Norme del Regolamento Edilizio

Art. 56 Caratteristiche e requisiti minimi dei locali di abitazione e degli alloggi

1. Sono locali di abitazione permanente (categoria A) quelli adibiti a funzioni abitative che comportino la permanenza continuativa di persone, quali camere da letto, soggiorni, sale da pranzo e cucine abitabili.

Sono locali di abitazione non permanente (categoria B) quelli adibiti a funzioni abitative che non comportino la permanenza continuativa di persone, quali servizi igienici, spazi di disimpegno, dispense, guardaroba, lavanderie e simili.

Sono locali non abitabili (categoria C) quelli che non rispondono alle prescrizioni del presente Regolamento per i locali abitabili e che possono essere adibiti esclusivamente a funzioni accessorie che comportino presenza solo saltuaria di persone, quali soffitte, spazi sottotetto ad esse assimilabili, cantine, ripostigli, locali di sgombero e simili.

Ai sensi del presente Regolamento non sono considerati locali i volumi tecnici e le intercapedini.

2. L'altezza minima è di 2,70 ml. per i locali di categoria A e di 2,40 ml. per i locali di categoria B oppure C.

Per i locali abitabili sottotetto a copertura inclinata, l'altezza media deve essere di 2,70 ml. con minimo di gronda di 2,20 ml.

Gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi devono essere delimitati mediante opere murarie o arredi fissi e ne potrà essere consentito l'uso esclusivamente come ripostiglio o spazio di servizio.

3. I locali abitabili ivi compresi i monolocali devono essere provvisti di almeno un'apertura apribile all'esterno.

4. I locali di categoria A non possono avere una superficie minore di:

  • 14 mq. se si tratta di soggiorni o di camere da letto per due persone;
  • 9 mq. se si tratta di camere da letto singole.

Le camere da letto devono avere il lato minore non inferiore a 2,50 ml. se singole e non inferiore a 3,00 ml. se doppie.

5. Gli alloggi devono assicurare una Superficie Utile Abitabile per abitante non inferiore a 14 mq. per i primi quattro abitanti e 10 mq. per ciascuno dei successivi; ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno 14 mq.

In ogni caso l'alloggio minimo, nel caso di nuova costruzione, non può essere inferiore a 60 mq. di Superficie Utile.

L'alloggio monovano deve avere una superficie, comprensiva dei servizi igienici, non inferiore a 28 mq. se per una persona e non inferiore a 38 mq. se per due persone.

6. Gli alloggi - fatta eccezione per i monolocali - non dovranno avere affacci o aperture unicamente su una stessa parete in modo che sia garantita la ventilazione trasversale o d'angolo e gli stessi dovranno prospettare direttamente su spazi liberi o su cortili di dimensioni regolamentari.

7. Un alloggio si intende non abitabile quando ricade in una delle seguenti condizioni:

  • quando manca di aeroilluminazione;
  • quando manca la disponibilità di servizi igienici e/o di acqua potabile;
  • quando è in condizioni di degrado tali da pregiudicare l'incolumità degli occupanti;
  • quando è alloggio improprio, ossia quando è ricavato in locali aventi caratteristiche di assoluta e totale incompatibilità con l'uso abitativo quali, ad esempio, garage, stalle, cantine e simili.

Un alloggio dichiarato inabitabile deve essere sgomberato con ordinanza dell'Autorità comunale competente e non potrà essere nuovamente occupato se non dopo l'esecuzione dei necessari interventi di adeguamento.

Art. 57 Caratteristiche delle cucine delle abitazioni

1. La cucina, quando costituisce vano indipendente ed autonomo dal soggiorno, non dovrà avere superficie inferiore a 9 mq. ed essere dotata di propria finestra.

2. Quando la cucina non raggiunga detta superficie minima o non sia dotata di finestra propria, essa dovrà essere collegata al locale di soggiorno mediante un vano privo di infissi di superficie non inferiore a 4 mq. e la zona cottura deve essere dotata di impianto di aspirazione forzata.

In tal caso la superficie finestrata (compresa quella della cucina se presente) dovrà essere tale da soddisfare i rapporti aeroilluminanti prescritti dal presente Regolamento in funzione alla superficie di pavimento complessiva dei due vani.

