Norme del Regolamento Edilizio

Art. 65 Allacciamento rete gas

1. Per l'allacciamento alla rete di distribuzione del gas l'utente dovrà eseguire l'impianto interno secondo le norme UNI-7129 per gli impianti per uso domestico di potenza non superiore a 35 Kw e le norme di cui al D.M. 12/4/1996 per gli impianti di potenza superiore a 35 Kw.

Art. 66 Rifornimento idrico

1. Ogni fabbricato, di nuova costruzione o esistente, deve essere provvisto di acqua potabile distribuita in modo proporzionale al numero dei locali abitabili, così da garantire un regolare rifornimento per ogni unità immobiliare.

2. L'acqua per uso civile può essere prelevata, oltre che dall'acquedotto comunale, da fonti di approvvigionamento idrico autonomo (pozzo o sorgente); in questo caso dovrà essere dimostrata l'idoneità ad uso potabile prima della autocertificazione della abitabilità.

3. Gli impianti per la distribuzione dell'acqua potabile all'interno degli edifici devono essere costruiti a regola d'arte e conformi alle norme igienico sanitarie vigenti.

Il raccordo tra la fonte di approvvigionamento e l'impianto idrosanitario dovrà essere realizzato in modo da evitare potenziali contaminazioni dell'acqua da parte di agenti esterni e tale da consentire l'ispezionabilità di giunti, apparecchi e dispositivi.

Tra i dispositivi deve essere compresa una apparecchiatura che eviti la possibilità del riflusso delle acque di approvvigionamento (valvola unidirezionale di non ritorno, ecc.) ed inoltre occorre assumere le cautele necessarie a evitare contaminazioni delle acque potabili da parte delle acque reflue.

4. Qualora gli edifici abbiano locali abitabili con il pavimento a quota tale che non possa essere garantita una regolare erogazione, devono essere dotati di apparecchiature per il sollevamento dell'acqua; in questo caso le vasche di accumulo devono essere realizzate in modo tale da impedire eventuali contaminazioni accidentali dell'acqua e realizzate con materiali idonei per gli alimenti.

Art. 67 Perforazione o sistemazione di pozzi

1. Nel caso in cui l'acqua attinta dal pozzo sia destinata ad uso potabile, l'opera di captazione e le caratteristiche chimico-batteriologiche dell'acqua dovranno essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente.

2. Se la profondità del pozzo è maggiore di 30 ml. dovrà essere cura del richiedente inviare comunicazione e documentazione tecnica anche al Servizio Geologico di Stato ai sensi dell'art. 1 della L. 464/1984.

3. Alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività per la perforazione o sistemazione di pozzi dovranno essere allegati, oltre al parere dell'ARPAT nel caso di motivate esigenze dell'Ente:

  • a) cartografia in scala 1:25.000 o 1:10.000;
  • b) planimetria catastale in scala 1:2.000 ed estratto del Regolamento Urbanistico con riportata la particella interessata;
  • c) relazione geologica con elaborati in scala 1:5.000 o 1:2.000 per un contorno significativo;
  • d) progetto dell'opera di captazione in cui sono specificati i metri cubi giornalieri di acqua emunti, la destinazione ad uso irriguo o potabile dell'acqua emunta;
  • e) carta dei vincoli.

Art. 68 Fognatura pubblica e adduzione da acquedotto pubblico

1. Per il recapito di scarico di acque reflue in pubblica fognatura, nonché per l'adduzione di acqua da pubblico acquedotto si fa riferimento esclusivamente allo specifico Regolamento del Servizio Idrico Integrato, emanato dalla Società Publiacqua S.p.A. in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato.

Art. 69 Acque pluviali ed acque reflue, corpi ricettori finali

1. Le acque provenienti dagli edifici in funzione della loro natura si distinguono in:

  • acque pluviali, cioè quelle di natura meteorica, di infiltrazione o di falda, provenienti da coperture, terrazze, cortili, chiostrine, scannafossi, drenaggi, superfici scoperte e simili;
  • acque reflue, cioè quelle provenienti dagli impianti sanitari dell'edificio ed in genere tutte le acque di risulta da una qualsiasi forma di utilizzazione civile che comporti compromissione della loro naturale purezza.

Secondo la loro provenienza, le acque reflue si distinguono a loro volta in:

  • acque reflue domestiche, cioè quelle provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
  • acque reflue industriali, cioè quelle provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, comprese anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento;
  • acque reflue urbane, cioè il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato.

2. I corpi ricettori finali nei quali possono essere condotte le acque reflue si distinguono in:

  • pubblica fognatura;
  • corpo d'acqua superficiale;
  • suolo;
  • sottosuolo.

