Norme del Regolamento Edilizio

Art. 49 Requisiti di salubrità del terreno

1. Non si possono costruire nuovi edifici su terreni precedentemente adibiti a discariche, deposito, sede di attività produttive od altro che abbia potuto inquinare il suolo, a meno che gli stessi siano stati sottoposti a bonifica secondo le normative regionali vigenti.

2. Se il terreno sul quale si intende costruire un edificio è umido od esposto all'invasione delle acque sotterranee o superficiali, si deve convenientemente procedere ad adeguato drenaggio.

In ogni caso è fatto obbligo di adottare provvedimenti atti ad impedire che l'umidità salga dalle fondazioni ai muri sovrastanti.

3. La relazione geologico-geotecnica dovrà dettagliatamente descrivere le caratteristiche dei terreni, la presenza della falda acquifera e la sua estensione locale per individuare accorgimenti e prescrizioni ai quali attenersi nella redazione del progetto di edificazione.

Art. 50 Requisiti relativi a impermeabilità e secchezza

1. Qualsiasi edificio deve essere adeguatamente isolato dall'umidità del suolo e da quella derivante da agenti atmosferici ed i muri perimetrali portanti devono risultare intrinsecamente asciutti.

Anche tutti gli altri elementi costitutivi degli edifici devono poter cedere le eventuali acque di condensazione e permanere asciutti.

2. Tutte le murature devono essere isolate da stratificazioni impermeabili continue, poste al di sopra del piano di campagna ed al di sotto del piano di calpestio.

3. Fatto salvo, quanto previsto dalla normativa specifica, i muri perimetrali degli edifici devono avere spessore adeguato, in relazione ai materiali di costruzione impiegati, per la protezione dei locali dalle variazioni termiche e dall'azione degli agenti meteorici.

4. I locali abitabili posti al piano terreno, qualora non sovrastino un locale interrato o seminterrato, devono essere isolati dal suolo a mezzo di vespai ventilati, oppure da solai, le cui canalizzazioni siano protette negli sbocchi all'esterno con griglie metalliche, in cotto od in cemento.

Anche quando sovrasti un locale interrato o seminterrato, nelle nuove costruzioni il pavimento soprastante deve essere preferibilmente posto ad una quota maggiore rispetto al punto più elevato della superficie dello spazio esterno adiacente e comunque rispetto alla superficie del marciapiede dell'edificio, nel rispetto degli accorgimenti previsti dalla vigente normativa sul superamento delle barriere architettoniche.

5. Per i locali abitabili deve essere realizzata una sufficiente permeabilità delle pareti in modo che nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi non presentino tracce di condensazione e/o umidità.

6. Per i locali non abitabili posti a livello del terreno è ammessa la costruzione di vespaio semplice non aerato.

7. Qualora i locali non destinati alla permanenza di persone risultino anche parzialmente al di sotto della quota del terreno circostante e prospiciente, deve essere prevista una intercapedine aerata di larghezza strettamente necessaria allo scopo che circondi i locali in oggetto per tutta la parte interessata e che abbia piano di posa inferiore alla quota del piano di calpestio dei locali o altro comprovato sistema di isolamento che garantisca la impermeabilità dei locali; se praticabile l'intercapedine dovrà essere contenuta entro 1 ml. di larghezza e con un solo accesso.

Le griglie di aerazione di queste intercapedini non devono determinare pericolo per i pedoni e devono essere sicure in relazione alle eventuali condizioni d'uso alle quali possono essere sottoposte.

8. Il solaio dei locali, abitabili e non, deve essere sempre posto ad un livello superiore a quello della falda freatica od a quello di massima piena del sistema fognario di scarico, qualora non esistano adeguati sistemi di sollevamento meccanico delle acque.

9. Alle presenti disposizioni possono fare eccezione le sistemazioni di edifici esistenti, qualora sia dimostrata l'impossibilità di perseguire le soluzioni tecniche citate in rapporto alla conservazione ed alla valorizzazione delle caratteristiche architettoniche, ambientali, funzionali e tecnologiche preesistenti e significative; il progetto dovrà indicare in tali casi le soluzioni alternative adeguate al perseguimento dei requisiti indicati.