3. Ogni cucina deve essere dotata di acquaio di materiale resistente, impermeabile e di facile lavatura, con acqua potabile e scarico delle acque di rifiuto, nonché di una canna di aspirazione di almeno 1 dm. quadrato di sezione o di altro sistema di aerazione conforme alle normative vigenti in materia.

4. Tutte le cucine e le zone di cottura devono avere il pavimento ed almeno la parete ove sono le apparecchiature per un'altezza minima di 1,80 ml. rivestiti con materiale impermeabile e facilmente lavabile.

Art. 58 Caratteristiche dei locali igienici delle abitazioni

1. Ogni nuovo alloggio destinato ad uso di abitazione deve essere fornito di almeno un servizio igienico completo di tazza WC, lavabo, bidet, vasca o doccia.

2. I servizi igienici devono avere una superficie di almeno 3 mq. e larghezza di almeno 1,20 ml.

3. I locali igienici nelle unità abitative non possono avere accesso dalle stanze da soggiorno, da pranzo, cucine e camere da letto se non attraverso disimpegno, salvo il caso di unità edilizia con più locali igienici, in cui è ammesso l'accesso diretto dalle camere da letto purché almeno uno dei locali igienici sia disimpegnato.

In tutti i tipi di alloggio i vani da adibire ai servizi igienici devono sempre essere delimitati da pareti; nel caso di monolocali i servizi igienici devono essere dotati di antibagno.

4. Il pavimento deve essere di materiale liscio, impermeabile e facilmente lavabile; le pareti rivestite di materiale impermeabile fino ad un'altezza di 1,80 ml.

5. Le aperture di illuminazione e ventilazione devono comunicare direttamente ed esclusivamente con l'esterno dell'edificio e mai con ambienti di abitazione, cucine, scale e passaggi interni e devono essere fornite di finestre apribili all'esterno della misura non inferiore a 0,60 mq. per il ricambio dell'aria.

Per i locali igienici posti negli spazi interni degli edifici senza possibilità di aperture verso l'esterno, deve essere assicurata la ventilazione a mezzo canna di aspirazione del diametro minimo di 120 mm., attivata con elettroventilatore e sfociante direttamente sul tetto.

Tale aspirazione forzata deve assicurare un coefficiente di ricambio minimo di 6 volumi/ora se in espulsione continua ovvero di 12 volumi/ora se in aspirazione forzata intermittente a comando automatico adeguatamente temporizzato per assicurare almeno tre ricambi per ogni utilizzazione dell'ambiente.

6. Ogni apparecchio igienico (tazza, lavabo, vasca, doccia, bidet, ecc.) deve essere di materiale resistente, impermeabile e di facile lavatura.

Art. 59 Caratteristiche e requisiti minimi dei locali ad uso non residenziale

1. Sono locali di categoria 1:

  • laboratori e locali adibiti ad attività lavorativa (ambienti in cui vengono svolte attività industriali, artigianali, produttive, anche se svolte dal solo titolare).

Sono locali di categoria 2:

  • locali adibiti ad attività commerciali e di servizio ed archivi e magazzini con permanenza di addetti (locali adibiti a permanenza di merci e materiali vari utilizzati nello svolgimento di servizi, commerciali o altro) ove non si ha esposizione a fattori di rischio chimico o fisico connessi con l'attività;
  • uffici di tipo amministrativo e direzionale;
  • studi professionali;
  • sale lettura, sale riunioni;
  • ambulatori aziendali, camere di medicazione;
  • refettori;
  • locali di riposo.

Sono locali di categoria 3:

  • spogliatoi;
  • servizi igienici;
  • docce;
  • disimpegni;
  • magazzini, archivi e depositi senza permanenza di addetti.

2. Per il dimensionamento dei locali non destinati alla residenza si applicano le norme vigenti per ogni specifica attività, nel rispetto delle prescrizioni riportate ai successivi comma.

3. Locali di categoria 1

L'altezza netta non deve essere inferiore a 3,00 ml. con un minimo, in caso di coperture non piane, di 2,20 ml.

