'aria di altezza non inferiore a 40 cm., adeguatamente aerata con condotti di ventilazione sfocianti direttamente all'esterno;
  • presentare gli accorgimenti già prescritti per le fosse a ridosso degli edifici;
  • essere dotata di idoneo passaggio o condotto che ne consenta la vuotatura meccanica senza interessare locali abitabili o nei quali è comunque ammessa la presenza continuativa di persone.

Le fosse biologiche, ovunque posizionate, devono essere accessibili ed ispezionabili.

3. È consentita, nelle aree già edificate, l'installazione di fosse biologiche nel suolo pubblico alle seguenti condizioni:

  • comprovata e dimostrata impossibilità di installazione del manufatto nel resede privato;
  • dimensioni massime della fossa da installare di 3 x 1 ml.;
  • l'intervento non deve comportare danni a strutture o servizi esistenti.

L'Ufficio Lavori Pubblici ha comunque facoltà di decidere il posizionamento del manufatto e l'eventuale necessità di eseguire un rivestimento o una pavimentazione della superficie occupata dalla fossa biologica.

Qualsiasi danno causato per l'installazione della fossa biologica dovrà essere ripristinato a completo carico di chi lo ha causato.

Per l'occupazione del suolo pubblico in maniera permanente l'intervento dovrà corrispondere una tantum al Comune una somma commisurata alla superficie occupata che sarà stabilita dall'Ufficio Lavori Pubblici.

4. Le fosse biologiche devono essere dimensionate in funzione del numero di abitanti equivalenti corrispondente all'edificio (o porzione di edificio) che vi recapita.

5. Ciascuna fossa biologica deve essere costituita da due camere distinte e presentare una capacità utile complessiva (volume interno delle camere) pari ad almeno 225 litri per ogni abitante equivalente, con un minimo assoluto di 3.000 litri (3 mc.) complessivi.

Le due camere devono avere, di norma, pianta quadrata ed uguale capacità. Sono comunque ammesse:

  • camere a pianta rettangolare con lunghezza non superiore a due volte la larghezza;
  • camere di capacità diversa tra loro quando siano assicurate una capacità non inferiore al 50% del totale per la prima camera ed al 40% del totale per la seconda, ferma restando in ogni caso la capacità complessiva minima sopra citata.

Le fosse biologiche bicamerali, qualsiasi sia il materiale di cui sono costituite, devono rispondere alle seguenti prescrizioni tecniche generali:

  • la profondità del liquido, in ciascuna camera, deve risultare compresa tra 1,50 e 1,70 ml.;
  • in ciascuna camera deve essere assicurato uno spazio libero di almeno 20 cm. tra il livello del liquido ed il cielo della fossa;
  • le tubazioni per l'afflusso e l'efflusso dei liquami devono avere diametro non inferiore a 10 cm. e devono immergersi almeno 30 cm. sotto il livello del liquido;
  • il dispositivo di comunicazione tra una camera e l'altra (sella) deve essere realizzato con tubazioni di diametro non inferiore a 10 cm., poste ad H o ad U rovesciato, prolungate in alto sino al cielo della fossa (in diretto contatto con le relative lapidi) ed in basso sino ad immergersi almeno 30 cm. sotto il livello del liquido.

Le fosse biologiche devono essere dotate di chiusini a doppia lapide, di materiale e fattura tali da garantire la chiusura ermetica.

Analoghi chiusini devono essere previsti in corrispondenza dei punti di ispezione posizionati sul dispositivo di comunicazione tra una camera e l'altra (sella).

Ogni fossa biologica dovrà essere dotata di propria tubazione di ventilazione posizionata in prossimità del cielo della fossa, di diametro non inferiore a 10 cm. e sfociante sopra la copertura dell'edificio o comunque in posizione tale da non disperdere cattivi odori in prossimità di locali abitabili.

Nella parete che divide le due camere dovranno essere realizzati, al di sopra del livello del liquido, idonei fori di ventilazione in modo da mantenere uniforme la pressione ed assicurare la ventilazione di entrambe le camere; in mancanza di tale requisito dovranno essere previste tubazioni di ventilazione per entrambe le camere.

