Norme per gli interventi sul patrimonio di interesse storico


Art. 13 Modalità per i frazionamenti e gli accorpamenti

Gli accorpamenti e i frazionamenti sono sempre ammessi sia per fini residenziali che per attività economiche se non in contrasto con le prescrizioni per categorie omogenei di edifici (titolo II) e per tipologia insediativa.

Se non diversamente disposto, i frazionamenti non dovranno alterare le parti comuni e la distribuzione degli edifici e non dovranno comportare l'apertura di nuovi accessi dalla viabilità. In nessun caso potranno alterare i caratteri architettonici e decorativi degli edifici.

Se non diversamente disposto, gli accorpamenti dovranno interessare parti comprese nella stessa unità edilizia, escludendo rifusioni e collegamenti anche parziali fra diverse unità edilizie.

Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 16:39