Art. 51 Requisiti termici e igrometrici

1. Fermo restando quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di contenimento dei consumi energetici e le disposizioni relative alle prestazioni energetiche riportate al Titolo X del presente Regolamento Edilizio, nella progettazione delle nuove costruzioni dovranno essere rispettati i parametri di comfort per quanto riguarda la temperatura operante e le temperature superficiali interne delle pareti esterne, in relazione alle specifiche funzioni svolte all'interno di ciascun ambiente. Gli edifici debbono essere progettati e realizzati in modo che sia possibile stabilire e mantenere in ogni locale, sia nei mesi freddi che nei mesi caldi, temperature dell'aria e delle superfici interne compatibili con il benessere termico delle persone e con la buona conservazione delle cose e degli elementi costitutivi degli edifici medesimi.

2. In relazione alle condizioni di temperatura e d'umidità ambientali previste dalle singole attività le temperature superficiali devono impedire la formazione di fenomeni condensativi e la strutturazione muraria dovrà essere tale che eventuali condensazioni interne possano essere smaltite nel bilancio di accumulo della condensa estate/inverno. Sulle superfici interne delle parti opache delle pareti non si debbono verificare condensazioni e tracce d'acqua permanenti né a livello superficiale, né a livello interstiziale.

Ai fini suddetti i muri perimetrali debbono avere caratteristiche di buon isolamento termico, sia con adeguato spessore che con l'impiego di idonei materiali.

3. Negli edifici, sotto il solaio di copertura, deve essere realizzata una camera d'aria ventilata mediante un controsoffitto (solaio non portante) in laterizio armato, a meno di non adottare speciali tipi di solaio a camera d'aria. È consentito sostituire la predetta camera d'aria con adatto materiale isolante, purché il potere isolante complessivo della copertura risulti soddisfacente.

4. Le coperture interessanti locali abitabili debbono essere termicamente isolate con l'impiego di idonei materiali termocoibenti.

5. Gli impianti devono essere progettati per assicurare all'interno dei locali abitabili e dei servizi (esclusi i ripostigli) una temperatura uniforme dell'aria compresa tra i 18 gradi e 20 gradi C, anche con una temperatura esterna di -5 gradi C.

La temperatura dell'aria deve essere sufficientemente uniforme negli alloggi ed in ogni loro locale.

Art. 52 Requisiti illuminotecnici

1. Gli edifici devono essere progettati in modo che l'illuminazione dei loro locali sia adeguata all'attività svolta.

2. L'illuminazione diurna dei locali deve essere naturale e diretta.

Tutti i locali di abitazione ed i servizi igienici devono avere una adeguata superficie finestrata ed apribile, atta ad assicurare l'illuminazione e l'aerazione naturale, così come i locali ad uso ufficio che devono disporre di illuminazione diurna naturale diretta.

Si potrà derogare da tale norma per i vani WC, per le stanze da bagno e per i ripostigli; nel caso di servizio igienico senza finestre dovrà essere realizzato un ricambio d'aria forzato atto ad assicurare il coefficiente previsto all'art. 58 del presente Regolamento Edilizio.

3. È consentito, negli interventi sul patrimonio edilizio esistente nel caso di comprovata impossibilità tecnica e/o nel caso di dimostrata necessità di tutela degli elementi di pregio architettonico e di valore storico-documentale, un rapporto illuminotecnico fino ad 1/14 purché si abbia un'altezza media di 2,70 ml. Qualora ciò non risulti possibile, per motivate ragioni, adeguatamente illustrate nel progetto, l'intervento dovrà comunque avere parere favorevole da parte dei Servizi di Igiene e Sanità Pubblica della ASL competente per territorio.

4. Nella superficie aeroilluminante dei sottotetti abitabili potrà essere conteggiata nella misura massima del 50% la superficie dei lucernari o abbaini, a condizione comunque che gli stessi siano dotati di un meccanismo di apertura facilmente azionabile dal basso; il restante 50% dovrà essere soddisfatto mediante aperture realizzate a parete.

5. Le aperture che concorrono a determinare il rapporto aeroilluminante devono essere completamente apribili.

6. I disimpegni ed i corridoi con lunghezza maggiore di 10 ml. devono essere illuminati ed areati mediante finestre.

7. La conservazione delle minori superfici trasparenti per gli edifici già esistenti, ancorché sottoposti ad opere di ristrutturazione, può essere autorizzata quando la modifica delle aperture non risulti compatibile con la tutela delle caratteristiche architettoniche e ambientali.