6. Le fosse biologiche possono essere costruite in opera o mediante l'impiego di elementi prefabbricati.

Le fosse biologiche costruite in calcestruzzo armato dovranno avere pareti e soletta di fondo di spessore non inferiore a 15 cm., mentre la soletta di copertura dovrà essere dimensionata in funzione dei massimi carichi che possono gravare sulla medesima in ragione della sua ubicazione, con un minimo assoluto di 8 cm.

Le fosse biologiche costruite con muratura di mattoni dovranno avere il fondo costituito da una soletta in calcestruzzo armato dello spessore non inferiore a 25 cm., con sovrapposto uno strato di malta di cemento dello spessore di 5 cm. Le pareti saranno costituite da pareti in mattoni pieni murati con malta cementizia dello spessore non inferiore di 25 cm., protette sul lato esterno da un rinfianco di calcestruzzo dello spessore di almeno 15 cm., cosicché lo spessore complessivo risulti non inferiore a 45 cm. Tutte le facce interne della fossa dovranno essere intonacate e lisciate con malta di cemento ed avere tutti gli angoli arrotondati e il fondo concavo per la facile estrazione delle materie. Le pareti che rimanessero fuori terra dovranno avere anch'esse spessore non inferiore a 45 cm. ed essere intonacate anche sulle faccia esterna.

Gli elementi prefabbricati utilizzabili per la costruzione delle fosse biologiche possono essere sia di tipo monoblocco che di tipo ad elementi separati da comporre in opera (cosiddette ad anelli). Gli elementi monoblocco possono essere realizzati sia in calcestruzzo che in altri materiali con idonee caratteristiche di impermeabilità (vetroresina e simili). Le fosse costituite da elementi prefabbricati composti in opera (anelli) dovranno essere accuratamente stuccate in tutti i punti di giunzione al fine di garantirne la migliore tenuta idraulica. Per tutte le fosse di tipo prefabbricato valgono le seguenti prescrizioni:

  • dovranno essere protette da un idoneo rinfianco di calcestruzzo di spessore tale che lo spessore complessivo (parete della fossa più rinfianco) non sia mai inferiore a 15 cm.;
  • il fondo dello scavo dovrà essere privo di asperità e ben livellato con un getto di calcestruzzo in modo tale da garantire la stabilità del manufatto;
  • la soletta di copertura dovrà essere dimensionata in funzione dei massimi carichi che possono gravare sulla medesima in ragione della sua ubicazione.

Art. 74 Fosse settiche tipo Imhoff

1. Le fosse settiche tipo Imhoff sono caratterizzate dal fatto di avere compartimenti distinti per il liquame e il fango.

Esse devono essere adottate per il trattamento congiunto delle acque saponose e delle acque nere.

Alle fosse settiche tipo Imhoff non possono essere mai condotte acque pluviali.

2. Le fosse settiche tipo Imhoff devono essere dimensionate in funzione del numero di abitanti equivalenti corrispondente all'edificio (o porzione di edificio) che vi recapita.

3. Il comparto di sedimentazione dovrà avere capacità pari a 40-50 litri per abitante equivalente, con un minimo assoluto di 250 litri.

Il compartimento del fango dovrà avere capacità pari a 150-160 litri per abitante equivalente, con un minimo assoluto di 900 litri. È ammesso ridurre la capacità del compartimento del fango fino a 100-120 litri per abitante equivalente a condizione che l'estrazione del fango sia eseguita due volte l'anno.

4. Le fosse settiche tipo Imhoff, qualsiasi sia il materiale di cui sono costituite, devono rispondere alle seguenti prescrizioni tecniche generali:

  • deve essere assicurato uno spazio libero di almeno 20 cm. tra il livello del liquido ed il cielo della fossa;
  • le tubazioni per l'afflusso e l'efflusso dei liquami devono avere diametro non inferiore a 10 cm. e devono costituire idonea interruzione idraulica sia in ingresso che in uscita, immergendosi almeno 30 cm. sotto il livello del liquido.

