Norme del Regolamento Edilizio

Titolo II Commissione Edilizia ed urbanistica

Art. 3 Funzioni ed oggetti sottoposti a parere

1. La Commissione Edilizia, di cui all'art. 85 della L.R. 1/2005, è organo tecnico/consultivo dell'Amministrazione Comunale che si esprime su questioni in materia urbanistica, edilizia ed ambientale, ferma restando la competenza esclusiva del Responsabile del Procedimento circa l'accertamento della conformità alle norme vigenti.

2. Sono sottoposti al parere della Commissione edilizia:

  • i progetti per i quali è richiesto il Permesso di Costruire, nonché sulle varianti e sulla revoca di Permessi già rilasciati
  • i Piani Attuativi
  • gli Atti di assenso ai sensi dell'art. 79 comma 4 della L.R. 1/2005.

La Commissione esprime altresì parere su tutti gli strumenti urbanistici comunali.

In ogni caso può essere sottoposta a parere della Commissione qualsiasi delibera degli organi comunali attinente alle competenze specifiche della Commissione stessa.

3. La Commissione Edilizia esprime il proprio parere con riferimento:

  • alla qualità architettonica ed edilizia delle opere, con particolare riguardo al loro corretto inserimento nel contesto urbano e paesistico/ambientale ed alla loro qualità funzionale e tecnologica;
  • alle problematiche relative all'attività e alla disciplina edilizia ed urbanistica di interesse comunale derivate dall'applicazione di norme di Regolamento Urbanistico o del presente Regolamento Edilizio ovvero evidenziate dal Responsabile del Procedimento o da Organi Comunali con adeguate motivazioni.

Art. 4 Formazione e composizione

1. La Commissione Edilizia è composta da un componente di diritto e da quattro componenti elettivi.

2. È componente di diritto:

  • il Responsabile del Servizio competente che presiede la Commissione.

3. Sono componenti elettivi:

  • un Architetto;
  • un Ingegnere;
  • un Geologo;
  • un Geometra (o altro tecnico con qualifica professionale equivalente).

4. Il Responsabile del Procedimento comunale partecipa alle sedute della Commissione al solo fine di illustrare il progetto.

5. I componenti elettivi sono nominati dal Consiglio Comunale, e sono professionisti scelti in base ad una terna, corredata dei relativi curriculum, proposta dagli ordini o collegi di appartenenza, e ad essi iscritti da almeno 5 anni.

Essi restano in carica per cinque anni e possono essere confermati una sola volta. Essi non possono svolgere attività professionale nel territorio di competenza della Commissione per il periodo in cui svolgono le relative funzioni.

Anche in caso di decorrenza dei termini di incarico, fino alla nuova nomina, resta in carica la Commissione precedentemente eletta.

Saranno considerati dimissionari i componenti che, senza giustificato motivo, risultino assenti per tre sedute consecutive.

In caso di rinuncia, dimissione o revoca da parte dell'Amministrazione Comunale, il componente dovrà essere sostituito con la stessa procedura della nomina, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento.

6. I componenti non possono essere dipendenti dell'Amministrazione Comunale di Pian di Scò né avere con questa rapporti di lavoro né ricoprire la carica di Consigliere Comunale o essere componente della Giunta Comunale; non possono inoltre essere dipendenti di organi statali o regionali ai quali competono attribuzioni di controllo preventivo o successivo sulla attività urbanistica-edilizia del Comune.

Nel caso in cui successivamente alla nomina insorga una di tali incompatibilità, il componente decade automaticamente.

7. Ai componenti della Commissione è corrisposto un gettone, a titolo di rimborso forfettario per la partecipazione alle sedute. L'importo del gettone non può superare il tetto massimo fissato per i consiglieri comunali.

Art. 5 Funzionamento

1. La Commissione si esprime con parere motivato e delibera con la presenza e il voto concorde di almeno metà dei componenti più uno. Ciascun componente ha diritto di far verbalizzare le motivazioni del proprio voto.