Le pubbliche fognature, in funzione del tipo di acque che vi possono essere condotte e del loro recapito, si distinguono in:

  • fognature per acque reflue domestiche, urbane e industriali, cioè quelle che adducono ad un depuratore comunale ad ossidazione totale e che sono riservate all'immissione di acque reflue;
  • fognature per acque pluviali, cioè quelle che di norma affiancano le fognature per acque reflue domestiche, urbane e industriali e che sono riservate all'immissione di acque pluviali;
  • fognature miste, cioè quelle prive di depuratore ad ossidazione totale ed in cui è ammessa l'immissione di tutte le acque reflue.

3. È vietato immettere acque pluviali nella pubblica fognatura per acque reflue domestiche, urbane e industriali.

4. È vietato immettere acque reflue domestiche, urbane e industriali nella pubblica fognatura per acque pluviali.

5. Per le nuove abitazioni dovrà essere prevista la separazione delle acque reflue dalle acque pluviali anche in assenza di depuratore.

Art. 70 Raccolta e smaltimento delle acque pluviali

1. Ciascun edificio deve essere dotato di un impianto atto a garantire la raccolta delle acque pluviali ed il loro convogliamento fino ad uno dei recapiti finali ammessi.

2. Le condutture costituenti l'impianto devono essere di materiale resistente ed impermeabile, avere giunture a perfetta tenuta ed essere di numero ed ampiezza sufficiente per ricevere e convogliare le acque piovane fino al recapito finale.

Le coperture devono essere munite di canali di gronda lungo tutti i cornicioni, tanto verso le aree di uso pubblico quanto verso i cortili ed altri spazi scoperti.

Le condutture verticali di scarico (pluviali) devono essere collocate di preferenza esteriormente all'edificio.

Nel caso di facciate direttamente fronteggianti spazi pubblici il tratto terminale (da terra fino ad un altezza pari al primo interpiano) delle condutture deve essere incassato nella muratura.

All'estremità inferiore di ogni calata devono essere installati pozzetti d'ispezione ad interruzione idraulica. Pozzetti d'ispezione devono inoltre essere installati lungo le condutture interrate nei punti in cui si verifichi un repentino cambiamento di direzione o la confluenza di più condutture.

Tutte le tubazioni costituenti l'impianto devono condurre ad un pozzetto finale d'ispezione, posto ai limiti interni della proprietà, da cui si diparta la tubazione che conduce al recapito finale.

3. L'impianto di raccolta e smaltimento delle acque pluviali deve essere del tutto indipendente da quelli delle acque di altra natura.

E' tassativamente vietato immettere nelle tubazioni o nei pozzetti delle acque piovane acque reflue di qualsiasi altra provenienza.

4. Le acque pluviali possono essere smaltite mediante:

  • convogliamento in pubblica fognatura per acque pluviali;
  • convogliamento in acque superficiali;
  • dispersione nel suolo;
  • accumulo in cisterna per uso irriguo, antincendio e simili, fermo restando che le eventuali tubazioni di troppo pieno devono comunque condurre ad una delle altre destinazioni ammesse.

5. Quando possibile ed opportuno deve essere privilegiato il reimpiego delle acque pluviali per usi non pregiati e comunque compatibili con la loro qualità (irrigazione aree verdi, cisterne di accumulo, ecc.) oppure la dispersione delle medesime, mediante processi lenti, negli spazi verdi.

6. Nelle aree di parcheggio pubblico dovranno essere realizzate vasche di prima pioggia.

Art. 71 Raccolta e smaltimento delle acque reflue

1. Ciascun edificio deve essere dotato di un impianto atto a garantire la raccolta delle acque reflue ed il loro convogliamento fino ad uno dei recapiti finali ammessi.

2. Le condutture delle acque reflue devono essere di materia le resistente ed impermeabile, avere giunture a perfetta tenuta ed essere di numero ed sezione sufficienti per ricevere e convogliare le acque medesime.

Per dette condutture valgono le seguenti prescrizioni generali:

  • le tubazioni verticali devono essere poste in opera incassate nelle murature o in apposite cassette che le isolino dagli ambienti interni; la collocazione esterna alle murature (tubazioni a vista) è ammessa solo in cavedi od in altri spazi riservati al passaggio degli impianti tecnologici;
  • le tubazioni verticali devono essere prolungate in alto sopra la copertura dell'edificio, in modo tale da garantire la ventilazione delle medesime, ed avere l'estremità superiore provvista di mitra o cappello di ventilazione e di reticella contro gli insetti;
  • negli edifici di nuova costruzione deve essere inoltre realizzato un sistema di ventilazione secondaria, anche mediante un'unica calata di diametro adeguato, che sfiati le colonne delle acque nere e saponose, sia ai piedi delle stesse che in prossimità di ogni attacco;
  • le tubazioni orizzontali interrate devono essere provviste di pozzetti di ispezione senza interruzione del transito nei punti in cui si verifica un cambiamento di direzione, una variazione di livello o la confluenza di più condutture.