5. Per quanto attiene il posizionamento, la ventilazione e le caratteristiche costruttive, le fosse settiche tipo Imhoff devono rispondere alle stesse prescrizioni già dettate per le fosse biologiche.

6. È consentita, nelle aree già edificate, l'installazione di fosse settiche tipo Imhoff sul suolo pubblico alle condizioni già dettate per le fosse biologiche.

Art. 75 Depuratori

1. L'utilizzo dei depuratori ad ossidazione totale, nelle varie forme e tipologie in cui essi si trovano in commercio, è richiesto ogni volta che, per il tipo di ricettore finale cui si intende convogliare le acque trattate, si debba conseguire un livello di depurazione molto spinto, con degradazione pressoché totale delle sostanze organiche biodegradabili e nitrificazione delle parti azotate.

2. I depuratori ad ossidazione totale sono solitamente costituiti da elementi monoblocco prefabbricati, in genere suddivisi in più vasche o scomparti, ed utilizzano un sistema di depurazione a fanghi attivi ad ossidazione totale, basato sull'azione dei batteri presenti nel liquame che, riuniti in colonie, costituiscono un fango attivo. Nell'impianto viene insufflata meccanicamente l'aria necessaria alla sopravvivenza ed alla riproduzione dei batteri, i quali utilizzano per la loro nutrizione le sostanze organiche inquinanti contenute nel liquame, abbattendole.

3. Il livello di depurazione conseguito da ciascun impianto dovrà risultare da apposita documentazione tecnica o certificazione rilasciata dalla ditta produttrice e l'impianto medesimo potrà essere utilizzato solo per il trattamento di acque reflue destinate a corpi ricettori congruenti con il livello di depurazione garantito.

4. Sia la posa che la manutenzione dell'impianto dovranno avvenire in completa conformità alle specifiche tecniche fornite dal costruttore.

5. Potranno essere ammessi impianti di trattamento e depurazione delle acque reflue diversi da quelli sopra descritti solo quando venga dimostrato che essi conseguono livelli di depurazione non inferiori a quelli prescritti dalle norme vigenti in materia, in funzione del tipo di ricettore finale cui sono destinate le acque trattate.

Art. 76 Recapito dei liquami nel suolo mediante sub-irrigazione

1. L'utilizzo del suolo come recapito finale, mediante sub-irrigazione, dei liquami provenienti dal trattamento delle acque reflue è ammesso nelle zone sprovviste di pubblica fognatura, secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

2. Il liquame chiarificato in uscita dalla fossa settica tipo Imhoff (o da altro idoneo dispositivo di trattamento) deve essere condotto, mediante tubazione a tenuta, in un pozzetto e da qui immesso nella condotta o rete disperdente.

La condotta disperdente può essere costituita da tubazioni microfessurate continue o da elementi tubolari con estremità tagliate dritte e distanziati di 1-2 cm. l'uno dall'altro. In ogni caso la condotta disperdente deve essere protetta superiormente da tegole (o comunque da elementi semicurvi atti a svolgere analoga funzione protettiva) ed avere pendenza compresa tra 0,2% e 0,6%.

La condotta deve essere posata in una trincea profonda almeno 70 cm., la cui metà inferiore deve essere riempita con pietrisco di varia pezzatura (3-6 o superiore) che avvolga completamente la condotta. La parte superiore della trincea deve essere riempita con il terreno proveniente dallo scavo, previa interposizione di uno strato di tessuto-non tessuto o di altro materiale atto ad impedire che il terreno di rinterro penetri nei vuoti del sottostante riempimento in pietrisco.

La trincea delle seguire approssimativamente l'andamento delle curve di livello, in modo tale che la condotta disperdente mantenga la pendenza contenuta nei limiti prescritti.

Di norma la trincea deve essere posizionata lontano da fabbricati, aie, aree pavimentate o altre sistemazioni che ostacolano il passaggio dell'aria nel terreno.

3. La distanza fra il fondo della trincea ed il massimo livello della falda non dovrà essere inferiore ad 1 ml. Nel tratto a valle della condotta l'acqua di falda non potrà essere utilizzata per uso potabile o domestico o per irrigazione di prodotti mangiati crudi, a meno di accertamenti chimici e microbiologici caso per caso da parte dell'autorità sanitaria.