2. Della seduta della Commissione deve essere redatto apposito verbale, contenente i pareri espressi in riferimento alle pratiche esaminate, con le relative motivazioni. Esercita le funzioni di segretario della Commissione un componente del Servizio competente.

I verbali delle sedute vengono firmati da tutti i componenti presenti.

Titolo III Commissione per il Paesaggio

Art. 6 Funzioni ed oggetti sottoposti a parere

1. La Commissione per il Paesaggio esprime parere obbligatorio ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.lgs. 42/2004.

2. La Commissione per il Paesaggio esprime anche parere preliminare sui Piani Attuativi e sui Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo Ambientale, di cui all'art. 42 della L.R. 1/2005, ove ricadenti in ambito territoriale sottoposto a vincolo paesaggistico soggetto alla tutela di cui alla Parte Terza del D.lgs. n. 42/2004, in quanto prefigurano interventi di cui è opportuno valutare preventivamente le compatibilità paesaggistico-ambientali, prima della conclusione del relativo procedimento di approvazione, con la conseguente stipula della convenzione o la sottoscrizione di atto d'obbligo.

Art. 7 Formazione e composizione

1. La Commissione per il Paesaggio è composta da tre componenti scelti tra gli esperti in materia paesistica ed ambientale con le modalità di cui all'art. 89 della L.R. 1/2005.

2. I componenti della Commissione per il Paesaggio sono nominati dal Consiglio Comunale e le deliberazione di nomina dei membri sono corredate dei curricola attestanti il possesso dei requisiti di idoneità di cui al c.6 dell’art. 89 della L.R. 01/2005, nonché dell’eventuale documentazione sugli specifici titoli di esperienza e professionalità nella materia.

Essi restano in carica per cinque anni e possono essere confermati una sola volta. Non possono svolgere attività professionale nel territorio di competenza della Commissione per il periodo in cui svolgono le relative funzioni.

Anche in caso di decorrenza dei termini di incarico, fino alla nuova nomina, resta in carica la Commissione precedentemente eletta.

Saranno considerati dimissionari i componenti che, senza giustificato motivo, risultino assenti per tre sedute consecutive.

In caso di rinuncia, dimissione o revoca da parte dell'Amministrazione Comunale, il componente dovrà essere sostituito con la stessa procedura della nomina, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento.

Art. 8 Funzionamento

1. La Commissione delibera con la presenza e il voto concorde di almeno 2 membri. Ciascun componente ha diritto di far verbalizzare le motivazioni del proprio voto.

2. Partecipa alla seduta della Commissione, quale relatore aggiunto senza potere di voto, il Responsabile del Procedimento comunale in materia di autorizzazione paesaggistica inerente le pratiche da esaminare.

3. Della seduta della Commissione deve essere redatto apposito verbale, contenente i pareri espressi in riferimento alle pratiche esaminate, con le relative motivazioni. I verbali delle sedute vengono firmati da tutti i componenti presenti.

Titolo IV Procedure autorizzative

Art. 9 Presentazione delle istanze

1. Le richieste di Permesso di Costruire, le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività e le richieste di formazione di Piani Attuativi corredate dagli elaborati e dai documenti previsti devono essere inoltrate all'Amministrazione Comunale la quale ne attesta il ricevimento.

2. Le richieste e i depositi dei titoli abilitanti l'attività edilizia devono essere presentati utilizzando gli appositi modelli predisposti dall'Amministrazione comunale e devono essere corredati dalla documentazione indicata all'allegato A del presente Regolamento, fino alla emanazione di apposito Regolamento regionale contenente l'elenco della documentazione e degli elaborati progettuali da allegare per ogni tipo di opera e di intervento.

I modelli e l'allegato A sono aggiornati con determinazione dirigenziale.

Art. 10 Esame delle istanze e rilascio del titolo abilitativo

1. L'esame delle domande risultate formalmente complete si svolge secondo l'ordine di presentazione, fatte salve quelle relative alle varianti in corso d'opera che comportano la sospensione dei lavori e quelle relative alle opere di pubblico interesse.