Fatte salve motivate esigenze e/o specifiche prescrizioni delle competenti strutture della ASL, la superficie minima non deve essere inferiore a 9 mq.

I locali devono essere illuminati con luce naturale. La superficie illuminante deve essere, indicativamente e fatte salve particolari esigenze tecniche, almeno:

  • 1/8 della Superficie Utile del locale se la stessa è inferiore a 50 mq.
  • 1/10 della Superficie Utile del locale se la stessa è compresa fra 50 e 100 mq., con un minimo di 6,25 mq.
  • 1/12 della Superficie Utile del locale se la stessa è compresa fra 100 e 500 mq., con un minimo di 10 mq.
  • 1/16 della Superficie Utile del locale se la stessa è compresa fra 500 e 1.000 mq., con un minimo di 41,6 mq.
  • 1/20 della Superficie Utile del locale se la stessa è maggiore di 1.000 mq.

La superficie illuminante deve essere rapportata al coefficiente di trasmissione della luce del vetro naturale; con coefficienti di trasmissione della luce più bassi occorre proporzionalmente adeguare la superficie illuminante. Nel computo possono essere inserite le eventuali superfici dei portoni di ingresso, se vetrate. Nel caso di ambienti che, per loro conformazione geometrica, hanno porzioni di superficie in pianta non raggiunte da illuminazione naturale, tali porzioni devono essere adibite esclusivamente ad uso che non preveda la permanenza di addetti.

Le superfici finestrate o comunque trasparenti delle pareti perimetrali o delle coperture, nei casi in cui l'attività che viene svolta e la protezione dei lavoratori dall'irraggiamento solare lo richiedano, devono essere dotate di dispositivi regolabili atti a proteggere i lavoratori dall'irraggiamento diretto.

L'intensità, la qualità e la distribuzione delle sorgenti di luce artificiale negli ambienti di lavoro devono essere idonee allo svolgimento dello specifico compito visivo. La collocazione delle lampade deve essere tale da evitare abbagliamenti diretti e/o riflessi e la proiezione sulla postazione di lavoro di ombre che ostacolano il compito visivo.

Oltre a quanto previsto dalla vigente normativa nazionale è opportuno che negli stabilimenti e negli ambienti di lavoro in genere siano predisposti mezzi di illuminazione tali da intervenire in assenza di tensione di rete e distribuiti in modo tale da garantire un sicuro movimento e l'eventuale esodo dall'ambiente di lavoro.

Per l'aerazione naturale, tutti i locali devono essere dotati di superficie apribile, con comandi ad altezza d'uomo. Di norma le aperture devono essere uniformemente distribuite in tutte le superfici esterne evitando sacche di ristagno. Devono essere favoriti sia i moti convettivi naturali per la circolazione dell'aria interna, sia i ricambi naturali mediante l'installazione di dispositivi quali ad esempio gli evacuatori statici. I portoni e le porte di ingresso non possono costituire sistema unico di aerazione, salvo casi particolari relativi ad ambienti limitati in cui la porta di ingresso sia resa apribile nella parte superiore (ad es. vasistas) indipendentemente dal resto della porta. Caso per caso verrà valutata la necessità di integrazione con impianto di ricambio forzato dell'aria.

Nel caso sia previsto sistema di aerazione forzata i flussi di aerazione devono essere distribuiti in modo da evitare sacche di ristagno. L'aria di rinnovo deve essere prelevata ad una altezza non inferiore di 2 ml. dal piano stradale e comunque non in prossimità di emissioni e convenientemente riscaldata ed umidificata.

Di norma l'impianto di aerazione forzata non può essere utilizzato per la rimozione degli inquinanti dovuti alle lavorazioni; per tali inquinanti dovrà essere previsto uno specifico impianto di aspirazione localizzata, coordinato con l'impianto di aerazione dell'ambiente.

4. Locali di categoria 2 e 3

L'altezza netta dei locali di categoria 2, salvo norme specifiche, deve essere superiore o uguale a 2,70 ml.; per i locali sottotetto a copertura inclinata l'altezza media deve di essere di 2,70 ml. con minimo di gronda di 2.20 ml.