Fra la condotta disperdente e un qualunque serbatoio, pozzo od altra opera destinata al servizio di acqua potabile deve essere mantenuta una distanza minima di 30 ml.

4. L'andamento della trincea e della condotta disperdente può essere lineare e continuo su una sola fila oppure costituito da una condotta centrale con ramificazioni a pettine, a doppio pettine o ad altro analogo.

Lo sviluppo lineare complessivo della condotta disperdente deve essere determinato in funzione della natura del terreno e del numero di abitanti equivalenti secondo i seguenti parametri:

tipo di terreno sviluppo lineare per abitante equivalente
sabbia sottile, materiale leggero di riporto 2 ml./abitante
sabbia grossa e pietrisco 3 ml./abitante
sabbia sottile con argilla 5 ml./abitante
argilla con poca di sabbia 10 ml./abitante
argilla compatta non adatta.

Potranno essere ammessi valori diversi da quelli sopraindicati nei casi in cui le caratteristiche del terreno siano preventivamente accertate mediante apposite prove di percolazione.

5. La distanza tra due diverse condotte disperdenti non deve essere mai inferiore a 25 ml.

6. Per l'esercizio si controllerà periodicamente che non vi sia intasamento del pietrisco o del terreno sottostante, che non si manifestino impaludamenti superficiali, che non aumenti il numero delle persone servite ed il volume di liquame giornaliero disperso e che il livello della falda rimanga in valori compatibili.

Art. 77 Percolazione nel terreno mediante sub-irrigazione con drenaggio

1. Il sistema di percolazione nel terreno mediante sub-irrigazione con drenaggio deve essere adottato in tutti i casi in cui sia ammessa la sub-irrigazione normale ma ci si trovi in presenza di terreni impermeabili.

2. Il liquame chiarificato in uscita dalla fossa settica tipo Imhoff (o da altro idoneo dispositivo di trattamento) deve essere condotto, mediante tubazione a tenuta, in un pozzetto da cui deve essere poi immesso nella condotta o rete disperdente.

Il sistema consiste in una trincea, profonda da 1 a 1,50 ml., con il fondo costituito da uno strato di argilla, sul quale si posa la condotta drenante sovrastata in senso verticale da strati di pietrisco grosso, minuto e grosso. Nello spessore dell'ultimo strato si colloca la condotta disperdente.

Tubi di aerazione di adeguato diametro devono essere collocati verticalmente, dal piano di campagna fino allo strato di pietrisco grosso inferiore, disposti alternativamente a destra e a sinistra delle condotte e distanziate da 2 a 4 ml. l'uno dall'altro.

La condotta drenante sbocca in un idoneo ricettore (rivolo, alveo, impluvio, ecc.), mentre la condotta disperdente termina chiusa 5 ml. prima dello sbocco della condotta drenante.

3. Lo sviluppo lineare delle condotte si dimensiona assumendo come parametro minimo 2 ml. per abitante equivalente.

4. Per quanto attiene le caratteristiche costruttive e di posa delle condotte, il loro posizionamento, le distanze di rispetto e quanto altro non espressamente trattato si applicano le prescrizioni già descritte per le normali condotte di sub-irrigazione.

5. Per l'esercizio si controllerà periodicamente il regolare funzionamento del sistema, dal sifone del pozzetto di alimentazione allo sbocco del liquame ed ai tubi di aerazione e si verificherà nel tempo che non si abbia aumento del numero degli abitanti equivalenti e che il livello della falda rimanga in valori compatibili.

Art. 78 Fitodepurazione

1. L'utilizzo di impianti a fitodepurazione come recapito finale dei liquami provenienti dal trattamento delle acque reflue è ammesso nelle zone sprovviste di pubblica fognatura.

2. L'impianto a fitodepurazione (impianto fitodepurativo assorbente) sfrutta il potere depurativo di determinati tipi di vegetazione ed è costituito sostanzialmente da uno o più letti assorbenti, sul fondo dei quali corre una tubazione disperdente che rilascia il liquame in prossimità dell'apparato radicale delle piante.