2. Sulle richieste per il rilascio di Permessi di costruire, sulle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività, sulle richieste di formazione di Piani Attuativi il Responsabile del Procedimento verifica la completezza formale delle istanze e, nel caso che le stesse risultino incomplete, provvede, entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione, a richiedere la documentazione mancante o le eventuali integrazioni necessarie ai fini istruttori.

Nel caso in cui l'interessato non provveda a presentare le integrazioni richieste entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta stessa il procedimento amministrativo si considera concluso e si procede all'archiviazione della pratica; nel caso di Piani Attuativi il termine per la presentazione delle integrazioni può essere stabilito in 90 (novanta) giorni dalla data della richiesta.

3. La determinazione sulla richiesta di Permesso di Costruire deve essere notificata all'interessato nei 15 (quindici) giorni successivi alla data in cui il Responsabile del Servizio competente l'ha emessa.

4. Dell'avvenuto rilascio del Permesso di Costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all'Albo pretorio del Comune per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi. In tale avviso sono specificati il nome del titolare e il luogo dove verrà effettuato l'intervento.

Art. 11 Caratteristiche del titolo abilitativo

1. Il documento con il quale il Responsabile del Servizio competente rilascia il titolo abilitativo all'esecuzione delle opere edilizie deve contenere:

  • a) le generalità ed il codice fiscale del titolare del titolo abilitativo;
  • b) il tipo di intervento con succinta descrizione delle opere per le quali si rilascia il titolo abilitativo con riferimento agli elaborati tecnici che fanno parte integrante del medesimo;
  • c) l'esatta ubicazione e l'identificazione catastale dell'immobile o dell'area oggetto dell'intervento;
  • d) gli estremi del documento attestante il titolo a richiedere il titolo abilitativo;
  • e) gli estremi delle altre autorizzazioni richieste per legge per l'intervento in oggetto;
  • f) gli estremi dei pareri espressi dalla Commissione Edilizia e dalla ASL;
  • g) gli estremi di validità del titolo abilitativo, dalla data entro la quale debbono essere iniziati i lavori e la data entro la quale debbono essere ultimati;
  • h) l'entità del contributo per gli oneri di urbanizzazione da corrispondere ai sensi dell'art. 120 della L.R. 1/2005 oppure la descrizione delle opere da realizzare in via sostitutiva totale o parziale con il relativo progetto se trattasi di opera di urbanizzazione di modesta entità, essendo previsto uno specifico Permesso di Costruire per opere di maggiore rilevanza;
  • i) l'entità del contributo commisurato al costo di costruzione ai sensi dell'art. 121 della L.R. 1/2005;
  • j) la dimensione e l'identificazione catastale delle aree e dei manufatti eventualmente da cedere all'Amministrazione Comunale per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria;
  • k) le destinazioni ammesse e la superficie relativa con riferimento agli elaborati tecnici del titolo abilitativo;
  • l) ogni altro elemento necessario ed utile, che possa essere incluso dall'Amministrazione Comunale, in ottemperanza alle disposizioni della legislazione vigente nazionale, regionale e delle norme e regolamenti comunali in quanto applicabili.

2. Una copia di questi elaborati con gli estremi dei pareri, nulla osta e firma del Responsabile del Servizio competente deve essere restituita al momento del ritiro dell'atto e deve essere tenuta a disposizione per i controlli comunali; un'altra copia analogamente vistata deve essere conservata presso gli uffici del Servizio competente.

Art. 12 Richiesta di parere preventivo

1. Qualora l'interessato ritenga di acquisire un parere preventivo dall'Amministrazione Comunale per interventi edilizi che comportino una complessa elaborazione definitiva oppure la realizzazione di nuove attività sul territorio non inquadrabili nella vigente disciplina di Regolamento Urbanistico, può presentare apposita richiesta di parere preventivo.