3. Tutti gli scarichi devono essere autorizzati ai sensi del D.lgs.152/2006 e della L.R. 20/2006 e s.m.i., ad eccezione degli scarichi in pubblica fognatura delle acque reflue domestiche purché rispettino il Regolamento del Servizio Idrico Integrato, emanato dalla Società Publiacqua S.p.A. in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato.

Art. 72 Dimensionamento dei dispositivi di depurazione

1. I dispositivi di depurazione delle acque reflue sono dimensionati in funzione del numero di abitanti equivalenti.

Il numero di abitanti equivalenti, fermo restando le definizioni di cui al D.lgs. 152/2006 ed alla L.R. 20/2006 e s.m.i. e relativo Regolamento di Attuazione, si determina come segue:

  • un abitante equivalente ogni 35 mq. di Superficie Utile Lorda (o frazione) negli edifici di civile abitazione;
  • un abitante equivalente ogni due posti letto in strutture alberghiere, case di riposo e simili;
  • un abitante equivalente ogni cinque posti mensa in ristoranti e trattorie;
  • un abitante equivalente ogni due posti letto in attrezzature ospedaliere;
  • un abitante equivalente ogni cinque addetti in edifici destinati ad uffici, esercizi commerciali, industrie o laboratori che non producano acque reflue di lavorazione;
  • un abitante equivalente ogni cinque posti alunno in edifici scolastici o istituti di educazione diurna;
  • quattro abitanti equivalenti ogni WC installato per musei, teatri, impianti sportivi ed in genere per tutti gli edifici adibiti ad uso diverso da quelli in precedenza indicati.

Art. 73 Fosse biologiche

1. Le fosse biologiche o vasche settiche di tipo tradizionale sono caratterizzate dal fatto di avere compartimenti comuni per il liquame ed il fango.

Esse devono essere adottate per il trattamento delle acque nere. Alle fosse biologiche non possono essere mai condotte acque saponose o acque pluviali.

2. Le fosse biologiche dovranno, di norma, essere collocate nel resede dell'edificio ad una distanza non inferiore a 1 ml. dalle fondazioni del medesimo.

Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente, laddove non sia possibile il rispetto delle distanze sopradette, è ammessa la collocazione ad una distanza inferiore purché si dimostri che sono stati adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare che la rottura accidentale della fossa possa provocare infiltrazioni al di sotto delle fondazioni dell'edificio o nei locali ai piani interrati.

In tutti i casi di collocazione interna all'edificio la fossa biologica dovrà rispettare le seguenti ulteriori condizioni:

  • essere separata dal solaio di calpestio del vano soprastante da una camera d'aria di altezza non inferiore a 40 cm., adeguatamente aerata con condotti di ventilazione sfocianti direttamente all'esterno;
  • presentare gli accorgimenti già prescritti per le fosse a ridosso degli edifici;
  • essere dotata di idoneo passaggio o condotto che ne consenta la vuotatura meccanica senza interessare locali abitabili o nei quali è comunque ammessa la presenza continuativa di persone.

Le fosse biologiche, ovunque posizionate, devono essere accessibili ed ispezionabili.

3. È consentita, nelle aree già edificate, l'installazione di fosse biologiche nel suolo pubblico alle seguenti condizioni:

  • comprovata e dimostrata impossibilità di installazione del manufatto nel resede privato;
  • dimensioni massime della fossa da installare di 3 x 1 ml.;
  • l'intervento non deve comportare danni a strutture o servizi esistenti.

L'Ufficio Lavori Pubblici ha comunque facoltà di decidere il posizionamento del manufatto e l'eventuale necessità di eseguire un rivestimento o una pavimentazione della superficie occupata dalla fossa biologica.

Qualsiasi danno causato per l'installazione della fossa biologica dovrà essere ripristinato a completo carico di chi lo ha causato.

Per l'occupazione del suolo pubblico in maniera permanente l'intervento dovrà corrispondere una tantum al Comune una somma commisurata alla superficie occupata che sarà stabilita dall'Ufficio Lavori Pubblici.

4. Le fosse biologiche devono essere dimensionate in funzione del numero di abitanti equivalenti corrispondente all'edificio (o porzione di edificio) che vi recapita.