L'altezza netta per i locali di categoria 3 deve essere superiore o uguale a 2,40 ml.; in caso di locali sottotetto l'altezza media deve essere di 2,40 ml. e l'altezza minima non deve essere inferiore a 2,20 ml.

Gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi devono essere esclusivamente utilizzati per aree ripostiglio o di servizio con, se possibile, chiusura mediante opere murarie o arredi fissi.

Fatte salve motivate esigenze e/o specifiche prescrizioni delle strutture di prevenzione e fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche, la Superficie Utile minima deve essere nel caso di locali di categoria 2:

  • per locali commerciali e di servizio, archivi e magazzini oppure uffici 5 mq. per addetto, con un minimo di 9 mq., ove non altrimenti stabilito da specifica normativa
  • per ambulatori aziendali/camere di medicazione 9 mq.
  • per refettori e locali di riposo 1 mq. per utilizzatore per turno, con un minimo di 9 mq.;

nel caso di locali di categoria 3:

  • per spogliatoi 1,20 mq. per addetto per turno
  • per vani doccia superficie non inferiore a 1 mq.
  • per WC superficie non inferiore a 1,20 mq.; nel caso in cui il lavabo sia posto nell'antibagno la superficie del WC può essere ridotta fino a 1 mq., purché I'antibagno abbia una superficie non inferiore a 1,20 mq.; in entrambi i casi il lato minimo del vano non può essere inferiore a 0,90 ml.

Locali igienici, WC e docce non devono avere accesso da locali di categoria 1 e 2 se non attraverso disimpegno.

I locali di categoria 2 devono essere illuminati con luce naturale, nel rispetto dei requisiti definiti in riferimento ai locali di categoria 1. Nei casi di biblioteche, sale di lettura, sale riunioni, spazi espositivi e simili possono essere ammessi parametri diversi di illuminazione naturale; in tali casi l'idoneità del locale sarà limitata all'attività lavorativa dichiarata.

I locali di categoria 3 possono essere privi di illuminazione naturale.

Valgono in ogni caso i requisiti per le finestre definiti in riferimento ai locali di categoria 1.

Ogni spazio agibile e di servizio o accessorio deve essere munito di impianto di illuminazione artificiale tale da garantire un normale comfort visivo per le operazioni che vi si svolgono; devono pertanto essere assicurati idonei valori di illuminamento così come definiti dalle norme di illuminotecnica (norma UNI 10380). Per gli uffici deve essere assicurato idoneo valore di illuminamento sul posto di lavoro. La collocazione delle lampade deve essere tale da evitare abbagliamenti diretti e/o riflessi e la proiezione sulla postazione di lavorio di ombre che ostacolino il compito visivo. Qualora esigenze tecniche richiedano condizioni di illuminamento generale e localizzato particolari (ad esempio per i videoterminali) queste devono essere confortevoli per gli addetti (D.lgs. 81/2008 e s.m.i.).

Come previsto per i locali di categoria 1, oltre quanto previsto dalla vigente normativa nazionale, è opportuno che negli stabilimenti e negli ambienti di lavoro in genere siano predisposti mezzi di illuminazione tali da intervenire in assenza di tensione di rete e distribuiti in modo tale da garantire un sicuro movimento e l'eventuale esodo dall'ambiente di lavoro.

Per quanto riguarda l'aerazione naturale tra i locali di categoria 2:

  • uffici professionali, refettori e sale di lettura devono essere dotati di superficie apribile, con comandi ad altezza d'uomo, pari al 50% della superficie illuminante
  • ambulatori aziendali/camere di medicazione e sale riunioni in caso di particolari esigenze logistiche aziendali possono essere privi di aerazione naturale purché dotati di idoneo sistema di aerazione forzata;

tra i locali di categoria 3:

  • spogliatoi e servizi igienici se privi di aerazione naturale devono essere dotati di idoneo sistema di ricambio forzato dell'aria
  • disimpegni, depositi ed archivi senza permanenza di addetti, fatte salve normative specifiche, devono essere dotati di una corretta circolazione dell'aria.