2. L'istanza deve essere corredata dalla documentazione indicata all'allegato A.

3. L'istanza viene esaminata ed istruita dal Servizio competente che richiede i pareri eventualmente necessari agli altri Uffici comunali o ad altri Enti competenti e, ove opportuno, sottopone la proposta anche alla Commissione Consiliare competente, preliminarmente all'esame da parte della Commissione Edilizia.

Il parere della Commissione Edilizia è comunicato al richiedente con le modalità previste al precedente art. 11.

4. Il parere preventivo non vincola quello definitivo che verrà espresso al momento della presentazione del progetto definitivo.

Art. 13 Interventi ammissibili con procedura di urgenza

1. Oltre alle opere da eseguire su ordinanza del Sindaco per la tutela della pubblica incolumità, potranno essere iniziate senza domanda preventiva le opere da eseguirsi quando siano motivate da carattere di assoluta urgenza e necessità, purché entro ventiquattro ore dall'inizio dei lavori ne sia data comunicazione all'Amministrazione Comunale.

2. Il proprietario, il conduttore e congiuntamente il progettista sono responsabili della valutazione relativa alla effettività del pericolo.

3. Tale comunicazione dovrà essere corredata da perizia redatta da un tecnico abilitato relativa alla sussistenza del pericolo e da documentazione fotografica relativa allo stato di fatto antecedente gli interventi, oltre che dal nominativo dell'avente titolo e dalla descrizione dell'intervento.

4. Gli interventi di salvaguardia per l'incolumità di persone e cose possono essere soltanto di carattere provvisorio e non possono quindi prevedere o precostituire la realizzazione definitiva dell'opera, la quale potrà avere esecuzione solo con il titolo edilizio previsto dalle norme vigenti.

La domanda e la documentazione essenziale relativa alla regolarizzazione delle opere oggetto della comunicazione dovrà essere presentata entro quindici giorni dall'inizio delle stesse. Per tutti gli ulteriori lavori di ricostruzione/ripristino del manufatto dovranno essere effettuate le ordinarie procedure abilitative.

5. Nel caso di edifici di pregio o di interesse storico-documentale l'opera di rimozione del pericolo non può comportare la demolizione dell'edificio o porzione di esso.

Titolo V Procedure di attuazione

Art. 14 Verifiche in corso d'opera

1. Nel caso di interventi su edifici vincolati ai sensi del D.lgs. 42/2004, qualora nel corso dei lavori oggetto del Permesso di Costruire o della Segnalazione Certificata di Inizio Attività si presentino problemi di carattere statico o emergano elementi di carattere architettonico prima sconosciuti, la risoluzione o conservazione dei quali siano pregiudicate dall'intervento di progetto, è fatto obbligo al titolare del Permesso di Costruire ed al Direttore dei Lavori di presentare una Variante al progetto originario.

Il titolare del Permesso di Costruire in tal caso può richiedere un sopralluogo preventivo da parte di un funzionario della Soprintendenza e del Servizio competente per definire gli orientamenti per la presentazione della Variante al progetto.

2. Nel caso di interventi ricadenti in aree di interesse archeologico, dove siano previsti lavori di consolidamento delle fondazioni e/o dove siano previsti ai piani terra lavori di rimozione della pavimentazione con formazione di vespai o di solai con intercapedine di aerazione, preliminarmente all'inizio dei lavori è fatto obbligo di avvertire la Soprintendenza Archeologica e l'Amministrazione Comunale che indicheranno eventualmente un esperto il quale, in accordo e con l'aiuto del Costruttore, eseguirà alcuni saggi per individuare e documentare le stratificazioni e quindi raccogliere eventuali reperti archeologici (frammenti di ceramiche, cocci, ecc.) che consentano di leggere e di trasmettere elementi storici di conoscenza che andrebbero altrimenti perduti.

Art. 15 Inizio dei lavori

1. Il mancato rispetto del termine ultimo fissato nel Permesso di Costruire per l'inizio dei lavori comporta la decadenza del Permesso di Costruire stesso.