5. Ciascuna fossa biologica deve essere costituita da due camere distinte e presentare una capacità utile complessiva (volume interno delle camere) pari ad almeno 225 litri per ogni abitante equivalente, con un minimo assoluto di 3.000 litri (3 mc.) complessivi.

Le due camere devono avere, di norma, pianta quadrata ed uguale capacità. Sono comunque ammesse:

  • camere a pianta rettangolare con lunghezza non superiore a due volte la larghezza;
  • camere di capacità diversa tra loro quando siano assicurate una capacità non inferiore al 50% del totale per la prima camera ed al 40% del totale per la seconda, ferma restando in ogni caso la capacità complessiva minima sopra citata.

Le fosse biologiche bicamerali, qualsiasi sia il materiale di cui sono costituite, devono rispondere alle seguenti prescrizioni tecniche generali:

  • la profondità del liquido, in ciascuna camera, deve risultare compresa tra 1,50 e 1,70 ml.;
  • in ciascuna camera deve essere assicurato uno spazio libero di almeno 20 cm. tra il livello del liquido ed il cielo della fossa;
  • le tubazioni per l'afflusso e l'efflusso dei liquami devono avere diametro non inferiore a 10 cm. e devono immergersi almeno 30 cm. sotto il livello del liquido;
  • il dispositivo di comunicazione tra una camera e l'altra (sella) deve essere realizzato con tubazioni di diametro non inferiore a 10 cm., poste ad H o ad U rovesciato, prolungate in alto sino al cielo della fossa (in diretto contatto con le relative lapidi) ed in basso sino ad immergersi almeno 30 cm. sotto il livello del liquido.

Le fosse biologiche devono essere dotate di chiusini a doppia lapide, di materiale e fattura tali da garantire la chiusura ermetica.

Analoghi chiusini devono essere previsti in corrispondenza dei punti di ispezione posizionati sul dispositivo di comunicazione tra una camera e l'altra (sella).

Ogni fossa biologica dovrà essere dotata di propria tubazione di ventilazione posizionata in prossimità del cielo della fossa, di diametro non inferiore a 10 cm. e sfociante sopra la copertura dell'edificio o comunque in posizione tale da non disperdere cattivi odori in prossimità di locali abitabili.

Nella parete che divide le due camere dovranno essere realizzati, al di sopra del livello del liquido, idonei fori di ventilazione in modo da mantenere uniforme la pressione ed assicurare la ventilazione di entrambe le camere; in mancanza di tale requisito dovranno essere previste tubazioni di ventilazione per entrambe le camere.

6. Le fosse biologiche possono essere costruite in opera o mediante l'impiego di elementi prefabbricati.

Le fosse biologiche costruite in calcestruzzo armato dovranno avere pareti e soletta di fondo di spessore non inferiore a 15 cm., mentre la soletta di copertura dovrà essere dimensionata in funzione dei massimi carichi che possono gravare sulla medesima in ragione della sua ubicazione, con un minimo assoluto di 8 cm.

Le fosse biologiche costruite con muratura di mattoni dovranno avere il fondo costituito da una soletta in calcestruzzo armato dello spessore non inferiore a 25 cm., con sovrapposto uno strato di malta di cemento dello spessore di 5 cm. Le pareti saranno costituite da pareti in mattoni pieni murati con malta cementizia dello spessore non inferiore di 25 cm., protette sul lato esterno da un rinfianco di calcestruzzo dello spessore di almeno 15 cm., cosicché lo spessore complessivo risulti non inferiore a 45 cm. Tutte le facce interne della fossa dovranno essere intonacate e lisciate con malta di cemento ed avere tutti gli angoli arrotondati e il fondo concavo per la facile estrazione delle materie. Le pareti che rimanessero fuori terra dovranno avere anch'esse spessore non inferiore a 45 cm. ed essere intonacate anche sulle faccia esterna.

Gli elementi prefabbricati utilizzabili per la costruzione delle fosse biologiche possono essere sia di tipo monoblocco che di tipo ad elementi separati da comporre in opera (cosiddette ad anelli). Gli elementi monoblocco possono essere realizzati sia in calcestruzzo che in altri materiali con idonee caratteristiche di impermeabilità (vetroresina e simili). Le fosse costituite da elementi prefabbricati composti in opera (anelli) dovranno essere accuratamente stuccate in tutti i punti di giunzione al fine di garantirne la migliore tenuta idraulica. Per tutte le fosse di tipo prefabbricato valgono le seguenti prescrizioni:

  • dovranno essere protette da un idoneo rinfianco di calcestruzzo di spessore tale che lo spessore complessivo (parete della fossa più rinfianco) non sia mai inferiore a 15 cm.;
  • il fondo dello scavo dovrà essere privo di asperità e ben livellato con un getto di calcestruzzo in modo tale da garantire la stabilità del manufatto;
  • la soletta di copertura dovrà essere dimensionata in funzione dei massimi carichi che possono gravare sulla medesima in ragione della sua ubicazione.

