Norme di attuazione territoriali del RU di Castelfranco di Sopra

Art. 12 Area naturale protetta di interesse locale "Le Balze del Valdarno"

La porzione dell'A.N.P.I.L. "Le balze del Valdarno" ricadente nel comune di Castelfranco di Sopra, definita nella zonizzazione e negli obiettivi dalla Del. del C.P. n. 100 del 25.06.1997 e poi dalla Del. del CR n. 256 del 16.07.1997, è determinata con l'atto istitutivo Del. CC n. 33 del 12.07.2001. Il perimetro è riportato nelle tavola 8.

Nell'intera area compresa nel perimetro la tutela sarà indirizzata al contenimento dei fenomeni erosivi in atto, con particolare riferimento alla regimazione idraulica superficiale e al mantenimento, nelle zone di cresta e al piede, di colture che garantiscano una prolungata copertura vegetale e riducano le lavorazioni del terreno; a regolamentare gli interventi di taglio della vegetazione ripariale e legata a eventuali aree umide.

Salvo quanto ulteriormente previsto e prescritto negli specifici articoli di subsistema e di zona interessati dall'A.N.P.I.L., al fine di prevenire danni sotto il profilo idrogeologico, in tutta l'area è vietato:

  • - l'apertura di nuove strade, fatta salva la tipologia campestre in terra battuta e manto in ghiaia;
  • - i movimenti di terra che modifichino i profili dei terreni sommitali e al piede e le attività estrattive, confermando anche per il futuro le previsioni del P.R.A.E. approvato con Del. del CR n. 200/95;
  • - la demolizione anche parziale delle formazioni verticali;
  • - la modifica alla forma dei campi, alla rete scolante (se non per introdurre miglioramenti ambientali e a condizione che non alterino la struttura generale originaria), dei terrazzamenti e dei ciglionamenti, la sostituzione delle colture tradizionali;
  • - i tagli boschivi senza preventiva autorizzazione e in difformità a quanto previsto dalla L.R. 39/2000 e sue successive modificazioni e integrazioni;
  • - nuovi indirizzi colturali negli appezzamenti che non siano già destinati a seminativo.

Salvo quanto diversamente previsto e prescritto nei sopra citati articoli e in quelli concernenti il patrimonio edilizio classificato nelle norme 2.2, sono in generale ammessi:

  • - nuovi annessi agricoli in prossimità di complessi rurali esistenti;
  • - interventi di ristrutturazione e di ampliamento degli edifici esistenti quando ammesso nelle norme 2.2 per gli edifici di interesse architettonico e ambientale;
  • - la possibilità di creare spazi e attrezzature per attività ricrative in ambito rurale, producendo, in fase attuativa, normative specifiche per ridurre l'impatto visivo e morfologico;
  • - l'attività venatoria;
  • - l'attuazione dei piani di miglioramento agricolo e ambientale (P.d.M.A.A.).
Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 14:51