2. Il titolare del titolo abilitativo deve dare comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale dell'inizio dei lavori, contestualmente all'inizio dei medesimi. La comunicazione d'inizio dei lavori costituisce valida prova dell'inizio effettivo degli stessi.

3. Il Direttore dei Lavori ed il Costruttore a loro volta, anche mediante atti separati, devono comunicare all'Amministrazione Comunale l'accettazione dell'incarico prima dell'inizio delle rispettive attività.

4. Ogni e qualsiasi variazione successiva deve essere preventivamente comunicata all'Amministrazione Comunale con le modalità di cui sopra. In particolare, qualora successivamente all'inizio dei lavori si verifichi il subentro di altra impresa il titolare del titolo abilitativo dovrà comunicare i relativi dati entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuto subentro.

5. Nel caso che, per qualsiasi motivo, i lavori iniziati dovessero essere interrotti, il titolare dell'atto abilitativo deve darne immediata comunicazione al responsabile del Servizio competente indicando i motivi che hanno determinato l'interruzione stessa e disporre le cautele necessarie a garantire, durante detta interruzione, la pubblica incolumità, l'igiene e il decoro; in caso di inadempienza, l'autorità competente dispone gli opportuni provvedimenti, salva la facoltà di intervento sostitutivo a spese dell'inadempiente.

Qualora il Direttore dei Lavori venga sostituito, i lavori devono essere sospesi fino a quando non sia presentata la dichiarazione del subentrante.

In ogni caso la ripresa dei lavori dovrà essere comunicata al responsabile del Servizio competente.

Art. 16 Apertura del cantiere

1. Il titolare del Permesso di Costruire deve presentare domande di allacciamento all'acquedotto ed alla pubblica fognatura, qualora tali servizi siano esistenti, secondo le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti comunali.

2. Qualora nell'organizzazione del cantiere sia prevista l'installazione di gru per il sollevamento dei materiali che, col loro raggio di azione, potrebbero interessare aree esterne ai limiti dell'intervento, dovrà essere ottenuto il nulla-osta preventivo da parte dell'Amministrazione Comunale o dei terzi interessati.

3. Le prescrizioni suddette valgono, per quanto necessarie ed applicabili, anche nel caso di interventi soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività.

Art. 17 Organizzazione del cantiere

1. In tutti i cantieri dove si eseguono lavori di costruzione, manutenzione, riparazione o demolizione di opere edilizie, vanno rispettate le norme vigenti relative alla prevenzione infortuni ed alla prevenzione incendi, l'obbligo a termine di legge della denuncia di eventuali ritrovamenti, nonché ogni cautela atta ad evitare danno e molestie a persone e cose pubbliche e private.

Sono tenuti all'osservanza di tali norme tutti coloro che esercitano le attività di cui sopra e per quanto loro spetti e competa i dirigenti, i preposti ed i singoli lavoratori, anche autonomi, in conformità a quanto previsto, nei limiti delle singole responsabilità, dalla normativa vigente.

2. Nei cantieri soggetti all'applicazione del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. dovranno essere integralmente rispettate le prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento e, ove previsto, del piano operativo di sicurezza.

3. Per tutta la durata dei lavori il cantiere deve essere chiuso con opportune recinzioni allo scopo di impedire l'accesso ai non addetti ai lavori e deve essere organizzato in modo da essere libero da materiali inutili, dannosi o che producono inquinamento quali polveri, cattivi odori, liquami, ecc.

Deve essere provvisto di segnalazioni di ingombro e di pericolo diurne (bande bianche e rosse) e notturne (luci rosse), dispositivi rifrangenti ad integrazione dell'illuminazione stradale.

Nel caso di cantieri ubicati in prossimità di strade urbane ed extraurbane, oltre alle prescrizioni sopra riportate, devono essere disposti, ad opportuna distanza dal cantiere, anche dei dispositivi visivi di segnalazione atti ad avvisare delle eventuali modifiche della carreggiata stradale e delle conseguenti limitazioni della velocità di marcia. In caso di lavori estemporanei e/o di breve durata, sono ammesse difese equivalenti consistenti in adeguata vigilanza e/o segnalazione purché siano messe in atto idonee misure protettive per evitare ogni possibile inconveniente.