Art. 74 Fosse settiche tipo Imhoff

1. Le fosse settiche tipo Imhoff sono caratterizzate dal fatto di avere compartimenti distinti per il liquame e il fango.

Esse devono essere adottate per il trattamento congiunto delle acque saponose e delle acque nere.

Alle fosse settiche tipo Imhoff non possono essere mai condotte acque pluviali.

2. Le fosse settiche tipo Imhoff devono essere dimensionate in funzione del numero di abitanti equivalenti corrispondente all'edificio (o porzione di edificio) che vi recapita.

3. Il comparto di sedimentazione dovrà avere capacità pari a 40-50 litri per abitante equivalente, con un minimo assoluto di 250 litri.

Il compartimento del fango dovrà avere capacità pari a 150-160 litri per abitante equivalente, con un minimo assoluto di 900 litri. È ammesso ridurre la capacità del compartimento del fango fino a 100-120 litri per abitante equivalente a condizione che l'estrazione del fango sia eseguita due volte l'anno.

4. Le fosse settiche tipo Imhoff, qualsiasi sia il materiale di cui sono costituite, devono rispondere alle seguenti prescrizioni tecniche generali:

  • deve essere assicurato uno spazio libero di almeno 20 cm. tra il livello del liquido ed il cielo della fossa;
  • le tubazioni per l'afflusso e l'efflusso dei liquami devono avere diametro non inferiore a 10 cm. e devono costituire idonea interruzione idraulica sia in ingresso che in uscita, immergendosi almeno 30 cm. sotto il livello del liquido.

5. Per quanto attiene il posizionamento, la ventilazione e le caratteristiche costruttive, le fosse settiche tipo Imhoff devono rispondere alle stesse prescrizioni già dettate per le fosse biologiche.

6. È consentita, nelle aree già edificate, l'installazione di fosse settiche tipo Imhoff sul suolo pubblico alle condizioni già dettate per le fosse biologiche.

Art. 75 Depuratori

1. L'utilizzo dei depuratori ad ossidazione totale, nelle varie forme e tipologie in cui essi si trovano in commercio, è richiesto ogni volta che, per il tipo di ricettore finale cui si intende convogliare le acque trattate, si debba conseguire un livello di depurazione molto spinto, con degradazione pressoché totale delle sostanze organiche biodegradabili e nitrificazione delle parti azotate.

2. I depuratori ad ossidazione totale sono solitamente costituiti da elementi monoblocco prefabbricati, in genere suddivisi in più vasche o scomparti, ed utilizzano un sistema di depurazione a fanghi attivi ad ossidazione totale, basato sull'azione dei batteri presenti nel liquame che, riuniti in colonie, costituiscono un fango attivo. Nell'impianto viene insufflata meccanicamente l'aria necessaria alla sopravvivenza ed alla riproduzione dei batteri, i quali utilizzano per la loro nutrizione le sostanze organiche inquinanti contenute nel liquame, abbattendole.

3. Il livello di depurazione conseguito da ciascun impianto dovrà risultare da apposita documentazione tecnica o certificazione rilasciata dalla ditta produttrice e l'impianto medesimo potrà essere utilizzato solo per il trattamento di acque reflue destinate a corpi ricettori congruenti con il livello di depurazione garantito.

4. Sia la posa che la manutenzione dell'impianto dovranno avvenire in completa conformità alle specifiche tecniche fornite dal costruttore.

5. Potranno essere ammessi impianti di trattamento e depurazione delle acque reflue diversi da quelli sopra descritti solo quando venga dimostrato che essi conseguono livelli di depurazione non inferiori a quelli prescritti dalle norme vigenti in materia, in funzione del tipo di ricettore finale cui sono destinate le acque trattate.

Art. 76 Recapito dei liquami nel suolo mediante sub-irrigazione

1. L'utilizzo del suolo come recapito finale, mediante sub-irrigazione, dei liquami provenienti dal trattamento delle acque reflue è ammesso nelle zone sprovviste di pubblica fognatura, secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

2. Il liquame chiarificato in uscita dalla fossa settica tipo Imhoff (o da altro idoneo dispositivo di trattamento) deve essere condotto, mediante tubazione a tenuta, in un pozzetto e da qui immesso nella condotta o rete disperdente.