Per quanto riguarda l'aerazione forzata per i locali di categoria 2 vale quanto riportato in riferimento ai locali di categoria 1; per i locali di categoria 3 nel caso di servizi igienici che non rispondano ai parametri sopra citati l'aspirazione forzata deve assicurare un ricambio minimo di 6 volumi/ora se in espulsione continua, ovvero assicurare almeno 3 ricambi in un tempo massimo di 5 minuti per ogni utilizzazione dell'ambiente se in aspirazione forzata intermittente a comando automatico temporizzato.

Nei locali destinati ad esposizione e vendita aperti al pubblico, limitatamente alle aree in cui vi sia la presenza di pubblico, può essere concessa deroga dai servizi competenti relativamente alle caratteristiche dl aerazione e di illuminazione naturali, purché vengano installati idonei sistemi di aerazione e illuminazione artificiali.

5. Tutti i nuovi locali destinati ad attività di vario genere con permanenza di persone (negozi, uffici, studi professionali, bar, altri esercizi pubblici) devono essere provvisti almeno di un gabinetto ed un lavabo a suo servizio esclusivo.

Per la ristrutturazione dei locali esistenti si richiede un adeguamento e quando questo risulti impossibile un miglioramento igienico; se negli esercizi pubblici si preparano alimenti è obbligatorio un servizio ad uso esclusivo degli addetti.

Ogni immobile destinato ad attività commerciale o direzionale deve avere un sufficiente numero di servizi igienici e spogliatoi a seconda del numero dei dipendenti e dell'attività svolta, in conformità al D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

È vietato l'accesso diretto ai locali igienici dai locali adibiti a cucina, nonché dai locali destinati alla produzione, deposito e vendita di sostanze alimentari o bevande.

Art. 60 Disposizioni specifiche per locali ad uso non residenziale con caratteristiche particolari

1. Cucine e mense

Qualsiasi luogo di preparazione di sostanze alimentari è soggetto ad autorizzazione sanitaria e deve rispondere ai requisiti previsti dalla normativa specifica.

2. Particolarità relative ai refettori ed agli ambulatori aziendali

Fatto salvo quanto previsto da normative specifiche, nei locali adibiti a refettorio ed ambulatorio aziendale deve essere disponibile acqua corrente potabile e le superfici ed i pavimenti devono essere impermeabili e facilmente lavabili fino ad un'altezza di 1,80 ml.

Nel caso sia previsto nel refettorio un punto per il riscaldamento delle vivande con impiego di gas combustibile dovranno essere rispettate le norme UNI CIG in materia.

Il refettorio deve essere ubicato in modo da evitare contaminazioni con gli inquinanti eventualmente presenti nell'ambiente di lavoro.

3. Parametri igienico-dimensionali

Per i locali interrati e seminterrati può essere concessa deroga al divieto di utilizzo per lo svolgimento di attività lavorativa se sussistono le seguenti condizioni, ciascuna di per se vincolante:

  • a.1) altezza interna utile, illuminazione ed aerazione naturali secondo i parametri dei locali fuori terra;
  • a.2) attività lavorativa non ricompresa fra quelle che comportano l'utilizzo di sostanze nocive;
  • a.3) il pavimento sia separato dal suolo o mediante un piano sottostante cantinato o mediante un vespaio ventilato di altezza non inferiore a 50 cm. o mediante idonei materiali che garantiscano adeguata protezione contro l'umidità del suolo;
  • a.4) le pareti contro terra siano rese libere dal terreno circostante tramite realizzazione di intercapedine ventilata ispezionabile la cui larghezza sia maggiore di 60 cm. e la cui profondità sia di almeno 15 cm. al di sotto dell'interrato stesso, ove possano sfociare le eventuali aperture aeranti del vespaio, o mediante idonei materiali che garantiscano adeguata protezione contro l'umidità del suolo;
  • a.5) la protezione dall'umidità e da eventuali perdite della fognatura dovrà risultare da una dettagliata relazione tecnica e dagli elaborati grafici.