L'assuntore dei lavori responsabile del cantiere dovrà provvedere alla messa in opera, gestione e manutenzione di queste segnalazioni e dovrà inoltre provvedere a che l'accesso al cantiere non costituisca pericolo per la circolazione stradale e comunque per la pubblica incolumità.

4. Nell'esecuzione di opere di demolizione devono osservarsi le seguenti norme:

  • deve essere evitato l'accumulo di materiali di risulta quando da ciò possa derivare pregiudizio per l'igiene e la sicurezza pubblica;
  • deve essere evitato l'accumulo di materiali pesanti nei piani degli edifici;
  • deve essere evitato il sollevamento della polvere, usando tutte le opportune cautele durante il trasporto e innaffiando abbondantemente i manufatti ed i materiali da demolire;
  • deve essere evitato il gettito di materiali demoliti, od altro, dai ponteggi, o dagli edifici, verso la pubblica via o gli spazi comunque aperti al pubblico passaggio;
  • è comunque vietato ogni deposito di materiale sul suolo pubblico al di fuori della recinzione del cantiere.

5. I lavori di scavo devono essere eseguiti con modalità atte ad evitare qualsiasi rovina o franamento.

La stabilità degli scavi deve essere assicurata in modo da resistere alla spinta del terreno circostante mediante puntellature o adeguata scarpa e in modo da non compromettere la sicurezza di edifici ed impianti posti nelle vicinanze.

Gli scavi interessanti il suolo pubblico o di uso pubblico, fatte salve le eventuali prescrizioni del Codice della Strada, devono essere convenientemente recintati e segnalati; essi non devono impedire o limitare, oltre quanto strettamente necessario, l'uso degli spazi pubblici con particolare riferimento alla circolazione stradale.

6. Il cantiere deve essere provvisto di una tabella decorosa e visibile all'esterno con l'indicazione di:

  • estremi del titolo abilitativo
  • tipo e titolo dell'opera in corso di realizzazione
  • nominativo del Titolare del titolo abilitativo
  • nominativo del Progettista e del Direttore dei Lavori
  • nominativo del Progettista, eventuale, delle strutture
  • nominativo del Direttore dei Lavori, eventuale, delle strutture
  • nominativo del Coordinatore per la sicurezza
  • nominativo del Costruttore.

7. In cantiere devono essere conservati a disposizione delle autorità competenti:

  • a) il titolo abilitativo ed i relativi elaborati di progetto;
  • b) nel caso di opere che interessino le strutture, copia del progetto depositato all'Ufficio Tutela del Territorio, ai sensi delle leggi vigenti;
  • c) la documentazione attestante l'avvenuto adempimento agli obblighi di legge in merito alla progettazione di impianti e simili, ivi compresi quelli relativi al contenimento dei consumi energetici;
  • d) il giornale dei lavori, periodicamente vistato dal Direttore dei Lavori;
  • e) elaborati relativi alla Sicurezza nei Cantieri (D.lgs. 81/2008 e s.m.i.);
  • f) ogni ulteriore autorizzazione eventualmente necessaria in relazione alle modalità del progetto o alle caratteristiche ambientali del luogo dove si interviene, inclusa l'autorizzazione da parte delle autorità competenti a seguito della denuncia di eventuali ritrovamenti archeologici.

Art. 18 Occupazione e manomissione di suolo pubblico

1. Nel caso che durante la esecuzione dell'intervento si renda necessario occupare il suolo pubblico o manomettere opere pubbliche per consentire l'accesso al cantiere, deve essere fatta apposita domanda al Servizio competente.

2. Tale domanda deve contenere le generalità e la firma del richiedente, gli estremi del provvedimento abilitativo all'intervento edilizio, la esatta individuazione dell'area oggetto della domanda, con la precisazione della superficie che dovrà essere occupata o delle opere pubbliche che dovranno essere manomesse ed i motivi che rendono necessarie tali operazioni.