La condotta disperdente può essere costituita da tubazioni microfessurate continue o da elementi tubolari con estremità tagliate dritte e distanziati di 1-2 cm. l'uno dall'altro. In ogni caso la condotta disperdente deve essere protetta superiormente da tegole (o comunque da elementi semicurvi atti a svolgere analoga funzione protettiva) ed avere pendenza compresa tra 0,2% e 0,6%.

La condotta deve essere posata in una trincea profonda almeno 70 cm., la cui metà inferiore deve essere riempita con pietrisco di varia pezzatura (3-6 o superiore) che avvolga completamente la condotta. La parte superiore della trincea deve essere riempita con il terreno proveniente dallo scavo, previa interposizione di uno strato di tessuto-non tessuto o di altro materiale atto ad impedire che il terreno di rinterro penetri nei vuoti del sottostante riempimento in pietrisco.

La trincea delle seguire approssimativamente l'andamento delle curve di livello, in modo tale che la condotta disperdente mantenga la pendenza contenuta nei limiti prescritti.

Di norma la trincea deve essere posizionata lontano da fabbricati, aie, aree pavimentate o altre sistemazioni che ostacolano il passaggio dell'aria nel terreno.

3. La distanza fra il fondo della trincea ed il massimo livello della falda non dovrà essere inferiore ad 1 ml. Nel tratto a valle della condotta l'acqua di falda non potrà essere utilizzata per uso potabile o domestico o per irrigazione di prodotti mangiati crudi, a meno di accertamenti chimici e microbiologici caso per caso da parte dell'autorità sanitaria.

Fra la condotta disperdente e un qualunque serbatoio, pozzo od altra opera destinata al servizio di acqua potabile deve essere mantenuta una distanza minima di 30 ml.

4. L'andamento della trincea e della condotta disperdente può essere lineare e continuo su una sola fila oppure costituito da una condotta centrale con ramificazioni a pettine, a doppio pettine o ad altro analogo.

Lo sviluppo lineare complessivo della condotta disperdente deve essere determinato in funzione della natura del terreno e del numero di abitanti equivalenti secondo i seguenti parametri:

tipo di terreno sviluppo lineare per abitante equivalente
sabbia sottile, materiale leggero di riporto 2 ml./abitante
sabbia grossa e pietrisco 3 ml./abitante
sabbia sottile con argilla 5 ml./abitante
argilla con poca di sabbia 10 ml./abitante
argilla compatta non adatta.

Potranno essere ammessi valori diversi da quelli sopraindicati nei casi in cui le caratteristiche del terreno siano preventivamente accertate mediante apposite prove di percolazione.

5. La distanza tra due diverse condotte disperdenti non deve essere mai inferiore a 25 ml.

6. Per l'esercizio si controllerà periodicamente che non vi sia intasamento del pietrisco o del terreno sottostante, che non si manifestino impaludamenti superficiali, che non aumenti il numero delle persone servite ed il volume di liquame giornaliero disperso e che il livello della falda rimanga in valori compatibili.

Art. 77 Percolazione nel terreno mediante sub-irrigazione con drenaggio

1. Il sistema di percolazione nel terreno mediante sub-irrigazione con drenaggio deve essere adottato in tutti i casi in cui sia ammessa la sub-irrigazione normale ma ci si trovi in presenza di terreni impermeabili.

2. Il liquame chiarificato in uscita dalla fossa settica tipo Imhoff (o da altro idoneo dispositivo di trattamento) deve essere condotto, mediante tubazione a tenuta, in un pozzetto da cui deve essere poi immesso nella condotta o rete disperdente.

Il sistema consiste in una trincea, profonda da 1 a 1,50 ml., con il fondo costituito da uno strato di argilla, sul quale si posa la condotta drenante sovrastata in senso verticale da strati di pietrisco grosso, minuto e grosso. Nello spessore dell'ultimo strato si colloca la condotta disperdente.

Tubi di aerazione di adeguato diametro devono essere collocati verticalmente, dal piano di campagna fino allo strato di pietrisco grosso inferiore, disposti alternativamente a destra e a sinistra delle condotte e distanziate da 2 a 4 ml. l'uno dall'altro.

La condotta drenante sbocca in un idoneo ricettore (rivolo, alveo, impluvio, ecc.), mentre la condotta disperdente termina chiusa 5 ml. prima dello sbocco della condotta drenante.

3. Lo sviluppo lineare delle condotte si dimensiona assumendo come parametro minimo 2 ml. per abitante equivalente.

4. Per quanto attiene le caratteristiche costruttive e di posa delle condotte, il loro posizionamento, le distanze di rispetto e quanto altro non espressamente trattato si applicano le prescrizioni già descritte per le normali condotte di sub-irrigazione.