Nei locali equiparabili a quelli fuori terra può essere svolta qualunque attività lavorativa se sussistono le seguenti condizioni, ciascuna di per se vincolante:

  • b.1) altezza, illuminazione ed aerazione naturali di tipo diretto secondo i parametri dei locali fuori terra;
  • b.2) il pavimento sia separato dal suolo o mediante un piano in sottostante cantinato o mediante un vespaio ventilato di altezza non inferiore a 50 cm. o mediante idonei materiali che garantiscano adeguata protezione contro l'umidità del suolo;
  • b.3) la porzione dei muri perimetrali contro terra sia resa libera dal terreno circostante tramite realizzazione di intercapedine ventilata ispezionabile la cui larghezza sia maggiore di 60 cm. e la cui profondità sia di almeno 15 cm. al di sotto dell'interrato stesso, ove possano sfociare le eventuali aperture aeranti del vespaio, o e mediante idonei materiali che garantiscano adeguata protezione contro l'umidità del suolo;
  • b.4) le quote di massima piena della fognatura di scarico e la falda freatica siano al di sotto del piano di posa dei pavimenti di isolamento contro l'umidità di cui al punto a.3).

4. Locali di ricovero

Nel caso di attività lavorative che comportano il rischio di esposizione al piombo o all'amianto devono essere predisposte aree speciali che consentano di sostarvi senza il rischio di contaminazione (D.lgs. 81/2008 e s.m.i.).

La previsione di analoghi locali di ricovero è opportuna negli ambienti di lavoro ove vengono manipolati altri prodotti nocivi, tossici, cancerogeni o mutageni (D.lgs. 81/2008 e s.m.i.).

5. I luoghi che vengano costruiti o trasformati per essere adibiti a funzioni per le quali vigono normative specifiche (scuole, alberghi, ospedali, impianti sportivi, ecc.) devono essere progettati e realizzati in conformità a dette specifiche normative. In tali casi le prescrizioni del presente Regolamento si applicano limitatamente alle prescrizioni che non risultino in contrasto con quelle della specifica normativa di riferimento.

Art. 61 Disposizioni specifiche per strutture sanitarie non soggette ad autorizzazione ai sensi degli artt. 193 e 194 del T.U. LL.SS.

1. Gli studi medici e le strutture sanitarie non soggette ad autorizzazione ai sensi degli artt. 193 e 194 del T.U. LL.SS. dovranno essere dotati dei seguenti locali:

  • sala di attesa, di superficie non inferiore a 9 mq. ed altezza minima 2,70 ml.; il locale dovrà essere dotato di finestra apribile e qualora la porta di accesso alla sala d'aspetto sia rappresentata da porta a vetri comunicante con l'esterno e non vi siano finestre apribili, una porzione della stessa dovrà essere apribile indipendentemente dall'apertura della porta; le pareti dovranno essere lavabili per una altezza di 1,80 ml.;
  • sala visite, di superficie non inferiore a 9 mq. ed altezza minima 2,70 ml.; il locale dovrà essere dotato di finestra apribile di superficie corrispondente ad almeno 1/8 rispetto alla superficie del pavimento; le pareti dovranno essere lavabili per una altezza di 1,80 ml. e tinteggiate con colori chiari; dovrà essere dotata di lavabo a comando non manuale eccetto il caso in cui comunichi con il servizio igienico ad uso esclusivo;
  • servizio igienico, dotato di WC per i pazienti; qualora il locale sia privo di finestra dovrà essere dotato di idoneo sistema di estrazione dell'aria; nel caso che comunichi direttamente con la sala di attesa dovrà essere dotato di antibagno.

2. I pavimenti di questi ambienti dovranno essere costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile.

3. I locali dovranno essere provvisti di acqua potabile.

4. Lo smaltimento dei liquami dovrà avvenire in base alla normativa vigente.

5. Gli ambulatori medici soggetti ad autorizzazione ai sensi degli artt. 193 e 194 del T.U. LL.SS. dovranno adeguarsi ai requisiti previsti dalla normativa regionale.