Dovrà inoltre essere indicata la presumibile durata della occupazione del suolo pubblico o dell'accesso al cantiere.

3. L'Autorizzazione ad occupare il suolo pubblico e a manomettere opere pubbliche è subordinata al sopralluogo nell'area da parte della Polizia Municipale e/o dell'Ufficio Lavori Pubblici che verificheranno l'ammissibilità della richiesta in rapporto ai problemi del traffico, a quelli dell'accessibilità, alle proprietà limitrofe ed ai requisiti definiti dalla legge e dai regolamenti di settore.

4. Per l'uso di suolo pubblico deve essere corrisposta una tassa di occupazione.

A garanzia di eventuali danni che potrebbero essere arrecati alle opere pubbliche, nonché per il ripristino a regola d'arte di quelle manomesse, potrà inoltre essere richiesta una congrua cauzione; la cauzione versata verrà restituita entro 90 (novanta) giorni dall'eventuale ripristino delle aree pubbliche manomesse e potrà essere decurtata in relazione alla completezza dei lavori in pristino.

5. La rimessa in pristino deve essere effettuata allo scadere dell'Autorizzazione per l'occupazione del suolo o allo scadere del termine concesso per la manomissione dell'opera pubblica; l'Amministrazione Comunale può richiedere la rimessa in pristino prima della scadenza temporale in caso di prolungata sospensione dei lavori.

Art. 19 Ultimazione dei lavori; abitabilità/agibilità

1. L'ultimazione dei lavori, unitamente alla certificazione di conformità dell'opera al titolo abilitativo, deve essere comunicata dal titolare del titolo abilitativo, congiuntamente al Direttore dei Lavori, entro il termine di validità del titolo abilitativo stesso, utilizzando l'apposito modello predisposto dall'Amministrazione comunale.

2. Il certificato di abitabilità/agibilità è presentato da un professionista abilitato, incaricato dal titolare del titolo abilitativo, utilizzando l'apposito modello predisposto dall'Amministrazione comunale compilato in ogni sua parte, indicando eventualmente con la dicitura "non occorre" la non necessità di adempimenti o di documentazione.

Alla certificazione di abitabilità/agibilità sono allegate copie dei documenti elencati sul modello e gli atti attestanti l'adempimento degli eventuali obblighi assunti in precedenza o contenuti nel titolo abilitativo.

L'attestazione di abitabilità/agibilità non sostituisce le approvazioni e le Autorizzazioni delle autorità competenti per l'esercizio delle attività specifiche previste.

3. Dopo la conclusione dei lavori dovrà essere presentata adeguata documentazione fotografica corredata dall'individuazione planimetrica dei punti di ripresa al fine dell'aggiornamento delle informazioni nel Sistema Informativo Territoriale comunale.

Art. 20 Visite di controllo

1. A seguito delle comunicazioni dell'inizio e/o dell'ultimazione dei lavori l'Amministrazione Comunale può disporre opportuni sopralluoghi in Cantiere.

2. Il Costruttore deve sempre lasciare libero accesso in Cantiere alla Polizia Municipale, agli incaricati del Servizio competente ed al personale addetto alla ASL per i controlli di loro competenza; il Direttore del Lavori ne dovrà essere informato preventivamente.

Titolo VI Vigilanza e sanzioni

Art. 21 Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia

1. Ai sensi dell'art. 129 della L.R. 1/2005 la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale è esercitata dall'Amministrazione Comunale attraverso i propri uffici, per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici generali e attuativi ed alle prescrizioni e modalità esecutive fissate nel titolo abilitativo.

2. L'Amministrazione Comunale in collaborazione con l'Ente delegato in materia di agricoltura, per quanto di competenza di quest'ultimo, vigila sulla realizzazione degli interventi previsti dai Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo Ambientale e degli interventi convenzionati di sistemazione ambientale.