5. Per l'esercizio si controllerà periodicamente il regolare funzionamento del sistema, dal sifone del pozzetto di alimentazione allo sbocco del liquame ed ai tubi di aerazione e si verificherà nel tempo che non si abbia aumento del numero degli abitanti equivalenti e che il livello della falda rimanga in valori compatibili.

Art. 78 Fitodepurazione

1. L'utilizzo di impianti a fitodepurazione come recapito finale dei liquami provenienti dal trattamento delle acque reflue è ammesso nelle zone sprovviste di pubblica fognatura.

2. L'impianto a fitodepurazione (impianto fitodepurativo assorbente) sfrutta il potere depurativo di determinati tipi di vegetazione ed è costituito sostanzialmente da uno o più letti assorbenti, sul fondo dei quali corre una tubazione disperdente che rilascia il liquame in prossimità dell'apparato radicale delle piante.

I letti assorbenti sono costituiti da vassoi di estensione complessiva commisurata alla potenzialità dell'impianto e realizzati in materiale atto a garantirne la tenuta (calcestruzzo, resina poliestere od altro idoneo materiale). Sul fondo dei letti viene steso uno strato di ghiaietto (pezzatura 8-15 mm.) dello spessore di almeno 30 cm.

Al di sopra del ghiaietto viene riportato uno strato di terreno vegetale di spessore non inferiore a 40 cm. Il terreno vegetale viene quindi adeguatamente piantumato con arbusti sempreverdi od altra vegetazione idrofila.

Il liquame chiarificato in uscita dal dispositivo di trattamento (tipicamente, ma non necessariamente, una fossa settica tipo Imhoff) deve essere condotto, mediante tubazione a tenuta, in un pozzetto da cui deve essere poi immesso nella condotta disperdente.

Detta condotta corre sul fondo del letto assorbente, immersa dalla strato di ghiaietto, ed è costituita da tubazioni microfessurate continue, posate con pendenza non superiore allo 0,4%.

Il livello del liquame nell'impianto sarà determinato dal livello del pozzetto di distribuzione e dovrà corrispondere alla strato di ghiaietto posato sul fondo del letto assorbente. Da qui i liquidi saranno assorbiti, per capillarità, dall'apparato radicale delle piante collocate nel soprastante strato di terreno vegetale.

In uscita dall'impianto, sul lato opposto a quello di ingresso del liquame, deve essere posto un secondo pozzetto di ispezione e da questo deve dipartirsi una tubazione di troppo pieno di sicurezza che consente il celere deflusso di improvvisi ed eccessivi apporti meteorici, mantenendo il liquido nell'impianto ai livelli di progetto.

La tubazione di troppo pieno smaltirà l'eccesso di acqua nel suolo mediante un breve tratto di tubazione disperdente per subirrigazione.

Le dimensioni dei letti assorbenti e della superficie piantumata dovranno essere tali da garantire sufficienti livelli di depurazione ed evitare la formazione di reflui effluenti. A tal fine l'impianto dovrà presentare un'estensione (superficie della faccia superiore dello strato di ghiaietto) di almeno 1,5 mq. per ogni abitante equivalente, con un minimo assoluto di 6 mq.

3. La vegetazione da piantumare dovrà essere costituita da arbusti o fiori con spiccate caratteristiche idrofile, quali ad esempio:

  • arbusti
    • Aucuba Japonica
    • Bambù
    • Calycantus Florindus
    • Cornus Alba
    • Cornus Florida
    • Cornus Stolonifera
    • Cotoneaster Salicifolia
    • Kalmia Latifolia
    • Laurus Cesarus
    • Sambucus Nigra
    • Thuya Canadensis;
  • fiori:
    • Auruncus Sylvester
    • Astilbe
    • Elymus Arenarius
    • Felci
    • Iris Pseudoacorus
    • Iris Kaempferi
    • Lythrum Officinalis
    • Nepeta Musini
    • Petasites Officinalis.

4. Per l'esercizio si controllerà periodicamente che non vi sia intasamento della tubazione disperdente, che non si manifestino impaludamenti superficiali, che non aumenti il numero delle persone servite ed il volume di liquame giornaliero disperso.

Art. 79 Camini e canne fumarie

1. In linea generale lo sbocco dei condotti di evacuazione dei prodotti di combustione deve avvenire al di sopra della copertura degli edifici, in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 5 comma 9 del D.P.R. 412/1993 e s.m.i.