8. Possono fruire di illuminazione diurna naturale indiretta oppure artificiale:

  • locali destinati ad attività che richiedono particolari condizioni di illuminazione;
  • locali destinati a servizi igienici, spogliatoi, antibagno;
  • locali non destinati alla permanenza delle persone;
  • spazi destinati al disimpegno ed ai collegamenti orizzontali e verticali.

9. Gli accessi, le rampe esterne e gli spazi comuni di circolazione interna devono essere serviti da adeguato impianto di illuminazione notturna anche temporizzato.

10. L'illuminazione artificiale esterna non deve essere fonte di inquinamento luminoso; i corpi illuminanti devono avere il flusso orientato verso il basso o raso muro per ridurre al minimo le dispersioni verso la volta celeste.

Si deve inoltre evitare l'interazione con la fisiologia delle piante evitando in particolare proiettori che producano calore tale da danneggiare le piante.

Art. 53 Requisiti acustici

1. Dovrà essere effettuato il controllo della pressione sonora in relazione ai rumori indotti dall'esterno e dall'interno, ai rumori provenienti dagli impianti, dalle apparecchiature ed attrezzature nei vani tecnici.

Pertanto dovrà essere garantito l'isolamento acustico dai rumori trasmessi per via solida, per via aerea e dai rumori d'impatto (pioggia, grandine); dovrà inoltre essere verificato il livello di rumore prodotto da elementi costituenti il sistema tecnologico e la riverberazione sonora per garantire il benessere auditivo negli spazi per attività comuni, sale riunioni, spettacolo e musica.

2. Negli interventi di nuova edificazione, sostituzione edilizia, ristrutturazione edilizia di tipo c (ri-c), ristrutturazione edilizia con addizione funzionale e ristrutturazione urbanistica deve essere realizzato un adeguato isolamento delle strutture verticali ed orizzontali dai rumori sia esterni che interni.

Le pareti perimetrali esterne degli alloggi devono avere in opera, a porte e finestre chiuse, un isolamento acustico normalizzato il cui indice di valutazione sia inferiore a 30 decibel.

Cura particolare dovrà essere osservata nelle murature di divisione tra i diversi alloggi che devono avere uno spessore minimo di 20 cm. e contenere un adeguato spessore acusticamente coibente.

Gli impianti tecnici (ascensori, impianti idrosanitari, impianti di riscaldamento e di condizionamento, ecc.) devono essere opportunamente isolati per impedire la trasmissione del rumore di esercizio.

In particolare deve essere garantita un'adeguata protezione acustica degli ambienti per quanto riguarda:

  • rumori di calpestio, di traffico o di apparecchi comunque installati nel fabbricato;
  • rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui e da locali o spazi destinati a servizi comuni o da locali per pubblici esercizi;
  • rumori provenienti dalle coperture, anche nel caso di pioggia o grandine;
  • rumori provenienti da laboratori e da industrie.

3. Ai fini della mitigazione dell'inquinamento acustico e del miglioramento ambientale le soluzioni progettuali e tecnologiche attuabili possono essere le seguenti:

  • orientamento e posizionamento dei corpi di fabbrica alla massima distanza dalla sorgente di rumore sfruttando l'effetto schermante di ostacoli naturali o artificiali (rilievi del terreno, fasce di vegetazione, altri edifici, ecc.);
  • utilizzo delle aree perimetrali del sito come protezione dall'inquinamento, ad esempio, creando rimodellamenti morfologici del costruito, a ridosso delle aree critiche;
  • schermatura delle sorgenti di rumore con fasce vegetali composte da specie arboree e arbustive che possano contribuire all'attenuazione del rumore o con barriere artificiali (possibilmente con impiego di materiali naturali e riciclabili);
  • riduzione del traffico veicolare all'interno dell'area, limitandolo all'accesso ad aree di sosta e di parcheggio, con l'adozione di misure adeguate di mitigazione della velocità, nonché con l'introduzione di idonea pavimentazione (es. asfalto fonoassorbente).

Tali misure sono anche orientate alla mitigazione dell'inquinamento atmosferico ed al miglioramento della qualità dell'aria.