Art. 62 Disposizioni specifiche per strutture ricettive

1. Per gli edifici che hanno particolare valore storico-artistico o che sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs. 42/2004 o che comunque, a giudizio della Commissione Comunale per il Paesaggio debbano mantenere inalterati i propri caratteri tipologici-architettonici, nel caso di lavori di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, quando gli interventi proposti non determinino condizioni peggiorative rispetto a quelle originarie, sono ammesse le seguenti deroghe ai requisiti minimi igienico-sanitari previsti:

  • a) altezza media dei locali: 2,50 ml.;
  • b) altezza minima dei locali: 2,20 ml.;
  • c) aeroilluminazione naturale: rapporto superficie finestrata e superficie pavimentata non inferiore a 1/14
  • d) superficie minima dei locali, a condizione che almeno uno dei due requisiti rimanenti, altezza e superficie aeroilluminante sia rispettato:
    • camere 8 mq. per n° 1 posti letto, 10 mq. per n° 2 posti letto, 6 mq. per ogni posto letto aggiuntivo
    • soggiorno 10 mq.: può essere consentita la sistemazione temporanea di non più di n° 2 posti letto supplementari, purché la cucina sia un locale separato;
      • e) locali seminterrati: devono avere gli stessi requisiti dei locali fuori terra; dovrà essere dimostrata una sufficiente protezione dall'umidità mediante scannafosso intorno alle pareti e pavimento isolato con intercapedine ventilata o vespaio.

      2. Tali disposizioni si applicano a tutte le strutture ricettive di cui alle seguenti normative: L.R. 30/2003 "Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana", L.R. 42/2000 "Testo unico delle Leggi Regionali in materia di turismo" e L.R. 102/1994 "Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle strutture ricettive".

Art. 63 Scale

1. Le scale devono essere sempre dotate di almeno un corrimano ad una altezza non inferiore a 1,00 ml.

Il parapetto che costituisce la difesa verso il vuoto deve avere un'altezza minima di 1,00 ml.

2. La larghezza della rampa e dei pianerottoli non deve essere inferiore a 1,20 ml. per edifici plurifamiliari, non inferiore a 0,90 ml. negli altri casi di uso privato principale; la larghezza dei pianerottoli non deve essere inferiore a quella della rampa.

Sono ammissibili le scale a chiocciola come collegamento tra vani abitativi con altri vani accessori; esse devono avere un'apertura (diametro) minima totale non inferiore a 1,20 ml.

3. I gradini delle scale devono avere le seguenti misure:

  • alzata minima 16 cm., massima di 18 cm.; solo per casi particolari o comunque solo per progetti di ristrutturazione edilizia è consentita un'altezza diversa;
  • pedata di larghezza tale che la somma di essa con due alzate sia compresa tra 62 e 65 cm.;

pedata ed alzata devono essere costanti per l'intero sviluppo della scala; gradini diversi possono essere ammessi solo con funzione di invito a inizio rampa o con funzione di aggiustamento a fine rampa.

4. Per il collegamento di più alloggi le scale devono essere interrotte almeno ogni dieci alzate con idonei pianerottoli che per le nuove costruzioni non devono essere inferiori a 1,20 x 1,20 ml.

5. Le prescrizioni sopra riportate non si applicano alle scale per l'accesso a vani tecnici o in aggiunta a quelle principali od a scale di suo secondario per accedere a soffitte, tetti, scantinati o simili.

6. Nella costruzione delle scale, quando richiesto, dovranno essere rispettati i requisiti di cui alle norme sul superamento delle barriere architettoniche ed antincendio.

Art. 64 Chiostrine, cavedi, pozzi di luce

1. La costruzione di chiostrine e cavedi interni ai fabbricati è consentita allo scopo di dare aria e luce esclusivamente a scale oppure a locali di servizio.

La superficie minima non dovrà essere inferiore a 9 mq. con lato minimo di 3 ml.; in ogni caso la superficie della chiostrina non potrà essere inferiore ad 1/20 della somma delle superfici delle pareti che lo recingono.

Non ne è consentita la copertura.

I pozzi di luce e le chiostrine devono essere facilmente accessibili per la pulizia, pavimentati e dotati di tubazioni per lo scarico di acque meteoriche; essi devono essere aerati dal basso per mezzo di corridoi o passaggi.

Ultimo aggiornamento
29/05/2023, 11:37