L'Amministrazione Comunale verifica l'attuazione degli interventi dei P.A.P.M.A.A. alla scadenza stabilita dall'atto convenzionale o dall'atto unilaterale d'obbligo; verifica, altresì, l'attuazione degli interventi di sistemazione ambientale di cui all'art. 45 comma 2 della L.R. 1/2005 a scadenze periodiche comunque non superiori a cinque anni.

Art. 22 Ordinanza di sospensione dei lavori

1. Qualora sia constatata dagli uffici dell'Amministrazione Comunale l'inosservanza delle norme, delle prescrizioni e delle modalità esecutive fissate nel titolo abilitativo, l'Autorità comunale competente ordina l'immediata sospensione dei lavori, secondo le disposizioni del Titolo VIII capo I della L.R. 1/2005.

2. Tale ordinanza non richiede, in quanto atto di diffida/ordinanza sorretto da ragioni di celerità ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 anche a garanzia del privato, la comunicazione di avvio del procedimento, che comunque è assolta mediante la fissazione di un termine breve di 15 (quindici) giorni, utile ai fini della presentazione di eventuali osservazioni e memorie.

3. L'ordinanza può avere ad oggetto anche porzioni di cantiere escludendo le parti che non abbiano connessioni funzionali con i lavori presunti abusivi.

Art. 23 Provvedimento di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi

1. L'emissione del provvedimento di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi comporta l'assegnazione di un termine espresso per l'adempimento, secondo quanto previsto dal Titolo VIII capo I della L.R. 1/2005.

Su istanza motivata dell'interessato presentata entro i primi 60 (sessanta) giorni e mediante provvedimento motivato del Responsabile del Procedimento potrà essere eccezionalmente concessa una proroga del termine ove vengano riconosciuti fatti determinanti ovvero cause di forza maggiore ostativi alla demolizione.

In caso di ricorso giurisdizionale, ove l'Organo adito accolga l'eventuale istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento ripristinatorio impugnato e successivamente rigetti il ricorso nel merito, il termine decorre ex novo dalla data della pubblicazione della sentenza.

2. Il verbale di accertamento dell'eventuale inottemperanza all'ingiunzione a demolire è notificato agli interessati ed è allegato al provvedimento dirigenziale dichiarativo dell'acquisizione gratuita al patrimonio comunale, già avvenuta di diritto.

Nelle more di tale notifica si procede immediatamente alla annotazione dell'atto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, al fine di impedire il pregiudizio di eventuali diritti di terzi.

Art. 24 Accertamento di conformità

1. Relativamente ad opere eseguite in assenza di titolo abilitante o in difformità da esso, entro la scadenza dei termini previsti dall'art. 140 comma 1 della L.R. 1/2005 - e comunque fino alla notifica dei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni pecuniarie - il responsabile dell'abuso può proporre istanza di accertamento di conformità, la cui presentazione sospenderà il termine medesimo, per ottenerne il rilascio qualora l'intervento realizzato sia conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'opera che al momento della presentazione della domanda.

2. La presentazione dell'istanza sospende il procedimento amministrativo sanzionatorio fino al momento della qualificazione circa l'ammissibilità dell'istanza di accertamento della conformità.

Art. 25 Provvedimenti sanzionatori

1. Le opere eseguite abusivamente sono, nei casi in cui sono accolti il Permesso di Costruire o l'attestazione di conformità in sanatoria, soggette a sanzioni pecuniarie ai sensi del Titolo VIII capo I della L.R. 1/2005. L'applicazione del regime sanzionatorio è definita con Deliberazione della Giunta Comunale.

2. Tali opere sono comunque soggette alle sanzioni penali di cui all'art. 44 del D.P.R. 380/2001.

Il rilascio in sanatoria del Permesso di Costruire o dell'attestazione di conformità estingue solo i reati contravvenzionali previsti, ai sensi dell'art. 45 dello stesso decreto.

Ultimo aggiornamento
29/05/2023, 11:37