I letti assorbenti sono costituiti da vassoi di estensione complessiva commisurata alla potenzialità dell'impianto e realizzati in materiale atto a garantirne la tenuta (calcestruzzo, resina poliestere od altro idoneo materiale). Sul fondo dei letti viene steso uno strato di ghiaietto (pezzatura 8-15 mm.) dello spessore di almeno 30 cm.

Al di sopra del ghiaietto viene riportato uno strato di terreno vegetale di spessore non inferiore a 40 cm. Il terreno vegetale viene quindi adeguatamente piantumato con arbusti sempreverdi od altra vegetazione idrofila.

Il liquame chiarificato in uscita dal dispositivo di trattamento (tipicamente, ma non necessariamente, una fossa settica tipo Imhoff) deve essere condotto, mediante tubazione a tenuta, in un pozzetto da cui deve essere poi immesso nella condotta disperdente.

Detta condotta corre sul fondo del letto assorbente, immersa dalla strato di ghiaietto, ed è costituita da tubazioni microfessurate continue, posate con pendenza non superiore allo 0,4%.

Il livello del liquame nell'impianto sarà determinato dal livello del pozzetto di distribuzione e dovrà corrispondere alla strato di ghiaietto posato sul fondo del letto assorbente. Da qui i liquidi saranno assorbiti, per capillarità, dall'apparato radicale delle piante collocate nel soprastante strato di terreno vegetale.

In uscita dall'impianto, sul lato opposto a quello di ingresso del liquame, deve essere posto un secondo pozzetto di ispezione e da questo deve dipartirsi una tubazione di troppo pieno di sicurezza che consente il celere deflusso di improvvisi ed eccessivi apporti meteorici, mantenendo il liquido nell'impianto ai livelli di progetto.

La tubazione di troppo pieno smaltirà l'eccesso di acqua nel suolo mediante un breve tratto di tubazione disperdente per subirrigazione.

Le dimensioni dei letti assorbenti e della superficie piantumata dovranno essere tali da garantire sufficienti livelli di depurazione ed evitare la formazione di reflui effluenti. A tal fine l'impianto dovrà presentare un'estensione (superficie della faccia superiore dello strato di ghiaietto) di almeno 1,5 mq. per ogni abitante equivalente, con un minimo assoluto di 6 mq.

3. La vegetazione da piantumare dovrà essere costituita da arbusti o fiori con spiccate caratteristiche idrofile, quali ad esempio:

  • arbusti
    • Aucuba Japonica
    • Bambù
    • Calycantus Florindus
    • Cornus Alba
    • Cornus Florida
    • Cornus Stolonifera
    • Cotoneaster Salicifolia
    • Kalmia Latifolia
    • Laurus Cesarus
    • Sambucus Nigra
    • Thuya Canadensis;
  • fiori:
    • Auruncus Sylvester
    • Astilbe
    • Elymus Arenarius
    • Felci
    • Iris Pseudoacorus
    • Iris Kaempferi
    • Lythrum Officinalis
    • Nepeta Musini
    • Petasites Officinalis.

4. Per l'esercizio si controllerà periodicamente che non vi sia intasamento della tubazione disperdente, che non si manifestino impaludamenti superficiali, che non aumenti il numero delle persone servite ed il volume di liquame giornaliero disperso.

Art. 79 Camini e canne fumarie

1. In linea generale lo sbocco dei condotti di evacuazione dei prodotti di combustione deve avvenire al di sopra della copertura degli edifici, in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 5 comma 9 del D.P.R. 412/1993 e s.m.i.

2. Dette prescrizioni non si applicano nel caso di:

  • a) mera sostituzione di generatori di calore individuali;
  • b) singole ristrutturazioni di impianti termici individuali esistenti, siti in edifici plurifamiliari che già non dispongano di sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione sopra il tetto dell'edificio.

3. Le canne fumarie ed i camini di impianti termici alimentati a combustibile liquido o solido devono essere realizzate (per quanto attiene sezioni, altezze, distanze da edifici vicini ed ogni altro aspetto costruttivo) in conformità alle prescrizioni del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. nonché delle Norme UNI-CIG 7129.