Art. 54 Requisiti di aerazione e qualità dell'aria

1. La definizione del volume d'aria in ciascuno spazio chiuso deve essere valutata in relazione al complesso degli aspetti geometrici della morfologia di tale ambiente ed in relazione alle effettive condizioni di permeabilità all'aria dei materiali impiegati nella realizzazione degli elementi di chiusura. Fanno parte degli elementi che influenzano la qualità dell'aria le eventuali emissioni dei materiali impiegati nella costruzione e le condizioni di effettiva utilizzazione di tali spazi. La misurazione della qualità dell'aria deve essere commisurata anche alle condizioni di inquinamento atmosferico al contorno.

2. L'utilizzazione della ventilazione naturale è considerata elemento sufficiente all'ottenimento di idonee condizioni di qualità dell'aria.

A tal fine dovranno essere valutati il riscontro d'aria sui fronti opposti, le condizioni di affaccio verso l'ambiente esterno e le relazioni con il sistema distributivo dell'edificio. Il riscontro d'aria sui fronti opposti è elemento auspicabile per l'ottenimento di risultati efficaci; in difetto di tale requisito devono applicarsi correttivi ai dimensionamenti effettuati secondo quanto disposto dalle singole norme tecniche.

La valutazione deve tenere conto dell'eventuale uso della ventilazione ai fini del raffrescamento delle superfici nella stagione estiva, che può essere attuato oltre che in intercapedini anche all'interno dei singoli ambienti.

3. Ad integrazione e/o sostituzione della ventilazione naturale possono essere adottati sistemi meccanici di attivazione della ventilazione, immettendo aria opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti, con riferimento alle specifiche destinazioni funzionali dei fabbricati.

Possono fruire di aerazione artificiale i seguenti locali:

  • locali destinati ad uffici l'estensione dei quali non consente l'adeguata ventilazione naturale dei piani;
  • locali aperti al pubblico destinati ad attività commerciali, culturali e ricreative, nonché pubblici esercizi;
  • locali destinati a servizi igienici, spogliatoi, antibagno, bagni doccia, cucine in alcova;
  • locali non destinati alla permanenza di persone;
  • spazi destinati al disimpegno ed ai collegamenti orizzontali e verticali.

Art. 55 Requisiti di sicurezza

1. Gli edifici, nel loro complesso di parti murarie, impianti ed attrezzature, dovranno garantire la sicurezza contro le cadute. Parapetti ed infissi dovranno avere altezza non inferiore a 1 ml. e non dovranno consentire né l'arrampicamento né l'attraversamento di una sfera di 10 cm. di diametro; nelle porte-finestre con parte inferiore non apribile i parapetti devono avere altezza non inferiore a 1,10 ml.

2. Le coperture non orizzontali degli edifici debbono essere dotate di dispositivi, opportunamente posizionati, per l'ancoraggio delle cinture di sicurezza degli addetti alla loro manutenzione.

Per l'applicazione delle misure preventive e protettive si rimanda al D.P.G.R. n. 62/R del 23/11/2005.

3. Gli impianti installati negli edifici ed i depositi di combustibile devono rispondere alle loro funzioni secondo le norme di legge senza costituire pericolo per le persone e per le cose.

L'installazione di apparecchi a fiamma non è consentita nei locali non adeguatamente aerati e non corrispondenti alle norme di legge.

Gli edifici, in relazione alla destinazione, alla altezza ed alle caratteristiche delle strutture portanti, devono essere progettati e realizzati in modo da consentire la salvaguardia, in caso di incendio o di altra calamità, dell'incolumità delle persone in essi presenti e dei soccorritori.

Dovrà essere garantito il funzionamento dei sistemi di emergenza - allarmi, illuminazione d'emergenza, alimentazione reti antincendio, dispositivi elettrici di emergenza ascensori -.

4. L'illuminazione diurna artificiale d'emergenza dei locali aperti al pubblico deve essere assicurata anche durante le interruzioni dell'energia elettrica di rete.

5. Le strutture dovranno avere capacità di resistenza alle sollecitazioni statiche, dinamiche, sismiche, accidentali (urti, scoppi, atti vandalici) e vibrazioni.

In ogni costruzione debbono essere osservate le norme e le prescrizioni fissate dalla legislazione vigente in materia di stabilità delle fondazioni e delle strutture in elevazione degli edifici, nonché di sicurezza e rispondenza ai requisiti minimi di legge degli impianti tecnologici. Dovranno inoltre essere osservate le norme e le prescrizioni in materia di sicurezza antisismica (Legge 64/1974 e D.M. 16/2/1996).

Ultimo aggiornamento
29/05/2023, 11:37