2. Dette prescrizioni non si applicano nel caso di:

  • a) mera sostituzione di generatori di calore individuali;
  • b) singole ristrutturazioni di impianti termici individuali esistenti, siti in edifici plurifamiliari che già non dispongano di sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione sopra il tetto dell'edificio.

3. Le canne fumarie ed i camini di impianti termici alimentati a combustibile liquido o solido devono essere realizzate (per quanto attiene sezioni, altezze, distanze da edifici vicini ed ogni altro aspetto costruttivo) in conformità alle prescrizioni del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. nonché delle Norme UNI-CIG 7129.

4. Le canne fumarie ed i camini di impianti termici alimentati a combustibile gassoso devono essere realizzate in conformità alle Norme UNI-CIG 7129, in particolare per quanto attiene l'altezza del camino/canna fumaria rispetto alla quota di sbocco sulla copertura.

5. La distanza del camino dagli edifici contermini deve inoltre essere tale che il cono di deflusso dei gas di combustione non interessi mai le pareti degli edifici vicini. A tal fine il cono di deflusso si determina come segue:

  • il vertice è ubicato al centro della bocca superiore del condotto di evacuazione dei fumi;
  • in corrispondenza di pareti prive di aperture il segmento generatore del cono si assume inclinato di 15° rispetto all'asse;
  • in corrispondenza di pareti finestrate o comunque dotate di aperture il segmento generatore del cono si assume inclinato di 45° rispetto all'asse.

6. Nei casi in cui la legislazione vigente in materia consenta lo scarico dei fumi orizzontale a parete, questo deve essere conforme alle prescrizioni di cui alle Norme UNI-CIG 7129.

7. I condotti di evacuazione diversi da quelli dei prodotti di combustione di cui ai comma precedenti, quando siano suscettibili di produrre esalazioni nocive o moleste (condotti per la ventilazione forzata di servizi igienici, condotti per l'evacuazione dei fumi di cucina o di caminetti, ecc.), dovranno anch'essi avere sbocco al di sopra del colmo della copertura dell'edificio.

Sarà ammesso che detti condotti sbocchino in diversa posizione solo a condizione che siano mantenuti ad una distanza da finestre o prese d'aria di locali abitabili non inferiore a quella prescritta per i condotti di evacuazione dei prodotti della combustione con scarico orizzontale a parete.

8. Le prescrizioni dei comma precedenti si applicano anche agli interventi sul patrimonio edilizio esistente limitatamente allo specifico intervento in progetto.

9. Non è ammessa l'installazione di canne fumarie nelle autorimesse.

10. Nei nuclei ed insediamenti di pregio e di valore storico-documentale, nei nuclei di matrice antica e nei nuclei minori dell'alta collina, i camini e gli sfiati devono essere realizzati in muratura ed in forme tradizionali e comunque non in contrasto con il carattere tipologico consolidato dell'edificio e del contesto. Non è in particolare consentito, in tali casi, l'uso di camini prefabbricati, tubi in plastica e fibrocemento.

In ogni caso, camini, sfiati e canne fumarie devono essere coerentemente inseriti nel disegno della copertura e realizzati con materiali durevoli e appropriati. Le canne fumarie, se poste all'esterno delle murature, non devono essere visibili dagli spazi pubblici.

Art. 80 Emissioni in atmosfera

1. Nei riguardi dell'ambiente esterno gli insediamenti dovranno garantire l'assenza di emissione di sostanze nocive, verificando la portata delle canne di esalazione ed effettuando il controllo delle emissioni, a garanzia della purezza dell'aria e del corretto smaltimento dei gas di combustione.

2. Negli edifici civili tutti i locali classificati come cucine devono essere dotati di canne per l'eliminazione di fumi e vapori opportunamente dimensionate e con scarico sulla copertura dell'edificio; tutti i locali destinati a servizi igienici, se sprovvisti di apertura verso l'esterno, devono essere dotati di impianto di aspirazione forzata con scarico sulla copertura.

3. Gli impianti di riscaldamento di qualsiasi tipo nonché gli apparecchi a fiamma libera (camini, stufe ecc.) devono essere muniti di canne fumarie costruite in materiale idoneo resistente al fuoco ed impermeabili ai gas.

Qualora siano prevedibili temperature elevate, le strutture aderenti alle canne fumarie dovranno essere protette con materiali isolanti; in questi casi sono da evitare i contatti col vano ascensore.

4. Il Sindaco può richiedere all'ARPAT, qualora lo ritenga opportuno, gli accertamenti del contributo all'inquinamento atmosferico, da parte di qualsiasi stabilimento industriale esistente nel territorio comunale.

Ultimo aggiornamento
29/05/2023, 11:37