4. Le canne fumarie ed i camini di impianti termici alimentati a combustibile gassoso devono essere realizzate in conformità alle Norme UNI-CIG 7129, in particolare per quanto attiene l'altezza del camino/canna fumaria rispetto alla quota di sbocco sulla copertura.

5. La distanza del camino dagli edifici contermini deve inoltre essere tale che il cono di deflusso dei gas di combustione non interessi mai le pareti degli edifici vicini. A tal fine il cono di deflusso si determina come segue:

  • il vertice è ubicato al centro della bocca superiore del condotto di evacuazione dei fumi;
  • in corrispondenza di pareti prive di aperture il segmento generatore del cono si assume inclinato di 15° rispetto all'asse;
  • in corrispondenza di pareti finestrate o comunque dotate di aperture il segmento generatore del cono si assume inclinato di 45° rispetto all'asse.

6. Nei casi in cui la legislazione vigente in materia consenta lo scarico dei fumi orizzontale a parete, questo deve essere conforme alle prescrizioni di cui alle Norme UNI-CIG 7129.

7. I condotti di evacuazione diversi da quelli dei prodotti di combustione di cui ai comma precedenti, quando siano suscettibili di produrre esalazioni nocive o moleste (condotti per la ventilazione forzata di servizi igienici, condotti per l'evacuazione dei fumi di cucina o di caminetti, ecc.), dovranno anch'essi avere sbocco al di sopra del colmo della copertura dell'edificio.

Sarà ammesso che detti condotti sbocchino in diversa posizione solo a condizione che siano mantenuti ad una distanza da finestre o prese d'aria di locali abitabili non inferiore a quella prescritta per i condotti di evacuazione dei prodotti della combustione con scarico orizzontale a parete.

8. Le prescrizioni dei comma precedenti si applicano anche agli interventi sul patrimonio edilizio esistente limitatamente allo specifico intervento in progetto.

9. Non è ammessa l'installazione di canne fumarie nelle autorimesse.

10. Nei nuclei ed insediamenti di pregio e di valore storico-documentale, nei nuclei di matrice antica e nei nuclei minori dell'alta collina, i camini e gli sfiati devono essere realizzati in muratura ed in forme tradizionali e comunque non in contrasto con il carattere tipologico consolidato dell'edificio e del contesto. Non è in particolare consentito, in tali casi, l'uso di camini prefabbricati, tubi in plastica e fibrocemento.

In ogni caso, camini, sfiati e canne fumarie devono essere coerentemente inseriti nel disegno della copertura e realizzati con materiali durevoli e appropriati. Le canne fumarie, se poste all'esterno delle murature, non devono essere visibili dagli spazi pubblici.

Art. 80 Emissioni in atmosfera

1. Nei riguardi dell'ambiente esterno gli insediamenti dovranno garantire l'assenza di emissione di sostanze nocive, verificando la portata delle canne di esalazione ed effettuando il controllo delle emissioni, a garanzia della purezza dell'aria e del corretto smaltimento dei gas di combustione.

2. Negli edifici civili tutti i locali classificati come cucine devono essere dotati di canne per l'eliminazione di fumi e vapori opportunamente dimensionate e con scarico sulla copertura dell'edificio; tutti i locali destinati a servizi igienici, se sprovvisti di apertura verso l'esterno, devono essere dotati di impianto di aspirazione forzata con scarico sulla copertura.

3. Gli impianti di riscaldamento di qualsiasi tipo nonché gli apparecchi a fiamma libera (camini, stufe ecc.) devono essere muniti di canne fumarie costruite in materiale idoneo resistente al fuoco ed impermeabili ai gas.

Qualora siano prevedibili temperature elevate, le strutture aderenti alle canne fumarie dovranno essere protette con materiali isolanti; in questi casi sono da evitare i contatti col vano ascensore.

4. Il Sindaco può richiedere all'ARPAT, qualora lo ritenga opportuno, gli accertamenti del contributo all'inquinamento atmosferico, da parte di qualsiasi stabilimento industriale esistente nel territorio comunale.

Ultimo aggiornamento
29/05/2023, 11:37